TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-19, n. 201300306
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N. 00306/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2010, proposto da:
A Sder, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Mariella, Mariacristina Ascenzo, con domicilio eletto presso Avv. Maria Cristina Ascenzo in Ancona, corso Garibaldi, 111;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura d Ancona Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona prot. N.P.aAN/L/N72009/101366 in data 08 settembre 2010 e notificato in data 2 ottobre 2010 con il quale veniva disposto il rigetto della richiesta di dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare;
di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento veniva respinta l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, poiché l’Amministrazione ha ritenuto che il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter del D.Lgs. n. 286/1998 fosse riconducibile al novero delle condanne ostative ai sensi dell’art.