TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-12-03, n. 202421799

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-12-03, n. 202421799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202421799
Data del deposito : 3 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2024

N. 21799/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00193/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2021, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del decreto di irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2024 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Questore di Roma ha dichiarato irricevibile la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Il diniego si fonda sul fatto che il ricorrente – che aveva la propria residenza in via -OSIS- (indirizzo virtuale) - non ha comprovato, pur a seguito di apposita richiesta dell’Amministrazione, la residenza anagrafica della dimora abituale ovvero la sua variazione né il possesso di una chiara e certa sistemazione alloggiativa.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1 della Legge n. 1228 del 24/12/1954, come modificata dalla L. n. 94/09, del D.P.R. nr. 223/89 (c.d. regolamento anagrafico), nonché degli articoli 5, commi 5 e 5-bis e 6, comma 7 del D.Lgs n. 286/1998 e s.m.i., nonché 9, 11 e 13 del D.P.R. n. 394 del 1999 (Regolamento di attuazione del T.U.I.). Violazione

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