TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415501
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 15501/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14288/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14288 del 2023, proposto da
Medilab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Lazio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota Prot. n. 00058701 del 20.09.2023, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha rigettato l'stanza di accesso inoltrata da Medilab S.r.l. a mezzo pec in data 18.8.2023, e per la declaratoria dell'obbligo dell''Azienda Sanitaria Locale di Frosinone di procedere al rilascio della documentazione richiesta con la predetta istanza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente, Società autorizzata all’esercizio per l’attività di medicina sportiva, chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha rigettato l’stanza di accesso della odierna ricorrente.

Premette la Società che, per svolgere l’attività di medicina dello sport, ha ritenuto di avvalersi della professionalità della dott.ssa A F, la quale –secondo quanto ritenuto dalla Società- aveva provveduto a richiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale dei medici dello sport, in applicazione dell’art. 16 della legge regionale Lazio n. 24 del 1997.

Nonostante tale ritenuto adempimento da parte della dottoressa, con nota del 9 agosto 2023 la Regione Lazio ha comunicato alla Società l’avvio del procedimento per decadenza del titolo di autorizzazione all’esercizio per le attività specialistiche ambulatoriali di Medicina Sportiva ex art. 9, comma 3, lettera e) della Legge regionale n. 4 del 2003.

Al fine di difendere i propri interessi la Società Medilab s.r.l. ha presentato istanza di accesso documentale sia alla Regione che all’Asl Frosinone, con la quale ha richiesto “ ad ognuna per la propria competenza, di rilasciare copia dei seguenti atti e documenti: “a) nota Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Frosinone, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 784111 del 14.7.2023;
b) corrispondenza intercorsa con la Dott.ssa A F a seguito della nota del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Frosinone del 5.10.2022;
c) ogni ulteriore atto e/o provvedimento adottato nell’ambito del procedimento avviato a seguito della richiesta di autorizzazione della Dott.ssa A F acquisita al protocollo della A.S.L. Frosinone in data 29.8.2022, n. 52436, nonché in relazione alle precedenti istanze formulate dalla stessa Dott.ssa Fondi
”.

2. La Regione non ha dato riscontro, pertanto con altro parallelo giudizio, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale, mentre la ASL con la nota ivi gravata ha rigetto l’istanza di accesso ritenendo che “ ai sensi dell’art. 16 della L.R. 24/97 il titolare dell’istanza per la concessione dell’autorizzazione alle visite certificative per la Medicina dello Sport è esclusivamente il Medico Specialista, altresì titolare del relativo procedimento amministrativo, non la struttura ambulatoriale ospitante. Pertanto, in ottemperanza delle disposizioni di legge vigenti, compresi l’art. 28 L. 241/1990 ed il D. lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., non ci è consentito fornire quanto richiesto”.

3. Si è costituita la Asl di Frosinone chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza collegiale del 21 marzo 2024 n. 5666 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata dott.ssa A F, cui ha adempiuto parte ricorrente.

5. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, sia pure nei limiti di cui di seguito.

6.1 Occorre premettere che con un’unica istanza di accesso documentale inviata a due Amministrazioni parte ricorrente ha chiesto l’ostensione di atti riferiti a due procedimenti diversi.

6.2 Difatti il D.M. del 18 febbraio 1982, che stabilisce i criteri generali volti a tutelare la persona che svolge attività agonistica, prevede che l’accertamento dell’idoneità all’accesso alle singole attività sportive agonistiche e la relativa certificazione (art. 2) spettino esclusivamente ai medici della Federazione medico-sportiva italiana ed al personale in possesso della specializzazione in medicina dello sport, operanti presso strutture pubbliche o private convenzionate.

A loro volta le strutture private, come la ricorrente, possono chiedere di essere autorizzate all’esercizio e accreditate in base alla L.R. Lazio 3 marzo 2003 n. 4, laddove in possesso di precisi requisiti di organizzazione e attrezzatura in rapporto alla tipologia delle visite che intendono effettuare, fermo restando che le attività di accertamento e di certificazione restano di competenza esclusiva del medico.

I medici che intendono operare come specialista in medicina dello sport devono altresì essere, in base alla normativa regionale (L.R. Lazio 9 luglio 1997, n. 24), iscritti in un elenco regionale (art. 16). L’iscrizione è disposta all’esito di un procedimento avviato su istanza del medico stesso ed in cui viene accertato il possesso in capo al professionista dei requisiti previsti per legge.

6.3 Così sintetizzati i presupposti normativi da cui trae origine l’interesse all’accesso documentale in questione, nel caso di specie la ricorrente, avendo ottenuto a marzo 2022 l’autorizzazione all’esercizio è stata successivamente destinataria di un provvedimento di decadenza ex art. 9, co. 3, lett.e) della L.R. Lazio n. 4 del 2003, per “ mancato inizio dell’attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.

Con l’istanza di accesso in questione la ricorrente ha chiesto alla Regione l’ostensione della nota, richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, recante il prot. n. 784111 del 14.7.2023, ed alla Asl, in ragione della sua competenza, l’accesso agli atti riferiti al procedimento per l’iscrizione del medico specialista nell’elenco regionale.

Per quanto l’istanza sia formalmente unitaria, è chiaro che si tratta di due procedimenti distinti, pertanto correttamente parte ricorrente ha instaurato due autonomi giudizi avverso il silenzio, l’uno riferito al silenzio serbato dalla Regione (avente RG n. 14283/2023, definito con sentenza n. 2377 del 2024 di questa Sezione) e l’altro, quello presente, avverso il diniego della Asl.

6.4 Ritiene il Collegio che, per quanto il procedimento relativo all’autorizzazione del medico che intenda operare come specialista in medicina dello sport in base alla normativa regionale (L.R. Lazio 9 luglio 1997, n. 24), veda coinvolto direttamente solo tale professionista nel rapporto con la ASL, tuttavia la Società, autorizzata ad operare come struttura privata in base alla L.R. Lazio 3 marzo 2003 n. 4, ha un interesse concreto, attuale e diretto a conoscere se il medico di cui essa intende avvalersi abbia avviato e con quale esito la procedura per l’iscrizione nell’elenco.

Le domande di iscrizione sono infatti presentate tramite le Aziende sanitarie locali dal medico interessato, con la documentazione a corredo e con l'indicazione degli ambulatori e/o degli studi presso i quali lo specialista opera e delle relative autorizzazioni (art. 16 co. 3 l.r. n. 24 del 1997), di qui l’interesse della Società a conoscere se la professionista in questione avesse provveduto a richiedere la relativa autorizzazione indicando la propria struttura come sede per l’attività da esercitare.

6.5 Non risulta di contro che sussistano interessi opposti della controinteressata, la quale, pure evocata in giudizio, non si è costituita.

6.6 Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto dalla ASL all’accesso della Società alla documentazione relativa al procedimento avviato dal medico specialista per l’iscrizione nell’elenco regionale, sia pure limitatamente alla “ b) corrispondenza intercorsa con la Dott.ssa A F a seguito della nota del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Frosinone del 5.10.2022;
c) ogni ulteriore atto e/o provvedimento adottato nell’ambito del procedimento avviato a seguito della richiesta di autorizzazione della Dott.ssa A F acquisita al protocollo della A.S.L. Frosinone in data 29.8.2022, n. 52436,
”, con esclusione pertanto dell’accesso a precedenti istanze formulate dalla stessa Dott.ssa Fondi, non ravvisandosi al riguardo alcun interesse della Società.

7. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione sottoposta.

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