TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-11, n. 202400171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-11, n. 202400171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400171
Data del deposito : 11 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2024

N. 00171/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00172/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2018, proposto da
ER Di RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Madelli e Andrea Cerchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Cerchiari in Milano, corso Buenos Aires, n. 77;



contro

Comune di Tortoreto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Cartone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Piermarocchi in L'Aquila, largo Antonio D'Agostino n. 5;



nei confronti

Costruzioni Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Rapali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Martinsicuro, via Roma, n. 626;



per l'annullamento:

- del permesso di costruire n. 48/2017 rilasciato dal Comune di Tortoreto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tortoreto e di Costruzioni Mare S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il permesso n. 48/17 rilasciato dal Comune di Tortoreto e ceduto dalla titolare alla “Costruzioni mare” S.r.l. per la realizzazione, previa demolizione dell’esistente, di un nuovo fabbricato residenziale sul suolo adiacente alla sua abitazione.

1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e/o errata applicazione degli artt. 6.2 e 12 delle N.U. allegate al P.R.E. vigente, dell’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G. adottato, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. 380/2001; violazione e/o errata applicazione dell’art. 17, comma 2, delle N.U. allegate al PRE; eccesso di potere sotto i profili dell’ingiustizia manifesta, del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell’erroneità dei presupposti ; l’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione non rispetterebbe il volume, la sagoma, la superficie e i distacchi del preesistente fabbricato, con conseguente perdita della visuale, limitazione della circolazione d’aria e servitù di veduta in danno dell’abitazione del ricorrente, a causa, in particolare, della modifica della proiezione orizzontale e verticale del lato fronteggiante detta abitazione, per effetto della edificazione di un porticato al piano terra e di balconi chiusi per tutti i piani fuori terra; non sarebbe neppure conforme ai parametri edilizi previsti per le nuove costruzioni sia perché occupa una superficie che, rispetto al fabbricato preesistente, eccede di 109 mq il limite massimo consentito dal lotto, sia perché non rispetta le distanze dal confine previste dalla legge e dagli strumenti urbanistici per le nuove costruzioni;

2) violazione dell’art. 12.6 delle N.T.A. del P.R.G. adottato e art. 6 del P.R.E. approvato; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria; sviamento di potere ; il progetto assentito, che prevede la realizzazione anche di locali commerciali, non descrive né indica la dotazione obbligatoria di parcheggi; la superficie destinata a parcheggi sarebbe comunque insufficiente perché si ricavano cinque parcheggi a fronte di dodici appartamenti, sprovvisti comunque di spazio di manovra in entrata e in uscita dal piano interrato che reta quindi inevitabilmente sottratto all’area antistante da cedersi al Comune;

3) violazione e/o errata applicazione dell’art. 42 sottozona A5 del P.R.G. adottato - eccesso di potere ; per l’area interessata dall’intervento edilizio contestato non sarebbe stato approvato alcun piano particolareggiato o piano di recupero, come invece prescritto dal P.R.G.; inoltre né il richiedente il permesso di costruire, né il Comune avrebbero accertato la consistenza dell’edificio da demolire, condizione necessaria per potersi assentire la fedele ricostruzione in deroga ai parametri edilizi delle nuove costruzioni; infine, l’altezza media dei locali sottotetto è superiore a 2.40 m., con conseguente ulteriore aumento di superficie residenziale e volume che eccedono quelli esprimibili dal lotto.

1.3. Resiste il Comune di Tortoreto che eccepisce preliminarmente:

- l’irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente aveva già inoltrato al Comune un esposto e un’istanza di accesso ai documenti relativamente al permesso di costruire impugnato, che evidentemente considerava lesivo, ben più di sessanta giorni prima della notifica del ricorso;

- l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in quanto il ricorrente:

a) non avrebbe indicato quale danno subirebbe in conseguenza della realizzazione dell’intervento edilizio;

b) non ha impugnato gli atti presupposti al permesso, ossia il PRG (l’art. 42 delle NTA e la relativa tavola 4.1) e il piano regolatore esecutivo (art. 12 delle NU e tavola 4.1);

1.4. Si è costituita la controinteressata che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso:

- per carenza d’interesse, non avendo il ricorrente allegato la lesione attuale e concreta derivante alla sua sfera soggettiva in conseguenza della realizzazione dell’intervento;

- dei motivi nuovi introdotti con la memoria ex art. 73 c.p.a. non notificata alle altre parti.

1.5. La controinteressata deduce inoltre l’irricevibilità del ricorso perché la consistenza delle opere ritenute lesive era già stata accertata con sopralluogo del 31.1.2018 effettuato dal Comune a seguito di un esposto del ricorrente, il quale avrebbe avuto quindi adeguata conoscenza della potenziale lesione del suo interesse.

1.6. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 il ricorso è passato in decisione.

2. L’eccezione di irricevibilità è infondata.

2.1. Non è infatti provato che il ricorrente abbia avuto modo di conoscere l’entità e la concreta ed attuale lesività dell’intervento edilizio in epoca risalente più di sessanta giorni prima della notifica del ricorso.

2.3. Il Comune e la controinteressata, che indicano a sostegno dell’eccezione, un esposto del ricorrente del 29.1.2018, a seguito del quale il Comune ha disposto un sopralluogo in data 31.1.2018, non ne producono copia e tanto impedisce al tribunale di trarne argomento sulla consapevolezza della carica lesiva dell’intervento edilizio contestato, così come manca in atti la prova della notifica al ricorrente del verbale di sopralluogo e non può quindi neppure stabilirsi da quando egli ne avrebbe avuto conoscenza.

2.4. Analogamente non è in atti l’istanza presentata dal ricorrente di accesso agli atti della richiesta di permesso di costruire, parimenti indicata come prova della conoscenza dell’esistenza e della lesività del provvedimento.

2.5. Pertanto entrambe le iniziative – l’esposto e l’istanza di accesso - indicano presumibilmente, non già che il ricorrente conoscesse la lesività del provvedimento impugnato (a rigore l’averne chiesto copia indica il contrario), ma l’intenzione di acquisire e far acquisire dal Comune elementi per accertarne l’esistenza, in continuità con l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo il quale “ il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che non sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ”.

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