TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-11-30, n. 202301107
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Pubblicato il 30/11/2023
N. 01107/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02245/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P C e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento con il quale -OMISSIS- ha aggiudicato il “Lotto 1 - MB2” della procedura di “Accordi Quadro per il servizio di trasporto dei prodotti postali ed attività collegate, afferenti alla Rete Locale, nell'ambito territoriale della MAL Nord Ovest, suddivisa in 9 lotti”, in favore del -OMISSIS-;
- della nota del 17.07.2023, con la quale è stata comunicata alla ricorrente l'aggiudicazione in favore del -OMISSIS-;
- dei verbali di gara dal n. 1 al n. 26;
- ove lesiva, della delibera CQI-03135 del 20.07.2022, con la quale è stata disposta l'iscrizione del -OMISSIS- nell'Albo Fornitori di -OMISSIS-;
- della lettera di invito ovvero degli atti con i quali è stata disposta la partecipazione/invito del -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
e per l'accertamento
dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione del -OMISSIS- nell'Albo Fornitori di -OMISSIS- ovvero per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione/cancellazione dal predetto Albo;
e per la declaratoria
dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante – ai sensi dell'art. 121 c.p.a. – o, in subordine, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, la disponibilità al relativo subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nella fattispecie, si controverte in merito a una procedura di chiamata dall’Albo Fornitori del gruppo di -OMISSIS- per l’affidamento di “Accordi Quadro per il servizio di trasporto dei prodotti postali ed attività collegate”, della durata di 24 mesi prorogabili;
Rilevato che, in base alla lex specialis di gara, l’affidamento delle attività avverrà, previa stipula dell’accordo quadro, in funzione delle effettive esigenze di fabbisogno della stazione appaltante, tramite “ l’emissione di Buoni di Consegna da parte di -OMISSIS-, che riporteranno gli impegni temporali e di esecuzione e l’importo relativo al servizio affidato ” (art.