TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-16, n. 201900572
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Pubblicato il 16/01/2019
N. 00572/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01746/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2018, proposto da
G D M, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gragnano, piazza Marconi n. 9;
contro
Ministero Economia e Finanze non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto n. 55319/11, reso dalla Corte d’Appello di Roma – sezione Equa Riparazione il 02.11.15, pubblicato il 29.04.16, munito di formula esecutiva il 03.06.16 e così notificato il 26.04.17.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Roma indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Economia e Finanze è stato condannato a corrispondere al ricorrente stesso l’indennizzo in atti specificato, a titolo di equa riparazione, oltre a interessi dalla domanda fino al soddisfo, e le spese processuali ed accessori come per legge, da versare al difensore dichiaratosi antistatario.
A fronte dell’inadempienza dell’amministrazione intimata, il ricorrente ha instaurato il giudizio in epigrafe, chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al decreto, nonché di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito in giudizio.
Chiamato il ricorso in decisione nella camera di consiglio del 4.7.2018, con ordinanza collegiale n. 9511/2018, questa Sezione ha disposto un’istruttoria tesa ad acquisire prova di avvenuta trasmissione alla suindicata amministrazione, antecedentemente alla proposizione del ricorso medesimo, della dichiarazione e della documentazione richieste dal decreto interministeriale al quale fa rinvio l’art. 5 sexies, comma 3, della legge n. 89 del 2001;ciò in quanto al ricorso risultavano allegate solo la dichiarazione e la ricevuta di trasmissione, ma non la documentazione eventualmente inviata all’Amministrazione.
Il ricorrente ha dato esecuzione alla predetta ordinanza istruttoria, producendo la richiesta prova di avvenuto inoltro all’Amministrazione del documento di identità e della copia del tesserino recante il codice fiscale.
Ne deriva che risulta provata la trasmissione all’Amministrazione, in modo regolare e completo, delle prescritte dichiarazione e documentazione, da parte del creditore, ai fini del pagamento, nei suoi confronti, del quantum spettante a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
Fatto questo dovuto accertamento, devono rilevarsi i seguenti dati: a) è stato depositato il certificato attestante il passaggio in giudicato del decreto da ottemperare;b) il decreto è stato notificato in forma esecutiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze;c) il ricorrente ha inviato all’Amministrazione la documentazione prescritta dall’articolo 5 sexies della legge 24.03.2001, n. 89;d) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall’articolo 5 sexies, comma 7, della citata legge n. 89 del 2001.
Ne consegue che deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere al pagamento della somma dovuta nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi del comma 8 del già richiamato articolo 5 sexies della legge n. 89 del 2001, nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono liquidate in complessivi € 200,00 (duecento/00), oltre agli accessori di legge, in favore dell’Avvocato G G, in qualità di difensore antistatario.