TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-09-27, n. 202403185
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Testo completo
Pubblicato il 27/09/2024
N. 03185/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Giummo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Avola, Via G. Matteotti n. 53 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, presso i cui uffici domiciliano in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 25.02.2021 e notificato al ricorrente in data 08.03.2021, di rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto d’arma per uso sportivo, nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, conseguente e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 1 luglio 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 20 aprile 2021 e depositato in data 21 aprile 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con decreto del 25 febbraio 2021 il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio di licenza di porto di fucile uso sportivo presentata dal ricorrente il 29 settembre 2020 (richiesta avanzata dal deducente per esercitarsi, una volta a settimana, nel tiro a segno presso l’Unione Italiana Tiro a Segno di NI, come comprovato dal diploma di idoneità al maneggio delle armi ed il tesserino di iscrizione C.O.N.I. n. -OMISSIS-, rilasciati dalla federazione sportiva).
Il provvedimento di rigetto è stato preceduto dalla comunicazione del 2 dicembre 2020 circa i motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza (contenente anche l’informazione circa la possibilità di visionare gli atti del procedimento, facoltà esercitata dal deducente con richiesta di accesso agli atti e di copia integrale della documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo).
Il ricorrente, in data 17 dicembre 2020, a mezzo del proprio legale, ha depositato la memoria difensiva corredata da produzione documentale.
Tuttavia, in data 8 marzo 2021 al ricorrente è stato notificato il decreto di rigetto della predetta istanza, avversato con l’atto introduttivo del giudizio.
1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione l’Amministrazione resistente ha depositato documenti e memoria.
1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 1 luglio 2024, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo ha dedotto i vizi di Violazione di legge e falsa e/o errata applicazione degli art. 11 e 43 Regio Decreto n. 773/1931, difetto di motivazione, di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, di illogicità manifesta, di contraddittorietà ed ingiustificata disparità di trattamento, di carenza di istruttoria, nonché di violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione .
In sintesi, dopo aver richiamato gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. la parte ricorrente ha argomentato che il primo motivo addotto dal Questore a fondamento del contestato diniego di rilascio di porto di fucile concerne una condanna del deducente per fatti risalenti al lontano 1987 (sentenza con la quale la Corte di Appello di NI – Sezione Minori Penale, in data 27 aprile 1990 ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi b), d), e), ed f), per intervenuta estinzione dei reati per amnistia, confermando l’assoluzione del ricorrente per il capo c) dell’imputazione, nonché la condanna solo per il capo a) riqualificato già in primo grado nel reato di lesioni, con riduzione della pena pecuniaria da Lire 600.000 a Lire 400.000 di multa, confermando altresì, per il resto, tutti i benefici della sospensione condizionale e della non menzione delle condanne nel casellario giudiziale).
Per l’esponente, vertendosi nelle ipotesi previste dall’art. 43, secondo comma, T.U.L.P.S. l’affidabilità del soggetto richiedente è l’oggetto dell'accertamento e dell’istruttoria che l’Amministrazione è chiamata a svolgere in presenza di una richiesta di porto d’armi; tuttavia, lamenta l’esponente, nel caso in esame la valutazione di affidabilità non risulta supportata da idoneo apparato argomentativo anche in ragione della non immediata evidenza, in tal senso, della rilevanza dei fatti, peraltro risalenti nel tempo e ai quali non hanno fatto seguito altri delitti.
Il ricorrente ha evidenziato di avere una regolare attività lavorativa, un figlio ed una compagna con la quale ha intrapreso da anni una stabile convivenza a seguito del divorzio consensuale dalla prima moglie; precisa, inoltre, di aver vissuto e lavorato per dieci anni in Germania, dove si è trasferito dopo la prematura scomparsa del padre e dopo le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto da minorenne; precisa, inoltre, di aver maturato la volontà di ritornare a vivere in Italia e, anche al fine di crearsi nuove e migliori opportunità di lavoro, di aver conseguito la licenza di scuola media.
Precisa l’esponente di aver improntato la propria vita - da quel triste evento accaduto nel lontano anno 1987 - all’insegna del lavoro e del sacrificio, mantenendo sempre una condotta di vita regolare e di aver serbato un comportamento rispettoso dell’ordinamento giuridico e delle regole del vivere sociale.
Per il deducente, inoltre, il fatto per il quale lo stesso ebbe ad essere condannato (allora quattordicenne) fu un evento isolato, nato da un banale diverbio tra ragazzini che ebbe a degenerare a causa dell’intervento dei fratelli dell’altro minorenne coinvolto, ed in particolare di uno di questi (maggiorenne) che ebbe ad impugnare un coltello da cucina con