TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-04-16, n. 201400431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-04-16, n. 201400431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400431
Data del deposito : 16 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00210/1996 REG.RIC.

N. 00431/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00210/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 1996, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Vincenzo Speciale, in Ancona, via Calatafimi, 1;

contro

Comune di Arquata del Tronto, non costituito;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione opere abusive n. 774/1995 e del provvedimento implicito con cui il Comune di Arquata del Tronto ha omesso di esaminare la domanda di sanatoria presentata ai sensi del D.L. n. 30/1996.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo il sig. S ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 774 del 12/12/1995, con cui il Sindaco di Arquata del Tronto gli aveva ingiunto la rimozione di opere edilizie abusive realizzate su terreni di sua proprietà.

Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha censurato l’operato del Comune per non avere il civico ente esaminato la domanda di sanatoria ex art. 9 D.L. n. 30/1996, presentata nel periodo di tempo che è intercorso fra la notifica del ricorso introduttivo e la discussione della domanda cautelare.



2. Con riguardo all’ordinanza di demolizione, il ricorrente evidenzia che:

- le opere in argomento (consistenti in due baracche con struttura prefabbricata e copertura in lamiera, adibite al rimessaggio di attrezzi agricoli) sono state in realtà già autorizzate nel 1992. Tuttavia, essendosi avveduto che le stesse sorgevano in parte al di fuori della particella di sua proprietà, il ricorrente aveva deciso di ricostruirle all’interno dei confini della particella catastale n. 259;

- l’ordinanza è illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.L. n. 9/1982 e dell’art. 7 della L. n. 47/1985 (le opere de quibus , consistendo in mere pertinenze dell’immobile principale, non possono essere ritenute eseguite in totale difformità della concessione edilizia. Le opere pertinenziali, al contrario, sono realizzabili con semplice autorizzazione gratuita, per cui la realizzazione in assenza di autorizzazione implica al massimo l’applicazione della sanzione pecuniaria);

- l’ordinanza è altresì illegittima in quanto le opere in argomento sono le stesse già autorizzate nel 1992 (e per le quali è stata presentata domanda di condono in data 28/3/1995), semplicemente traslate sul terreno, onde riportarle per intero all’interno della proprietà del ricorrente. Non sussistono pertanto nemmeno problematiche di ordine paesaggistico.

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