TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-06-07, n. 201001415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-06-07, n. 201001415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201001415
Data del deposito : 7 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00020/2006 REG.RIC.

N. 01415/2010 REG.SEN.

N. 00020/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C A, in proprio e in qualità di Presidente del Comitato di Gestione “Mulinu Becciu”, e U A, entrambi rappresentati e difeso dagli avv.ti N D e A R, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;

contro

- Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv.ti G F e F M, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, via Roma n. 145;

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Edilizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso:

A. della deliberazione del Consiglio comunale di Cagliari 18 ottobre 2005, n. 80, nonché di tutti gli elaborati ad essa allegati, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare del “Contratto di Quartiere II Mulinu Becciu” e dato atto che “l’approvazione di detto progetto costituisce adozione della relativa variante al Piano Urbanistico Comunale vigente”;

B. ove occorra, della nota 23 novembre 2005, prot. int. 2546, del Comune di Cagliari – Area Servizi Tecnici;

C. della delibera del Consiglio comunale di Cagliari 30 marzo 2004, n. 19 e relativi allegati;

D. della delibera della Giunta comunale di Cagliari 1 aprile 2003, n. 201 e relativi allegati;

E. della delibera della Giunta comunale di Cagliari 18 marzo 2004, n. 151;

F. della delibera della Giunta comunale di Cagliari 5 maggio 2005, n. 232 e del relativo parere espresso sulla delibera;

G. della determinazione del Capo Area Servizi Tecnici 17 febbraio 2005, n. 20 e relativi allegati;

H. dei pareri rispettivamente espressi dalla Commissione permanente lavori pubblici in data 31 maggio 2005, dalla Commissione permanente ambiente ed urbanistica in data 1 giugno 2005 e dalla Commissione permanente patrimonio in data 21 giugno 2005;

I. della domanda di finanziamento in data 5 aprile 2004, prot. 793 e relativi allegati, presentata dal Comune di Cagliari al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti in relazione al “Contratto di Quartiere II Mulinu Becciu”;

L. del decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 4 novembre 2004, n. P/412/04, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda presentata dal Comune di Cagliari per euro 8.480.923,00, nonché, per quanto di ragione, delle risultanze dell’istruttoria effettuata dalla commissione ministeriale di valutazione dei progetti presso lo stesso Ministero in ordine alla predetta domanda di finanziamento;

con i motivi aggiunti notificati in data 31 marzo 2006:

A. della deliberazione della Giunta comunale di Cagliari 13 dicembre 2005, n. 59/19;

B. della deliberazione della Giunta comunale di Cagliari 26 gennaio 2006, n. 19;

C. della deliberazione della Giunta comunale di Cagliari 22 febbraio 2006, n. 25.

con i motivi aggiunti notificati in data 7 dicembre 2006:

della deliberazione della Giunta comunale di Cagliari 12 ottobre 2006, n. 388, avente ad oggetto “Contratti di Quartiere II Mulinu Becciu - Indirizzi per l’Attuazione della deliberazione C.C. n. 25 del 22 giugno 2006 proposta al Consiglio comunale”;

con i motivi aggiunti notificati il 17 gennaio 2007:

della deliberazione del Consiglio comunale di Cagliari 29 novembre 2006, n. 117, avente ad oggetto “Contratti di Quartiere II Mulinu Becciu - Indirizzi per l’Attuazione della deliberazione C.C. n. 25 del 22 giugno 2006;

con i motivi aggiunti notificati il 7 novembre 2007:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Cagliari 25 luglio 2007,n. 44;

- della nota 3 aprile 2007, n. 707, con la quale il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Cagliari ha inviato al Servizio Pianificazione del Territorio la documentazione utile per la predisposizione della variante al P.U.C.;

- della deliberazione della Giunta comunale 11 luglio 2007, n. 186, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale – Variante “Contratto di Quartiere Mulinu Becciu”, proposta la Consiglio comunale”;

- parere favorevole espresso dalla Commissione Permanente Urbanistica in data 20 luglio 2007;

