TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-05-25, n. 201601401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-05-25, n. 201601401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601401
Data del deposito : 25 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02858/2012 REG.RIC.

N. 01401/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02858/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2012, proposto da R G, rappresentata e difesa dall'avv. C L R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R S in Catania, viale

XX

Settembre, 70;

contro

Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Catania, Via Livorno, 10;

per l'annullamento

dell’archiviazione della richiesta di assegnazione posteggio per l'esercizio dell'attività di produttore agricolo nell'area denominata "Casina Cuti";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la Signora R G, titolare dell’impresa agricola “Biosikula”, assumendo di essere in possesso dei requisiti di cui alle L.r. 18/1995 e 2/1996, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di archiviazione n. 73359/2012 del Comune di Siracusa emesso in data 25.6.2012, in forza del quale è stata archiviata la sua richiesta di assegnazione di un posteggio per l'esercizio di attività di produttore nell'area comunale antistante il Teatro Greco di Siracusa.

Il predetto Comune respingeva la suddetta richiesta in quanto l'area in questione, denominata "Casina Cuti", sarebbe stata da sempre destinata alla vendita di souvenirs con un punto di ristoro, mentre i nuovi posteggi previsti nel PUC sarebbero stati assegnati tramite bando con la procedura di assegnazione previste nell'art. 10 del relativo regolamento comunale.

Del sopra citato provvedimento di archiviazione la ricorrente ha chiesto l’annullamento in quanto:

a) la previsione di includere nell’area de qua anche posteggi di produttori agricoli risulterebbe confermata da numerose disposizioni contenute nei Regolamenti comunale di Siracusa per la disciplina del commercio su aree pubbliche del 2005 e del 2011 e in ogni caso dalla inesistenza nei due regolamenti richiamati di qualsiasi disposizione che escluda o limiti ad una sola unità la collocazione nella suddetta area di posteggi per produttori agricoli;

b) sulla scorta delle superiori considerazioni, il Comune intimato avrebbe dovuto provvedere all’assegnazione del posto reclamato dalla ricorrente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande a nulla influendo che nel frattempo fosse intervenuto a regolare la materia il diverso criterio di assegnazione dei posteggi mediante bando pubblico previsto dall’art. 10 del nuovo Regolamento comunale entrato in vigore il 12 maggio 2011;

c) dal disposto dell’art. 2 della legge 241/1990 nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., desumibile dall’art. 97 della Costituzione, deriverebbe l’obbligo del Comune intimato di provvedere sulla domanda di assegnazione del posto richiesto dalla ricorrente, obbligo scevro da ogni connotato di discrezionalità e fino ad oggi rimasto in adempiuto.

Per resistere al ricorso, si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il 22 gennaio 2016, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016, il ricorso è stato posto in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio esamina congiuntamente le suesposte censure, in quanto intimamente connesse, per rilevarne l’infondatezza.

La ricorrente muove dall’assunto che la previsione di includere nell’area in questione anche posteggi di produttori agricoli risulterebbe confermata da numerose disposizioni contenute nei Regolamenti comunale di Siracusa per la disciplina del commercio su aree pubbliche del 2005 e del 2011 e che, pertanto, il Comune intimato avrebbe dovuto provvedere all’assegnazione in suo favore del posto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande a nulla influendo che nel frattempo fosse intervenuto a regolare la materia il diverso criterio di assegnazione dei posteggi mediante bando pubblico previsto dall’art. 10 del nuovo Regolamento comunale entrato in vigore il 12 maggio 2011.

Detto assunto è errato.

Infatti, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune di Siracusa, sia nel vecchio Regolamento sia nel nuovo regolamento, non esiste alcuna riserva nell'area mercatale in questione riguardante i “produttori agricoli”;
piuttosto, il “settore alimentare” viene previsto in qualsiasi area mercatale soltanto per i commercianti e non per i produttori agricoli, mancando, appunto, una espressa riserva.

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, è intervenuto a regolare la materia il diverso criterio di assegnazione dei posteggi previsto dall’art. 10 del nuovo Regolamento comunale (entrato in vigore il 12 maggio 2011), applicabile al caso di specie, secondo cui: “I posteggi di nuova istituzione e quelli esistenti ma vacanti saranno assegnati tramite apposito bando con le modalità di cui al successivo comma 5”.

Di detta disposizione, la resistente Amministrazione comunale ha fatto corretta applicazione nell’archiviare l’istanza della ricorrente e prevedendo che i nuovi posteggi previsti nel PUC sarebbero stati assegnati tramite bando con la procedura di assegnazione prevista nel citato art. 10 del regolamento comunale.

In relazione a quanto appena evidenziato, il richiamo all’art. 2 della legge 241/1990, nonché le affermazioni della ricorrente secondo cui il Comune di Siracusa avrebbe dovuto provvedere all’assegnazione del posto dalla stessa reclamato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (senza che il contenuto del citato art. 10 del Regolamento del 2011 possa avere rilevanza alcuna) risultano del tutto ultronei ed inconferenti.

Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.

Gli specifici profili della controversia inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

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