TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2017-10-30, n. 201702452

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2017-10-30, n. 201702452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201702452
Data del deposito : 30 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2017

N. 02452/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02099/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2017, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia– Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Direzione Didattica Statale “Nazario Sauro” di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

• Del provvedimento del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale “Nazario Sauro” di Palermo con il quale è stata disposta l'assegnazione al minore -OMISSIS-di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (11 ore settimanali);

• Dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;

• Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno.

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

Delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (ossia per 22 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno .

ED ANCORA,PER L'ACCERTAMENTO

Dell'obbligo della Direzione Didattica Statale “Nazario Sauro” di Palermo (recte dal G.L.O.H. di tale Istituto) di predisporre il PEI relativo al minore -OMISSIS-, indicando in tale piano il numero delle ore di sostegno necessarie per l'integrazione scolastica del disabile.

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

della Direzione Didattica Statale “Nazario Sauro” di Palermo (recte dal G.L.O.H. di tale Istituto) a predisporre il PEI relativo al minore -OMISSIS-, indicando in tale piano il numero delle ore di sostegno necessarie per l'integrazione scolastica del disabile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2017 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente - nella qualità di genitore del minore indicato in epigrafe - ha adito questo Tribunale chiedendo: l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico nella parte relativa all’assegnazione delle ore di sostegno;
il riconoscimento del diritto all’assegnazione, all’alunno disabile, di un insegnante di sostegno secondo la quantificazione che sarà determinata nel documento didattico, per il corrente a.s. e per i successivi;
la condanna dell’Amministrazione alla redazione di un PEI recante l’indicazione del numero delle ore di sostegno necessarie per l'integrazione scolastica dell’alunno.

Si sono costituite le Amministrazioni statali intimate.

Alla camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2017, previo avviso alle parti presenti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato posto in decisione.

Ritiene preliminarmente il Collegio che sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

Deve preliminarmente darsi atto, coerentemente con l’orientamento assunto di recente dalla Sezione, della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, atteso che parte ricorrente ha richiesto la condanna dell’Amministrazione alla redazione del piano educativo individualizzato (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Sez. III, n. 2259/2017, n. 1925/2017 e n. 1555/2017, che rinviano a Cass. Civ., Sez. Un., ord. 28 febbraio 2017, n. 5060 e a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2016, n. 7).

Alla luce della ricostruzione effettuata nei citati precedenti – mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui viene chiesta l’attuazione del PEI – va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversie che attengono alla predisposizione di tali atti, indipendentemente dal fatto che si tratti della loro prima predisposizione ovvero del loro doveroso aggiornamento, d’ufficio o ad istanza dell’interessato.

Ciò premesso, il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti che saranno subito precisati.

La controversia ha ad oggetto l’assegnazione al figlio minore di parte ricorrente – portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992, come risulta dall’attestazione versata in atti – di un insegnante di sostegno, in misura inferiore al rapporto 1/1, in assenza della previa redazione del documento programmatorio.

Parte ricorrente, in particolare, ha proposto un’azione con la quale ha chiesto: a) l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico nella parte relativa all’insufficiente assegnazione delle ore;
b) l’accertamento del diritto del minore ad essere affiancato da un insegnante di sostegno secondo l’effettivo fabbisogno individuale;
c) la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e all’assegnazione dell’insegnante di sostegno secondo la quantificazione così stabilita.

In questi termini e nei limiti della redazione del PEI, la domanda merita accoglimento.

Nel richiamare succintamente il quadro normativo di riferimento attualmente vigente, deve farsi rinvio agli artt. 12, co. 5, e 13, co. 3, l.n. 104/1992;
al d.P.R. 24 febbraio 1994;
all’art. 10, co. 5, ultima parte, d.l. n. 78/2010, nonché all’art. 3, commi 1 e 2, D.P.C.M. n. 185/2006.

L’insieme di tali disposizioni prevede una serie di interventi integrati fra di loro – facenti parte di un complesso iter istruttorio - tutti finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap, al fine di pervenire alla redazione del PEI, calibrato sulle specifiche esigenze dell’alunno (cfr. artt. 5 e 6 d.P.R. 24 febbraio 1994) e, successivamente, all’attribuzione delle ore di sostegno allo studente disabile, come momento finale preceduto dalle valutazioni concorrenti di distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare di cui al citato art. 12, co. 5, l. n. 104/1992 (i.e.: gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, con la collaborazione dei genitori dell’alunno).

Viene quindi in rilievo - per la sua centralità ai fini di un’effettiva integrazione scolastica dell’alunno disabile - il PEI, come documento correlato alle disabilità dell’alunno, alle sue difficoltà e alle sue potenzialità, nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo;
e vengono individuate le risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno.

Tale documento va definito entro il 30 luglio (art. 3, co. 1, D.P.C.M. 185/2006) ed è soggetto a verifiche periodiche.

Il PEI, e il presupposto Profilo Dinamico Funzionale, costituiscono, quindi, gli elementi fondamentali per la tutela dell’alunno disabile, in quanto finalizzati all’attribuzione delle risorse necessarie per l’effettiva integrazione dell’alunno, e calibrati sulle specifiche esigenze del predetto come rilevate dai competenti organi tecnici.

Da quanto appena esposto ne deriva che la quantificazione delle ore di sostegno attribuibili non può essere operata in questa sede, in quanto, in base all’art. 34, co. 2, cod. proc. amm., “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”;
e, in base al richiamato quadro normativo di riferimento, l’Amministrazione è obbligata alla redazione del PEI – o di altro documento programmatorio equipollente, sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali - come momento di sintesi di una pluralità di apporti specialistici.

D’altro canto, un’eventuale domanda volta alla concreta erogazione del servizio, in una misura precisamente indicata e ritenuta adeguata alle esigenze dell’alunno, esulerebbe dalla giurisdizione di questo Tribunale per rientrare nella sfera di attribuzione del giudice ordinario.

Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che, trattandosi di un primo inserimento, il PEI viene normalmente redatto nei primi mesi dell’anno scolastico, previa redazione del profilo dinamico funzionale (PDF) dopo “un primo periodo di inserimento scolastico” (cfr. art. 4 d.P.R. 24 febbraio 1994).

Poiché non risulta ancora adottato alcun atto di programmazione in relazione alle esigenze dell’alunno, disabile con connotazione di gravità (v. documentazione in atti), risulta fondata la domanda di accertamento del diritto del minore alla redazione del PEI;
conseguentemente, l’attribuzione delle ore di sostegno in mancanza del documento programmatorio comporta la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del PEI (o documento analogo di pari funzione), come espressamente richiesto dalla parte ricorrente.

Per quanto attiene, invece, alla domanda per gli anni futuri – come già ritenuto da questa Sezione – non può non rilevarsi l’inammissibilità di tale domanda per carenza di interesse attuale, atteso che le esigenze di ciascun alunno disabile sono stabilite dai competenti organi per ogni anno scolastico, sulla base di un P.E.I. aggiornato, diretto alla individuazione di tutte le risorse materiali e professionali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile (v. art. 10, co. 5, d.l. n. 78/2010);
ribadendosi che, per la redazione di tale documento, l’art. 3 del citato D.P.C.M. n. 185/2006 stabilisce il termine generale del 30 luglio di ogni anno (v.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi