TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-09-06, n. 202211487
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Pubblicato il 06/09/2022
N. 11487/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11499/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11499 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S G e R M I, con domicilio digitale ex lege e domicilio materiale presso lo studio dell’avvocato R M I in Roma, via Monte Santo, 68;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento datato 5.11.2012 n. 809311DS/44/87 di prot., avente ad oggetto "Recupero somme corrisposte in eccesso. C.I.P.8 09311 DS, nonché per l’annullamento dell'Atto Dispositivo nr. 15700/DS in data 13.5.2011;del provvedimento datato 24.12.2012, Nr. 809311DS/44/87-2 di prot. e del provvedimento datato 16.7.2013, Nr. 809311DS/44/87-3-12 di prot. di "riavvio del procedimento";della comunicazione del Comando Generale Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico Ufficio Contenzioso n. 809311DS/5/PCT/varie/1-7 datata 6.5.2014;della nota del Direttore Generale Personale Militare del Ministero della Difesa prot, n. M D GMIL IV 13^ 4 098207 datata 20.02.2008 e per quanto necessario delle successive note esplicative M D GMIL IV 13^ 4/553454 datata 17.11.2008 e Ministero Difesa M D GMIL IV 13^ 4/064893 del 9.10.2009;della nota prot. 148337 del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria dello Stato datata 28.11.2007, indirizzata al Ministero della Difesa;della circolare n. 6/168/3-20 datata 9.10.2009 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;del parere dell'Agenzia delle Entrate del 23.5.13 prot. 2013-63282;
del provvedimento datato 12.2.2015, n. 385, notificato il 13.7.2015 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo avente a oggetto ingiunzione di pagamento per recupero somme indebitamente percepite;dell'atto conclusivo del procedimento amministrativo di recupero della somma di 16.247,99;di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso;e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione/mantenimento della "indennità di congedamento/premio di fine ferma" dell'importo di euro 16.08571 versatole in data 24.1.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 luglio 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda de qua riguarda i criteri di calcolo e di corresponsione, da parte dell’Arma dei Carabinieri ed in favore della ricorrente, della c.d. “indennità di congedamento” e/o “premio di fine ferma”, ratione temporis prevista dall’art. 38 L. 20.9.80, n. 574. L’esponente ha contestato le determinazioni amministrative, laddove hanno rideterminato il relativo importo, riconoscendo, ai fini del relativo calcolo, anziché sei semestri, solo due semestri di ferma volontaria, ulteriori rispetto
all’iniziale periodo di ferma prefissata di 18 mesi e, a tal fine, hanno applicato a posteriori (oltre 5 anni dopo) non l’originario testo di legge (l’art. 38 L. 20.9.80, n. 574;doc. 15), ma la normativa sopravvenuta, entrata in vigore quando la situazione fattuale (I ferma volontaria) si era ormai di fatto compiuta in capo alla ricorrente.
Premesso che si rinvia alla articolata ricostruzione fattuale e processuale esposta negli scritti difensivi di parte istante, siccome non sostanzialmente contestata dall’amministrazione, il Collegio rileva la fondatezza della domanda proposta.
E’ invero indubbio il diritto degli ufficiali in ferma prefissata (c.d. U.F.P.), tra i quali rientrava la ricorrente, alla percezione della ’indennità di congedamento/premio di fine ferma” ex art. 38 L. 574/80, spettanza mai contestata dall’Arma.
Tale diritto comporta che il relativo “premio” debba essere applicato in base alla norma vigente all’epoca dei fatti e non in base ad una normativa successiva, non applicabile ratione temporis.
