TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-12-10, n. 201811935
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Pubblicato il 10/12/2018
N. 11935/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07461/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7461 del 2010, proposto da
Società Azienda Agricola F.lli Guasti S.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E E, M A, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
contro
Commissario Straordinario nominato ex lege n. 33/09 con DPCM 15.04.2009 non costituito in giudizio;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Commissario straordinario ex art. 8 quinquies della legge n. 33/2009, avente ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione e relativi allegati, tra cui il cd. piano di ammortamento di cui alla nota Agea del 23.4.2010;
del provvedimento commissariale del 30 giugno 2010 di conferma del succitato decreto;
di ogni altro atto connesso e presupposto, tra cui il d.m. 10 marzo 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 7461/2010) l’Azienda Agricola F,lli Guasti S.S., produttrice di latte vaccino destinato prevalentemente alla produzione di formaggio Grana Padano e Parmigiano Reggiano DOP ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti commissariali in epigrafe indicati ed in particolare del decreto del 3 maggio 2010 avente ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione” e relativo allegati tra cui il piano di ammortamento redatto da Agea.
Parte ricorrente, premessa una ricostruzione del quadro normativo e regolamentare interno e, segnatamente, in materia di quote latte e delle problematiche applicative ad esso sottese, riferisce che con legge n. 33/2009 è stato istituito presso AGEA il registro nazionale dei debiti riportante tutti gli importi accertati e dovuti dai produttori agricoli con previsione nell’ambito della procedura di recupero di tali debiti della possibilità di beneficiare, per importi superiori ad euro 25.000, di un sistema di rateizzazione governato dal Commissario straordinario, ex art. 8 quinquies della legge n. 33/2009, nel caso in esame nominato con DPCM del 15 aprile 2009, coadiuvato nella complessa fase istruttoria da una commissione di indagine amministrativa incaricata di accertare la correttezza dei calcoli svolti dall’Amministrazione tenuto conto della inattendibilità dei dati in possesso di Agea.
Espone che Agea, in applicazione del disposto di cui all’art. 8 quinquies della legge n. 33/2009 ha provveduto alla trasmissione degli importi relativi ai debiti sottesi alle quote latte esigibili e non ancora pagati ai fini dell’iscrizione nel predetto registro sino all’anno 2009, riaffermando la possibilità di beneficiare di un sistema di rateizzazione dei debiti previa presentazione di apposita istanza.
Riferisce che il Commissario straordinario ex lege n. 33/2009 con decreto del 10 marzo 2010 ha definito le modalità applicative del predetto sistema di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte e che susseguentemente, è stato adottato nei suoi riguardi il decreto commissariale di cui all’epigrafe, approvativo del contratto di rateizzazione e dello schema di rinuncia a qualsiasi contenzioso in atto.
Afferma di aver chiesto al Commissario straordinario l’annullamento in via di autotutela di tale decreto, in ragione della illegittimità dei cd. prelievi supplementari inclusi nel computo della rateizzazione assentita, tenuto conto peraltro di quanto statuito dal Tar Lazio con sentenza del 10 maggio 2010.
Riferisce che con comunicazione del 30 giugno 2010 il Commissario straordinario ha confermato il proprio provvedimento di rateizzazione, innanzi indicato.
Avverso i provvedimenti nell’epigrafe indicati, l’Azienda odierna ricorrente lamenta le seguenti doglianze:
a)Illegittimità del decreto ministeriale 10 marzo 2010 per erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/2009, avendo il Commissario straordinario travalicato i poteri e le attribuzioni a lui conferiti dalla normativa de qua, eccedendo i limiti prescritti ex lege, con previsione nel predetto decreto di tutta una serie di oneri, obblighi e decadenze, per nulla previste dalla normativa primaria di riferimento, imposti ai produttori che intendessero avvalersi del sistema di rateizzazione dei debiti.
b) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del decreto commissariale del 10 marzo 2010, degli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/1990, del d.m. 30 luglio 2003, dell’art. 10 della legge n. 119/2003 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto differenti profili, per intervenuta conferma da parte del Commissario straordinario del decreto di approvazione dello schema di rateizzazione nonostante la Azienda ricorrente avesse segnalato una serie di irregolarità ed anomalie in relazione ai conteggi della posta debitoria ammessa a rateizzazione, senza disporre alcuna sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 16 del decreto commissariale del 10 marzo 2010.
