TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202302422
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Pubblicato il 23/10/2023
N. 02422/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, R D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, L B, A M, I M, S M L, A P, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Milano, via della Guastalla 6;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, Dipartimento di Milano – Monza e Brianza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, Rosanna Macis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e previa concessione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a.
del provvedimento del Comune di Milano Direzione Verde e Ambiente Area Energia e Clima Unità Agenti Fisici, Prot. -OMISSIS-.u., recante “Procedimento amministrativo per inquinamento acustico causato dall'attività del Ristorante ‘-OMISSIS- - ORDINANZA”, notificato in data 6 febbraio 2023;
della Relazione Tecnica di ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza - U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali, recante “Richiesta accertamenti per presunto inquinamento acustico causato dall'attività del p.e. -OMISSIS-(L.R. 13/01 art. 15)” (prot. Comune -OMISSIS-);
di tutte le comunicazioni email del Comune di Milano, Area Energia e Clima Unità Agenti Fisici, datate 9 febbraio 2023 e 15 febbraio 2023, recanti “NOTIFICA Provvedimento per Ristorante "-OMISSIS-" ubicato a Milano in Via -OMISSIS-”, con cui il Comune ha respinto la richiesta di annullamento/revoca in autotutela dell'ordinanza sopra citata;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la nota del Comune di Milano, Direzione Verde e Ambiente - Area Energia e Clima - Unità Agenti Fisici, -OMISSIS-., di comunicazione di avvio del procedimento.
nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società -OMISSIS- S.r.l. gestisce un esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, sito in Milano, via -OMISSIS-, dove viene esercitata l’attività di somministrazione di cibo e bevande e di organizzazione di eventi d’intrattenimento e di spettacolo.
In data 12 ottobre 2022, l’Amministrazione comunale, a seguito di un primo esposto per inquinamento acustico (del 7 ottobre 2022), aveva dato avvio al relativo procedimento (con nota Prot. -OMISSIS-.) richiedendo all’ARPA Lombardia di verificare il rispetto dei livelli di rumorosità previsti.
Sopraggiunto (il 19 ottobre 2022) un secondo esposto, in data 11 novembre 2022 la ricorrente aveva invitato i reclamanti (-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-) ad acconsentire all’accesso, invito al quale nessuno dei due ha risposto.
Ricevuti da ARPA in data 2 febbraio 2023 gli esiti dei rilievi fonometrici effettuati nelle date 2 e 11 dicembre 2022, che evidenziavano il superamento del limite di cui all’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, il Comune di Milano ha adottato l’impugnata ordinanza (Prot. -OMISSIS-.U.) con la quale è stato inibito alla Società ricorrente l’utilizzo di impianti di diffusione sonora nel locale, nonché lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali nella fascia oraria 22.00-06.00.
Il provvedimento in questa sede impugnato ha inoltre prescritto alla ricorrente:
- di predisporre e trasmettere all’Area Energia e Clima, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, un piano di bonifica, redatto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che individui tutte le sorgenti responsabili del superamento e i relativi interventi e/o accorgimenti necessari a ricondurre le immissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, con relativo crono programma di esecuzione;
- di comunicare all’Area Energia e Clima dell’avvenuta esecuzione degli interventi di bonifica;
- di predisporre e trasmettere all’Area Energia e Clima, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 3), una relazione tecnica predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale dalla quale sia possibile evincere, nell’ambiente abitativo in cui sono state eseguite le indagini fonometriche da parte di A.R.P.A. Lombardia, il rispetto dei valori limite di immissione sonora vigenti.
Detto provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso a sostegno del quale parte ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 2 bis della legge n. 241/90;eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di collaborazione e buona fede;eccesso di potere per perplessità e sviamento. Parte ricorrente, in particolare, si duole dell’attività procedimentale svolta dall’amministrazione eseguita in violazione del principio di collaborazione e di buona fede.
2) Violazione e falsa applicazione delle “Disposizioni operative nella trattazione di presunti fenomeni di inquinamento acustico” del Comune di Milano;violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 bis della legge n. 241/90;eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di collaborazione e buona fede;eccesso di potere per contraddittorietà. Parte ricorrente chiarisce che nessun reclamante ha dato riscontro all’invito del Comune (formulato con nota del 16 dicembre 2022) ad acconsentire allo svolgimento, dalla propria abitazione, dei rilievi fonometrici al tecnico incaricato dalla ricorrente;in ragione di ciò il Comune di Milano avrebbe dovuto archiviare il procedimento o, quanto meno, stralciare la posizione di -OMISSIS- e -OMISSIS-. Inoltre rileva che le segnalazioni effettuate non avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto con riferimento al sig. -OMISSIS-, questi non occupa l’appartamento toccato dal problema dell’inquinamento acustico, abitato da una terza persona ma ne è solo proprietario;mentre con riferimento al sig. -OMISSIS-, l’immobile di riferimento non risulterebbe di sua proprietà ma risulta intestato alla società Callistemo s.n.c..
3) Violazione e falsa applicazione della legge n. 447/1995, del DM 16 marzo 1998, con particolare riferimento al punto 12 dell’allegato A, del