TAR Palermo, sez. III, sentenza 2013-11-28, n. 201302271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2013-11-28, n. 201302271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201302271
Data del deposito : 28 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01039/1998 REG.RIC.

N. 02271/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01039/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 1998, proposto da P B, rappresentato e difeso dagli avv.ti R M e F C, con domicilio eletto in Palermo, via N. Morello N. 40, presso lo studio dell’Avv. A S;

contro

-il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- del diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 515 del 15 gennaio 1998, notificato il 19 gennaio 1998;

- per quanto occorra, del parere n. prot. 53 del 12 gennaio 1998 in ordine al rilascio della concessione in sanatoria dell’immobile destinato a uso commerciale sul terreno in località Kuddie Rosse, in catasto al foglio 9, p.lla 196;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale n.823 del 24 aprile 1998, di rigetto della domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario A P;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013, l'Avv. F. Campo per il ricorrente;


PREMESSO che, con nota prot. n. 515 del 13 gennaio 1998, il Comune intimato ha comunicato al ricorrente l’avvio dei provvedimenti repressivi conseguenti all’espressione del parere negativo da parte dell’Ufficio tecnico comunale (prot. n. 53 del 12 gennaio 1998) sull’istanza di condono edilizio presentata il 24 marzo 1995 ai sensi della legge n.724 del 1994, concernente le opere di copertura e chiusura laterale in legno e vetro della terrazza di pertinenza dell’immobile sito in località Kuddie Rosse, in catasto al foglio 9, p.lla 196, da destinare a pizzeria, sulla base della circostanza che tali opere sarebbero ubicate entro la fascia dei 150 metri dalla battigia e, quindi, in violazione del disposto dell’art. 15, lett. a), della l.r. 78/76;

CONSIDERATO che con il ricorso in epigrafe, notificato il 17 marzo 1998 e depositato il 1° aprile seguente, il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti negativi in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, in forza dei seguenti motivi:

“1. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e incongruità della motivazione”.

Si contesta il presupposto di fatto sul quale si basa il diniego impugnato, ossia l’asserita distanza inferiore a 150 metri dalla battigia delle opere realizzate. Ciò sarebbe asseverato dalla perizia di parte, già trasmessa al Comune in sede istruttoria in data 18 giugno 1996, ove è spiegato che la distanza dalla linea media della battigia è maggiore a 150 metri: sarebbe, dunque, evidente il difetto di motivazione per omessa confutazione delle conclusioni cui è giunto il perito di parte;

“2. Eccesso di potere per contraddittorietà con altro provvedimento amministrativo”.

Si deduce che le conclusioni contenute nella predetta perizia di parte coinciderebbero con le indicazioni del piano regolatore generale adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 20 gennaio 1994;

“3. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti amministrativi ed illogicità manifesta”.

Le opere di che trattasi sarebbero state realizzate in sostituzione dei muretti di sostegno che erano stati già autorizzati dal Comune intimato. Si aggiunge che, in pendenza della sanatoria chiesta per l’immobile principale, erano stati rilasciati atti di assenso per il compimento di lavori di sistemazione esterna (atto prot. n. 5614 del 6 maggio 1988), di scarico delle acque reflue (atto prot. n. 2748 del 21 giugno 1988) e di agibilità provvisoria (prot. n. 13143 del 5 novembre 1988 e prot. n. 7325 del 20 giugno 1989 ) che dimostrerebbero come il Comune erroneamente, dopo 12 anni, si sarebbe avveduto dell’insanabilità degli interventi;

“4. Violazione di legge art. 15 lett. a) l.r. 12/06/76 n. 78;
falsa applicazione art. 2 l.r. 30/04/1991 n.15;
violazione e falsa applicazione art. 23 l.r. 10/08/1985 n. 37;
eccesso di potere per difetto dei presupposti”
. Il vincolo di edificabilità assoluto di cui alle norme sopra calendate, sarebbe rivolto esclusivamente ai Comuni in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali e non direttamente ai privati;

