TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-06-01, n. 202005818
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2020
N. 05818/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10195/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10195 del 2019, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato S M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A G, F B, Lanciotti Giovanni non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
- del D.M. n. 283 del 23/05/2019 del Ministero Dell'Interno – Dipartimento Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile – Direzione Centrale Per Gli Affari Generali recante i codici corrispondenti ai singoli concorrenti ed i relativi motivi di esclusione dal concorso, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario, con codice esclusione “E”, ovvero “art.2 lettera a) del bando di procedura speciale di reclutamento a domanda – D.M. n. 238 del 14/11/2018: mancanza dell'scrizione nell'apposito elenco istituito per necessità delle strutture centrali e periferiche del c.n.vv.f. (art.6, comma 1. Del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) da almeno 3 anni alla data 1° gennaio 2018”;
- del D.M. n. 310 del 11/06/2019 del Ministero Dell'Interno – Dipartimento Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile – Direzione Centrale Per Gli Affari Generali recante la graduatoria finale della procedura selettiva;
- del D.M. n. 407 del 17/07/2019 del Ministero Dell'Interno – Dipartimento Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile – Direzione Centrale Per Gli Affari Generali recante la graduatoria finale rettificata della procedura selettiva;
- del D.M. n. 238 del 14/11/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 92 del 20 novembre 2018, con il quale è stata bandita una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario;
- nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti sconosciuti, relativo alla procedura speciale di reclutamento, ed in particolare, ove occorra: del D.M. del 26/10/2018 del Ministero dell'interno recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; e delle note della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 11344 del 22/02/2018 e nn. 16995 e 16998 del 20/03/2019, n. 27953 e n. 27876 del 10/05/2019 non conosciute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha presentato domanda per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, riservata, ai sensi dell’art. 2 del bando, al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Il ricorrente è stato escluso dalla procedura, con D.M. n. 283 del 23/05/2019, ai sensi dell’art.2, lettera a), del bando per la “mancanza dell’scrizione nell’apposito elenco istituito per necessità delle strutture centrali e periferiche del C.N.V.V.F. (art.6, comma 1,del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) da almeno 3 anni alla data 1° gennaio 2018”.
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, la graduatoria finale della procedura selettiva e, per quanto occorrer possa, il bando di concorso di cui al D.M. n. 238 del 14/11/2018, unitamente a ogni altro atto collegato, connesso o conseguenziale.
Ha formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso:
I) Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione ed istruttoria. Violazione del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal d.lgs. n. 97/2017. Violazione ed elusione della Circolare applicativa n. 70433 del 14.12.2017 del Direzione Centrale per le Risorse Umane C.N.VV.F.. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
II) Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione ed istruttoria.