Sul punto deve rinviarsi alla pertinente giurisprudenza citata dalla parte istante, la quale ha ritenuto che il premio di congedamento àncora la corresponsione del premio al (solo) fatto del congedo
dalla vita militare per il ritorno a quella civile ed ha affermato che “…ciò che rileva è quindi semplicemente che il militare abbia svolto la “ferma volontaria di due anni” con ciò significando la necessità unicamente del fatto che il servizio sia stato svolto appunto volontariamente e pertanto non al fine di espletare gli obblighi di leva. Tenuto quindi conto della norma vigente all’epoca dei fatti e rilevato che in allora mancava un’esatta disciplina relativa al premio di congedamento degli Ufficiali in ferma prefissata, vale osservare che la riferibilità a costoro del premio previsto per gli Ufficiali di complemento non prevedeva alcun obbligo di ferma supplementare. Inoltre, l’assetto normativo all’epoca vigente, peraltro da inquadrare in un contesto generale precedente alla definitiva trasformazione dell’esercito in senso professionale per la contestuale eliminazione del servizio di leva, appare ispirato dall’avvertita esigenza di assicurare un contributo economico in favore del militare che abbia svolto servizio volontario per un significativo lasso di tempo di tal che tali presupposti senz’altro ricorrono nel caso di specie stante la natura giustappunto volontaria ab initio del servizio espletato dall’Ufficiale di ferma prefissata. Il premio in questione assume quindi le sembianze dell’indennità di fine rapporto…”.
La medesima giurisprudenza ha opinato nel senso che “.. ne consegue che la somma in questione, per tali ragioni, non deve essere restituita appunto in considerazione della natura volontaria ab initio del servizio espletato dagli Ufficiali in ferma prefissata a differenza degli Ufficiali di complemento i quali, al momento dell’arruolamento, danno inizio allo svolgimento del servizio di leva per il periodo previsto ex lege. Tale prospettazione trova conferma nel consolidato orientamento di questo Consiglio, in considerazione delle stesse pronunce richiamate da parte appellata e che per comodità si riportano (Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n.2181;id., sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1007;id., sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 5657;id., sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1542;id., sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1866;id., sez. IV, 12 maggio 2008, nn. 2194, 2195, 2196 e 2197). In particolare, questo Consiglio ha rimarcato, in ordine alla stabilizzazione nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, “la differenza ontologica sussistente tra gli ufficiali in ferma prefissata e quelli ausiliari volontari (di complemento e, successivamente, in rafferma), lì dove i primi, in quanto reclutati per soddisfare determinate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche ovvero alla necessità di fronteggiare particolare esigenze operative (art. 21 comma 2 del dlgs n.215/2001) rivestono compiti specifici, (omissis) (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 16 febbraio 2011, n. 1007)».
Tanto premesso, è incontestato, in fatto, che la ricorrente, volontariamente e in applicazione di specifiche disposizioni di legge, dopo aver prestato l’iniziale ferma di 18 mesi (dal 23.6.03 al 15.1.05), ex art. 23, comma 1, D. Lgs. 8.5.01, n. 215 allora vigente, ha regolarmente contratto ben tre, ulteriori, ferme volontarie annuali (per un totale di 6 semestri), rispettivamente: - dal 15.1.2005 al 15.1.2006;- dal 15.1.2006 al 15.1.2007;- dal 14.1.2007 al 3.12.2007.
Ne consegue che la somma richiesta dall’Arma non può essere oggetto di restituzione e che, d’altra parte, risulta che l’istante ha contratto ben 3 ferme ulteriori e successive rispetto a quella iniziale. Ed ancora la giurisprudenza insegna che l’«aver contratto una ferma ulteriore e successiva rispetto a quella iniziale» risulta, infatti, un elemento propedeutico e indispensabile al riconoscimento dell’indennità di congedo in parola (v. TAR Lazio I Bis, 24.11.20 n.12502, secondo cui
n. 12502: «la corresponsione del premio di congedamento spetta a tutti gli Ufficiali in ferma prefissata congedati che abbiano maturato almeno un semestre dall’ulteriore ferma annuale successiva alla prima ferma contratta».)
In punto di diritto deve dunque convenirsi con gli assunti di parte istante, laddove osserva che, una volta terminato il primo periodo di ferma (di 18 mesi per quanto riguarda l’esponente) qualsiasi «periodo di servizio aggiuntivo ulteriore di (raf)ferma prestato (senza, naturalmente, essere passati in Servizio Permanente Effettivo c.d. S.P.E., ovvero essere stati prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento) attribuisce la spettanza su base semestrale del beneficio economico della c.d. “indennità di congedamento” (ovvero “premio di fine ferma”) prevista dall’art. 38 L. 20.9.80, n. 574.
