TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-08, n. 202200778
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Testo completo
Pubblicato il 08/10/2022
N. 00778/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A T, rappresentata e difesa dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone e Latina, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Sentenza pronunciata dal T.A.R. del Lazio sezione Staccata di Latina n 366/2021 REG.PROV.COLL., pubblicata il 03.06.2021 e notificata il 03.06.2021, passata in giudicato il 02.09.2021;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della Determinazione regionale n. G00930-22 del 31.01.2022 e dell'allegato Parere prot. 834 del 27.01.2022 non comunicati, depositati nel fascicolo telematico il 18.02.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Cultura, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 32, 35 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 il dott. Ivo Correale e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso introdotto con il rito ex art. 112 e ss. c.p.a., la sig.ra A T lamentava la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione della sentenza in epigrafe, con la quale questo TAR aveva annullato il provvedimento di diniego regionale, sulla base del parere della Soprintendenza competente, di autorizzazione paesaggistica semplificata, richiesta ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 31/2017 e avente ad oggetto l’intervento di installazione di pannelli solari fotovoltaici complanari alla falda, a servizio di un singolo edificio in Vico nel Lazio, Via Sambuci.
La sentenza, secondo la ricostruzione della ricorrente, aveva chiarito, ai punti 8), 9), 10) e 11), i
comportamenti procedimentali da attuare per la conclusione del