CONSIDERATO che, così come riferito nella narrazione dei fatti di parte ricorrente, l’immobile principale cui accedono gli interventi edilizi oggetto della presente lite, benché sanato con la concessione edilizia rilasciata il 24 aprile 1989, è stato poi oggetto dell’ordinanza commissariale d’ingiunzione di sospensione dei lavori e di demolizione n. 55 del 7 aprile 1994 - con specifico riguardo al locale pizzeria, alla pista da ballo, alla strada di accesso, ai parcheggi e agli spazi attrezzati a verde, perché asseritamente eseguite in assenza di titolo edilizio ed ubicate entro la fascia dei 150 metri dalla battigia - che è stata impugnata innanzi a questo Tribunale con ricorso n.r.g. 2509/94;

CONSIDERATO, che il predetto ricorso n.r.g. 2509/94 risulta essere stato definito con decreto decisorio n. 2227 del 25 febbraio 2010 che ne ha dichiarato l’intervenuta perenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;

RITENUTO che, a parte il profilo d’improcedibilità derivante dalla sorte del citato ricorso n.r.g. 2509/94, tutti i motivi dedotti sono, comunque, destituiti di base;

- quanto al primo motivo, si rileva che la prova addotta da parte ricorrente per escludere che le opere di che trattasi insistano entro i 150 metri dalla battigia, è costituita dalla perizia giurata redatta dal tecnico incaricato il 6 giugno 1996. Si legge nella predetta relazione che i risultati delle misurazioni eseguite sono riportate nel grafico esplicativo ove è evidenziata “ la linea media di battigia, non potendosi considerare tale, ad avviso dello scrivente, la piccola insenatura sottostante il sito della pizzeria in cui (…) sono presenti un certo numero di scogli e massi affioranti (…)”.

Non è condivisibile il metodo di misurazione utilizzato dal tecnico di parte e, dunque, le conclusioni alle quali questi è giunto, poiché in senso contrario è orientata la giurisprudenza anche di questo Tribunale, cui accede il Collegio riguardo al caso di specie, secondo la quale “ nessuna valenza può essere riconosciuta alla perizia tecnica atta a dimostrare che l’edificazione abusiva sia avvenuta nel rispetto del limite dei 150 metri, a causa del non condivisibile criterio di misurazione prescelto che, al fine di individuare la “linea di battigia”, abbia tenuto conto di tutti gli scogli affioranti, o appena sommersi, ritenendoli parte integrante della linea della costa elevata sul mare e dall’andamento frastagliato, identificando, quindi, la linea della battigia con la linea media ricavata dall’unione di un sufficiente numero di punti caratteristici del litorale ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 16 febbraio 2012, n. 339).

In termini conformi si è espresso il C.G.A. in recenti arresti : “ (…) va rilevato che il metodo di misurazione applicato nella circostanza dal perito di parte non può essere accolto e così non possono essere condivise le superiori conclusioni cui lo stesso è pervenuto.

Questi, nel definire preliminarmente la linea di battigia, ha ritenuto che essa, nel caso di coste dall’andamento frastagliato, sia “assimilabile alla linea mediana ricavata dall’unione di un sufficiente numero di punti caratteristici del litorale. Detti punti vanno selezionati tenendo conto in particolare degli scogli affioranti sul livello del mare e di quelli poco al di sotto in quanto influenzati dal moto ondoso”.

Così procedendo il perito ha tracciato la linea di battigia facendola penetrare nel mare di alcuni metri oltre la linea di contatto tra mare e terraferma.

Il Collegio ritiene, invece, sulla base di costante giurisprudenza, anche di questo C.G.A. (cfr. decisione n. 617/2001), che - ai fini della corretta misurazione della distanza intercorrente tra il punto della battigia più vicino all’edificio del ricorrente, oggetto di istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, e l’edificio stesso - per linea di battigia debba intendersi la linea di contatto tra mare e terraferma e che la misurazione debba essere eseguita in orizzontale.

