TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-07-29, n. 202402335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-07-29, n. 202402335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402335
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2024

N. 02335/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01946/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2023, proposto da
PI Di Bella, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Giuseppe Di Bella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Ciminna, non costituito in giudizio;



per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dalla P.A. resistente all'istanza del ricorrente, trasmessa con pec del 01/06/2023, volta ad ottenere:

- l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU Espropriazioni dell'immobile di proprietà del ricorrente, sito Ciminna, piazza Umberto I n. 16, già corso Umberto I, piano terra, superficie mq. 56, identificato in catasto al foglio MU, particella 1544 sub 1 ctg. C/2;

- la corresponsione, sempre ex art. 42 bis, comma 1, TU Espropriazioni, dell'indennità per il pregiudizio patrimoniale subito dal ricorrente, nella misura del valore venale del bene al momento dell'acquisizione, oltre un ulteriore 10% del predetto valore legale del bene a titolo di pregiudizio non patrimoniale, nonché il risarcimento del danno, ai sensi del comma 3 art. 42 bis TU Espropriazioni, nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima dal momento dell'illegittima apprensione del bene, oltre l'ulteriore risarcimento che ci si riserva di indicare;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'obbligo a provvedere in relazione alla medesima istanza con provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente agisce contro il Comune di Ciminna, non costituito, avverso il silenzio serbato sulla domanda trasmessa con pec del 01/06/2023, volta ad ottenere:

- l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU Espropriazioni dell’immobile di proprietà del ricorrente, sito Ciminna, piazza Umberto I n. 16, già corso Umberto I, piano terra, superficie mq. 56, identificato in catasto al foglio MU, particella 1544 sub 1 ctg. C/2;

- la corresponsione, sempre ex art. 42 bis , comma 1, TU Espropriazioni, dell’indennità per il pregiudizio patrimoniale subito dal ricorrente, nella misura del valore venale del bene al momento dell’acquisizione, oltre un ulteriore 10% del predetto valore legale del bene a titolo di pregiudizio non patrimoniale, nonché il risarcimento del danno, ai sensi del comma 3 art. 42 bis TU Espropriazioni, nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima dal momento dell’illegittima apprensione del bene, oltre l’ulteriore risarcimento che ci si riserva di indicare (doc. n. 1).

Premette:

-di essere proprietario, giusta atto di compravendita del 12/11/2022 in Notar Saguto, dell’immobile sito Ciminna, piazza Umberto I n. 16, già corso Umberto I, piano terra, superficie mq. 56, identificato in catasto al foglio MU, particella 1544 sub 1 ctg. C/2 (doc. n. 2);

- che il Comune di Ciminna avviava l’iter espropriativo di alcuni immobili siti nel predetto Comune per realizzare il restauro conservativo, consolidamento statico e ridistribuzione interna dello stabile ex Ospedale Santo Spirito;

-- che con Determina n. 20 del 03/04/2006 disponeva l’occupazione d’urgenza e la conseguente immissione in possesso degli immobili indicati nell’allegato piano particellare;

- che, tuttavia, nell’ambito di tale procedura, il Comune si immetteva anche nel possesso dell’immobile di proprietà del ricorrente (e già dallo stesso materialmente detenuto dal 1996), confinante con quelli oggetto della procedura espropriativa;

- che dal 2006 il Comune occupa sine titulo l’immobile in questione ove insiste parte dell’Ospedale Santo Spirito;

- che la realizzazione dell’opera pubblica, definita in ogni sua parte, rende sostanzialmente impossibile la restituzione del bene irreversibilmente trasformato.

Il ricorso è affidato ad un unico profilo di doglianza con cui si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m, come recepita dalla L.r. 10/1991 e s.m., e la violazione dell’art. 97 e 24 Cost.

Alla Camera di Consiglio del 10 luglio 2024, presente il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di seguito precisati.

In primo luogo, la fattispecie rientra

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