TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-09-06, n. 202211487
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 11487/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11499/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11499 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S G e R M I, con domicilio digitale ex lege e domicilio materiale presso lo studio dell’avvocato R M I in Roma, via Monte Santo, 68;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento datato 5.11.2012 n. 809311DS/44/87 di prot., avente ad oggetto "Recupero somme corrisposte in eccesso. C.I.P.8 09311 DS, nonché per l’annullamento dell'Atto Dispositivo nr. 15700/DS in data 13.5.2011; del provvedimento datato 24.12.2012, Nr. 809311DS/44/87-2 di prot. e del provvedimento datato 16.7.2013, Nr. 809311DS/44/87-3-12 di prot. di "riavvio del procedimento"; della comunicazione del Comando Generale Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico Ufficio Contenzioso n. 809311DS/5/PCT/varie/1-7 datata 6.5.2014; della nota del Direttore Generale Personale Militare del Ministero della Difesa prot, n. M D GMIL IV 13^ 4 098207 datata 20.02.2008 e per quanto necessario delle successive note esplicative M D GMIL IV 13^ 4/553454 datata 17.11.2008 e Ministero Difesa M D GMIL IV 13^ 4/064893 del 9.10.2009; della nota prot. 148337 del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria dello Stato datata 28.11.2007, indirizzata al Ministero della Difesa; della circolare n. 6/168/3-20 datata 9.10.2009 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; del parere dell'Agenzia delle Entrate del 23.5.13 prot. 2013-63282;
del provvedimento datato 12.2.2015, n. 385, notificato il 13.7.2015 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo avente a oggetto ingiunzione di pagamento per recupero somme indebitamente percepite; dell'atto conclusivo del procedimento amministrativo di recupero della somma di 16.247,99; di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso; e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione/mantenimento della "indennità di congedamento/premio di fine ferma" dell'importo di euro 16.08571 versatole in data 24.1.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 luglio 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda de qua riguarda i criteri di calcolo e di corresponsione, da parte dell’Arma dei Carabinieri ed in favore della ricorrente, della c.d. “indennità di congedamento” e/o “premio di fine ferma”, ratione temporis prevista dall’art. 38 L. 20.9.80, n. 574. L’esponente ha contestato le determinazioni amministrative, laddove hanno rideterminato il relativo importo, riconoscendo, ai fini del relativo calcolo, anziché sei semestri, solo due semestri di ferma volontaria, ulteriori rispetto
all’iniziale periodo di ferma prefissata di 18 mesi e, a tal fine, hanno applicato a posteriori (oltre 5 anni dopo) non l’originario testo di legge (l’art. 38 L. 20.9.80, n. 574; doc. 15), ma la normativa sopravvenuta, entrata in vigore quando la situazione fattuale (I ferma volontaria) si era ormai di fatto compiuta in capo alla ricorrente.
Premesso che si rinvia alla articolata ricostruzione fattuale e processuale esposta negli scritti difensivi di parte istante, siccome non sostanzialmente contestata dall’amministrazione, il Collegio rileva la fondatezza della domanda proposta.
E’ invero indubbio il diritto degli ufficiali in ferma prefissata (c.d. U.F.P.), tra i quali rientrava la ricorrente, alla percezione della ’indennità di congedamento/premio di fine ferma” ex art. 38 L. 574/80, spettanza