Né può limitarsi il riconoscimento ad un unico e solo anno, posto che il chiaro dettato normativo, applicabile alla vicenda de qua (art. 38, L 20.9.80, n. 574), non prevede alcuna limitazione al numero di semestri di ferma volontaria espletati da prendere a base di calcolo dell’indennità ivi prevista. Anche qui il referente giurisprudenziale insegna che “l’assetto normativo all’epoca vigente, peraltro da inquadrare in un contesto generale precedente alla definitiva trasformazione dell’esercito in senso professionale per la contestuale eliminazione del servizio di leva, appare ispirato dall’avvertita esigenza di assicurare un contributo economico in favore del militare che abbia svolto servizio volontario per un significativo lasso di tempo di tal che tali presupposti senz’altro ricorrono nel caso di specie stante la natura giustappunto volontaria ab initio del servizio espletato dall’Ufficiale di ferma prefissata. Il premio in questione assume quindi le sembianze dell’indennità di fine rapporto ….» (Cons. Stato, sez. II, 31.1.22, n. 668).
E correttamente la difesa della ricorrente evidenzia la ratio dell’art. 38 cit.: l’ufficiale che si è trattenuto di più al servizio dello Stato (senza essere, poi, inquadrato a tempo indeterminato nella medesima P.A. in "Servizio Permanente Effettivo”, c.d. "S.P.E."), deve essere maggiormente premiato al momento del suo (re)inserimento nella vita “civile”, utilizzando il “semestre” come parametro minimo di misura del calcolo della relativa indennità. Dunque, più si incentiva un militare a trattenersi volontariamente in servizio, maggiore deve necessariamente essere la «indennità premiale» che il soggetto deve percepire a fine ferma.
Ne consegue l’illogicità della interpretazione fornita dall’amministrazione, laddove ha riconosciuto alla ricorrente solo 2 semestri di "trattenimento in servizio", quando la stessa è rimasta in servizio, anche all’esito del superamento di ulteriore apposito concorso, per ben ulteriori 6 semestri.
La gravata nota del Direttore Generale Personale Militare del Ministero della Difesa datata 20.2.08 prot. 098207 fornisce in effetti una interpretazione errata della precedente nota prot. 148337 del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria dello Stato datata 28.11.07, la quale non prevedeva alcuna limitazione al numero di semestri di ulteriore ferma computabili per il premio di cui all’art. 38 cit. (doc. 15). Detto altrimenti, come corrrettamente dedotto dalla difesa della parte esponente, al fine di far maturare il diritto al premio in oggetto, vi è un periodo minimo (almeno un semestre) di ulteriore (raf)ferma da svolgere;però, ove la legge lo consenta, sino a quando si rimane Ufficiali in ferma prefissata (U.f.P.), senza passare in Servizio Permanente Effettivo, (S.P.E.) non vi è un periodo massimo che possa limitare il beneficio.
Né è possibile per l’amministrazione convenuta invocare le circolari di altre Amministrazioni, le quali hanno contengono un mero indirizzo interpretativo e non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre, per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem» (Cons. Stato, Sez. IV, 27.11.00, n. 6299).
Ne consegue la sussistenza dei vizi denunciati in ricorso, posto che l l’amministrazione aveva a suo tempo corrisposto la somma d’ufficio, evidentemente ritenendo irrilevante la circostanza che la ferma prolungata fosse stata commutata in ferma triennale, poi mettendo in essere un inammissibile ed errato ripensamento che ha leso il diritto acquisito della istante. Ed infatti, in sede di prima applicazione l’Arma non ha mai limitato la liquidazione della indennità/premio a una sola annualità;anzi, ha espressamente fatto riferimento genericamente a ogni semestre di ferma volontaria espletata.
Il ricorso va dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati ed accertamento del pieno diritto della ricorrente al mantenimento e/o corresponsione dell’importo già versatole, nonché di quanto altro alla stessa spettante con riferimento a tutti i periodi dalla stessa vantati di cui si verte e con obbligo dell’amministrazione a porre in essere i dovuti pagamenti e le dovute ripetizioni, oltre interessi e rivalutazione fino alla data di effettivo percepimento da parte della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri, come da liquidazione in dispositivo;mentre possono compensarsi con il Ministero della Difesa, sussistendo le condizioni di legge.