La distanza va quindi misurata tenendo conto dell’unica linea retta che congiunge l’immobile (od anche soltanto lo spigolo dello stesso) al punto più vicino in cui la terraferma entra in contatto con il mare.

Ai fini che qui interessano, si deve prescindere, pertanto, da eventuali scogli che affiorino nel mare lasciando uno specchio d’acqua tra gli stessi e la costa.

Diversamente opinando, ovvero aderendo alla tesi del perito, non vi sarebbe mai alcuna certezza nella individuazione della linea di battigia allorché più scogli affiorino nel mare a distanza variabile dalla terraferma” (C.G.A. 30 giugno 2011, n. 459)” .

A identico convincimento giunge questo Collegio nel caso in esame, non potendosi ritenere raggiunta alcuna prova (il cui onere grava sul ricorrente, per giurisprudenza pacifica, ex multis v. Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 752;
sez. V, 6 febbraio 1999, n. 124;
24 ottobre 1996, n. 1275;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 maggio 2011, n. 3813;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2365;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 19 aprile 2011, n. 1003), sotto il profilo d’illegittimità denunciato, della non insistenza dell’immobile entro la fascia d’inedificabilità assoluta.

Né può rilevare il mancato riferimento specifico, nella motivazione dei provvedimenti impugnati, alla relazione tecnica allegata all’istanza di condono non accolta, avendo comunque il Comune dato atto di avere effettuato i propri accertamenti in loco ed in considerazione della cogenza del vincolo di inedificabilità assoluta.

-quanto al secondo motivo, ne va rilevata la genericità e l’assenza di supporto documentale probatorio;

-quanto al terzo motivo, si osserva che gli atti di autorizzazione cui fa riferimento parte ricorrente sono stati tutti rilasciati dal Comune con carattere di provvisorietà nelle more della definizione del procedimento di sanatoria e condizionati, quanto al perdurare della loro efficacia, all’effettivo ottenimento del concessione in sanatoria.

Non è quindi configurabile alcuna contraddittorietà nello svolgersi dell’azione amministrativa del Comune intimato;

- parimenti infondato è il quarto motivo, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale ormai consolidatasi in materia.

Con l’art. 15 della L.R.78/76, entrata in vigore il 16 giugno 1976, il legislatore siciliano ha previsto che, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, le costruzioni debbano arretrarsi di 150 metri dalla battigia.

Sia la dottrina, sia la giurisprudenza, si sono a lungo confrontate sulla portata immediatamente precettiva delle disposizioni sopra citate, anche in ordine alla individuazione dei soggetti (amministrazioni pubbliche e/o anche i privati) che ne sono destinatari.

Con l’art. 2, comma 3 della L.R.15/91, ravvisata l’esigenza di sopperire alle mancanze degli Enti locali, il legislatore regionale ha successivamente precisato che “ Le disposizioni di cui all' articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati.

Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi ”.

La giurisprudenza amministrativa successiva e ormai pacifica ha affermato la natura interpretativa e la conseguente efficacia retroattiva da attribuirsi al precetto di cui all’art. 2 della l.r. 15/1991 cit., ponendo fine al contrasto giurisprudenziale sino a quel momento latente (cfr. da ultimo anche C.G.A. 695/06).

È ormai consolidato, quindi, l’arresto giurisprudenziale secondo cui “ Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 luglio 2009, n. 1328;
Sez. III, 4 gennaio 2008, n. 1;
Sez. I, 9 ottobre 2008, n.1251;
Sez. III, 18 aprile 2007, n. 1130;
Sez. III, 4 ottobre 2006, n. 2019;
Sez. I, 11 novembre 2002, n. 3817;
Sez. I, 10 dicembre 2001, n. 1854;
C.G.A., Sez. Giurisdizionale, 19 marzo 2002, n. 158;
31 gennaio 1995, n. 10).

RITENUTO che, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso in epigrafe è infondato e va rigettato.

RITENUTO, infine, che nulla va disposto in ordine alle spese processuali in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Pantelleria.

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