c) Illegittimità derivata;violazione degli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/1990 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990;illegittima intimazione degli interessi;eccesso di potere, dovendosi escludere dal computo degli importi ammessi a rateizzazione le somme previste a titolo di interessi.
d) Illegittimità derivata sotto differenti profili per erroneo conteggio degli interessi.
e) Illegittimità derivata per illegittimità comunitaria e falsa applicazione dell’art. 3 del regolamento CEE n. 536/1993, dell’art. 8 del regolamento CE n. 1392/2001 e dell’art. 15 del regolamento CE n. 595/2004;omessa disapplicazione dell’art. 8 quater della legge n. 33/2009;eccesso di potere sotto differenti profili.
f) Illegittimità per violazione dell’art. 1183 c.c.;violazione degli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/1990, eccesso di potere.
g) Illegittimità per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, illegittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies, comma 3 della legge n. 33/2009;violazione del diritto di difesa.
h) Violazione degli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/1990 e degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990.
In via preliminare, il Tribunale ritiene inammissibili i profili di doglianza, rivolti avverso la nomina del Commissario per omessa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento, in quanto introdotti con memorie di parte ricorrente del 27/09/18, mai notificate a controparte.
In ogni caso, il ricorso è, nel merito, infondato.
Con un primo ed articolato motivo di ricorso l’Azienda ricorrente deduce sotto differenti profili l’illegittimità del decreto di rateizzazione e degli ulteriori atti in epigrafe menzionati, lamentando, nello specifico, i limiti previsti dagli artt. 8 quater e 8 quinquies d.l. n. 5/09 riguardo:
- alle previsioni relative alla restituzione in rate costanti posticipate in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile anziché in rate di pari importo per capitale ed interessi;
- alla omessa individuazione di un piano personalizzato di rateizzazione, tale da consentire una “vitalità economica” a lungo termine delle imprese, come peraltro previsto dal legislatore;
- alla necessità di sottoscrivere con firma autenticata da un pubblico ufficiale un atto negoziale condizionante la rateizzazione;
- alla rinuncia al contenzioso al cui perfezionamento è subordinata la rateizzazione;
- alla revoca della rateizzazione nel caso di pagamento di una sola rata e, in tal caso, al pagamento del capitale residuo maggiorato degli interessi di mora anziché del solo capitale residuo.
Il riferito ordine di doglianze non è suscettibile di accoglimento, limitandosi il Collegio ad evidenziare che:
- la predisposizione di un piano personale di rateizzazione non è prevista dall’art. 8 quinquies d. l. n. 5/09;
- le doglianze relative al metodo di rimborso sulla base del modello dell’ammortamento francese e alla previsione di uno strumento negoziale per regolare il rapporto sono inammissibili per carenza d’interesse in quanto dal gravame non emerge l’attualità della lesione arrecata all’interesse della ricorrente dalle disposizioni in esame. In ogni caso, l’utilizzazione dello schema negoziale per regolare il rapporto conseguente all’accoglimento della domanda di rateizzazione è coerente con il disposto dell’art. 8 quinquies d.l. n. 5/09 che prevede (commi 3 e 6) la necessità che l’azienda agricola manifesti la propria volontà di accettare la rateizzazione e di rinunciare ai giudizi pendenti. La previsione dell’autenticazione della sottoscrizione dell’atto è ragionevole, non sproporzionata, compatibile con la tempistica prevista per il perfezionamento della rateizzazione e rispondente all’esigenza di conferire certezza alla provenienza dell’atto stesso;
- ad analoga conclusione, in punto d’inammissibilità per carenza d’interesse, deve pervenirsi in riferimento alla doglianza relativa alle conseguenze del mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione dal momento che la ricorrente, al momento della proposizione del gravame, non ha nemmeno dedotto di versare nella condizione di inadempienza al piano predetto;
- l’art. 8 quinquies comma 3 d.l. n. 5/09, convertito dalla legge n. 33/09, prevede espressamente che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’art.