TAR Venezia, sez. III, sentenza 2015-03-09, n. 201500287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2015-03-09, n. 201500287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201500287
Data del deposito : 9 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01982/2010 REG.RIC.

N. 00287/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01982/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cia Cadore Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A P, A B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. A P in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo;



contro

Provincia di Vicenza, rappresentata e difesa dagli avv. P M, G F, F D C, I B, P B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.A Stori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale -, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Casella, Roberto Bondi', con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Roberto Bondi' in Venezia, Santa Croce, 663;



per l'annullamento,

del provvedimento Prot. n. 53591/AMB del 02.08.2010 emesso dalla Provincia di Vicenza e notificato alla Cia Cadore S.r.l. in data 03.08.2010 avente ad oggetto: "D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Cia Cadore Srl - Trasmissione provvedimento di sospensione" con il quale è stata disposta la sospensione dell'attività di rifinizione della società ricorrente dalla data di notifica del provvedimento fino al 31.12.2010;

del rapporto tecnico ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza - del 20.07.2010 e della comunicazione 22.07.2010, nonchè della comunicazione 28.07.2010 di avvio del procedimento;

del provvedimento prot. n. 60271/AMB del 02.09.2010 emesso dalla Provincia di Vicenza e notificato alla Cia Cadore S.r.l. in pari data con il quale è stata sospesa provvisoriamente l'efficacia del suindicato provvedimento prot. n. 53591 del 02.08.2010 dalla notifica fino alla realizzazione delle opere previste dal progetto di adeguamento presentato e comunque improrogabilmente fino al 31.12.2010;

quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento prot. n. 0646/Amb del 30.12.2010 emesso dalla Provincia di Vicenza e notificato alla Cia Cadore srl in data 30.12.2010 avente ad oggetto “D. Lgs. 152/2006 art. 29-decies comma 9 introdotto dal D. Lgs 128/2010. Società Cia Cadore Srl con sede legale ed impianto in via del Lavoro n. 23, in Comune di Arzignano. Impianto in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale” con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività di rifinizione della società ricorrente dalla data di notifica del provvedimento fino alla realizzazione del progetto di adeguamento proposto con nota del 9.8.2010, acquisita in data 19.8.2010 al protocollo 57709, e comunque non oltre il giorno 30.6.2011;

del rapporto tecnico Arpav del 15.12.2010 prot. int. 235 e della comunicazione Arpav 29.12.2010 prot. 157330/SICOA, nonché della comunicazione provinciale 20.12.2010 prot. 88383 di preavviso di rigetto della richiesta di revoca, in via immediata, delle condizioni apposte al provvedimento 2 settembre 2010 e la revoca in via definitiva del provvedimento del 2 agosto 2010.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Vicenza e di Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il provvedimento (prot. N. 53391/AMB) del 02/08/2010, oggi impugnato con il ricorso principale, l’Amministrazione provinciale di Vicenza ha sospeso “ l’attività di rifinizione della società Cia Cadore S.r.l ”. disponendo, altresì, l’obbligo di quest’ultima di presentare alla Provincia di Vicenza una relazione tecnica dalla quale fosse possibile desumere le ragioni della valutazione di non conformità rilevata dall’Arpav e, ciò, unitamente ad un elenco di interventi che la Cia Cadore avrebbe inteso adottare.

Detto provvedimento veniva emanato a seguito di un sopralluogo, eseguito dal Dipartimento Provinciale dell’ARPAV di Vicenza presso la sede della società Cia Cadore s.r.l. nel giugno 2010, nell’ambito del quale risultava accertata, tra l’altro, la presenza di una cabina di spruzzatura, con annesso tunnel di asciugatura, sprovvista di autorizzazione.

In detto rapporto tecnico, anch’esso impugnato con il proponimento del ricorso principale, si rilevavano una serie di inosservanze all’autorizzazione provinciale n. 1770/02 e all’autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 28/07.

In conseguenza di detti accertamenti la società ricorrente presentava una proposta progettuale in base alla quale avrebbe dovuto essere istallato un impianto di abbattimento dei solventi (postcombustore) che avrebbe consentito di rientrare nei limiti previsti dalle autorizzazioni sopra citate.

Sulla base della predetta proposta progettuale la Provincia di Vicenza, con il secondo provvedimento impugnato con il ricorso principale, sospendeva il precedente provvedimento “ di sospensione ”, permettendo la continuazione dell’attività aziendale e concedendo, all’uopo, un ulteriore consumo di 90.000 kg di solventi ed a condizione che il nuovo postcombustore (di cui alla proposta progettuale della ricorrente) venisse effettivamente installato e realizzato entro il 31.12.2010.

La società Cia Cadore s.r.l. nell’impugnare i provvedimenti sopracitati sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione degli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 59/2005 in quanto non sussisterebbe prova che il solvente acquistato fosse stato effettivamente utilizzato;

2. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero stati emanati, esclusivamente, sulla base degli accertamenti posti in essere dall’Arpav;

3. la violazione degli artt. 7 e 21 octies della L. n. 241/90, in quanto i termini previsti erano tali da non consentire alcuna partecipazione procedimentale;

4. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e l’irrazionalità manifesta con riferimento al comportamento della Provincia di Vicenza che avrebbe imposto la realizzazione di un impianto di post combustione senza adeguata istruttoria per valutare l’efficacia e le possibili soluzioni tecniche alternative;

5. la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 59/2005 in relazione all’art. 2 co. 1 lett. o) del medesimo decreto e la violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 59/2005;

6. la violazione dell’art. 10 co. 2 del D.Lgs. 59/2005 in relazione all’art. 2 co. 1 lett. n) del D.Lgs. 59/2010;

Si costituivano in giudizio la Provincia di Vicenza e l’Arpav, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla Camera di Consiglio del 09/12/2010 questo Tribunale rigettava l’istanza cautelare.

A seguito della proposizione del ricorso principale parte ricorrente presentava un’istanza di revoca delle condizioni apposte con il provvedimento del 02/09/2010 e, ciò, unitamente alla revoca in via definitiva del provvedimento sospensivo del 02 Agosto 2010.

Con i motivi aggiunti notificati in data 02/02/2011 la Cia Cadore Srl impugnava, tra l’altro, il provvedimento (Prot. nr. 90646/AMB) del 30/12/2010 emesso dalla Provincia di Vicenza con il quale veniva disposta la sospensione dell’attività di rifinizione della società ricorrente, dalla data di notifica del provvedimento fino alla realizzazione del progetto di adeguamento proposto con nota del 09 Agosto 2010 e, comunque, non oltre il giorno del 30/06/2011.

In relazione a detta impugnativa si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi.

1. la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 in relazione all’irrogazione della sanzione della sospensione dell’attività di cui all’art. 29 decies co.9 del D.Lgs. 152/2006, in quanto l’emanazione della stessa sanzione non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento;

2. la violazione degli artt. 10 bis e 11 della L. n. 241/90;

3. la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 per carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati;

4. l’illegittimità dell’azione dell’Amministrazione per contraddittorietà e per violazione dell’art. 29 decies co.9 del D.Lgs. 152/2006;

Unitamente ai vizi di illegittimità sopra ricordati parte ricorrente proponeva una richiesta di risarcimento del danno riconducibile al provvedimento di sospensione dell’attività di

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