TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-09-05, n. 201901221
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 05/09/2019
N. 01221/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2019, proposto da
E D, rappresentato e difeso dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per la piena ed integrale esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Firenze R.G.V.G. nn. 909-912-913- 920-921-922-923-924/2005 del 29.09.2006, depositato in Cancelleria in data 18.12.2006, munito di formula esecutiva in data 15.01.2007 e notificato in forma esecutiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. in data 29.01.2007
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 il consigliere R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto di cui in epigrafe con il quale la Corte di Appello di Firenze ha accolto il ricorso di equa riparazione, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri1 al pagamento di € 3.500,00 ciascuno a titolo di indennizzo, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data della domanda (17.12.2005), oltre alle spese legali liquidate pro quota: Euro 80,00 per spese vive, euro 240,00 per diritti, nonché globalmente in Euro 2.420,00 per onorari oltre rimborso forfettario 12,50% spese generali.
Un precedente ricorso per ottemperanza per l’esecuzione del medesimo titolo è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 660 del 2016 di questo Tribunale per la mancata produzione della dichiarazione di cui all’art. 5 sexies della L. 89 del 2011.
Risulta tuttavia che dopo il deposito della sentenza il ricorrente ha effettuato l’adempimento omesso.
Risultando trascorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dalla norma richiamata non vi sono ostacoli all’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.