TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2022-06-22, n. 202201665

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2022-06-22, n. 202201665
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201665
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2022

N. 01665/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00277/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:

del provvedimento di rigetto della richiesta di emersione dal lavoro irregolare prot. uscita n. -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti i documenti e le memorie difensive prodotti dalle parti;

Visti tutti gli atti del giudizio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, il Presidente, dott.ssa F C;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato è stato impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020;
detto provvedimento è motivato in ragione della circostanza che, nelle more dell’istruttoria, era cessato il rapporto di lavoro in atto (asseritamente costituito per le ragioni di cui al c. 3, lett. b) e c) della predetta norma, i.e., per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o della sua famiglia, ovvero per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare del datore di lavoro).

Avverso il provvedimento impugnato sono state dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, atteso che non sono state considerate le osservazioni trasmesse a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto;

- difetto di istruttoria e violazione di legge, atteso che deve trovare applicazione l’art. 22, c. 11, d.lgs. n. 286/1998 e al ricorrente spetta un decreto per attesa occupazione.

Alla c.c. del -OMISSIS- il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso a verbale.

Ritiene il Collegio che sia fondata la seconda assorbente censura, sia pur nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

L’art. 103 cc.

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