- parere favorevole espresso dal Consiglio Circoscrizionale 19 luglio 2007, n. 3;

con i motivi aggiunti notificati in data 19 febbraio 2009:

deliberazione del Consiglio comunale 18 dicembre 2008, n. 79.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando pubblicato sul B.U.R.A.S. del 9 ottobre 2003 la Regione Sardegna ha indetto una gara per la realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”, al fine di selezionare gli interventi di riqualificazione urbana - proposti da enti locali - meritevoli di finanziamento ai sensi della legge 8 febbraio 2001, n. 21 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione 27 ottobre 2001 e 30 dicembre 2002.

Sulla base di apposite deliberazioni della Giunta comunale 1 aprile 2003, n. 201 e 30 marzo 2004, n. 19, aventi ad oggetto le linee generali dell’intervento, in data 5 aprile 2004 il Comune di Cagliari ha presentato domanda di partecipazione alla predetta selezione, proponendo la riqualificazione di un’area sita nella parte centrale del rione di Mulinu Becciu, caratterizzata da “problemi di degrado edilizio, in particolare degli immobili di edilizia residenziale pubblica, sia di dotazione infrastrutturale, sia infine per quanto riguarda il disagio sociale”. L’intervento proposto prevede, in particolare, la demolizione di un complesso edilizio ubicato nella via Piero della Francesca (denominato “case parcheggio”), nonché la costruzione di una nuova struttura destinata ad edilizia residenziale pubblica su altra area, adiacente la via Binaghi.

Con decreto del Vice Ministro 4 novembre 2004, n. P/412/04, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha valutato positivamente la proposta formulata dal Comune di Cagliari, ammettendola a finanziamento per l’importo di 8.480.923.

Successivamente, poiché l’area individuata quale sede della nuova struttura residenziale risultava destinata a verde pubblico (Zona S3) in base al P.U.C. vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento, il Consiglio comunale, con deliberazione 18 ottobre 2005, n. 80, nell’approvare il progetto preliminare dell’opera pubblica, ha dato atto che ciò “costituisce adozione della relativa variante al Piano Urbanistico Comunale vigente, seguendo lo schema procedimentale stabilito dall’art. 20 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 45, nelle forme di cui all’art. 10 della l.r. 31 luglio 1996, n. 32, sull’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche”.

A seguito di domanda di annullamento in autotutela di quest’ultima deliberazione, per iniziativa di alcuni cittadini residenti in zona limitrofa, con nota 23 novembre 2005, prot. n. 2546, il Comune ha confermato le proprie precedenti scelte, precisando che la “proposta di finanziamento presentata dal Comune di Cagliari è pienamente conforme alla ratio del Contratto di Quartiere, tanto che il progetto è stato approvato e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Sardegna nell’ambito di una procedura concorsuale”.

Con il ricorso in esame, notificato in data 22 novembre 2005, i sigg. A C (che agisce in proprio ed in qualità di Presidente del Comitato di Quartiere “Mulinu Becciu”) e Antonio Uselli, entrambi residenti in zona adiacente a quella scelta quale sede della nuova struttura residenziale, hanno chiesto l’annullamento degli atti della procedura sopra descritta, deducendo le seguenti censure:



1. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 21/2001 e dei decreti ministeriali 27.12.2001 e 30.12.2001. Violazione e falsa applicazione dei criteri previsti dal bando di gara. Violazione e falsa applicazione del Piano Urbanistico vigente nel Comune di Cagliari dal mese di gennaio 2004. Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti l’ammissione della domanda presentata dal Comune di Cagliari in relazione al “Contratto di Quartiere II Mulinu Becciu”: Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione della variante al Piano Urbanistico. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

I ricorrenti deducono, in sintesi, censure inerenti - oltre che profili di lesione della loro partecipazione al procedimento - la violazione delle previsioni legislative e di bando che impongono, quale requisito di partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei finanziamenti, la conformità degli interventi proposti agli strumenti urbanistici vigenti o adottati al momento della partecipazione alla gara.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed il Comune di Cagliari, sollecitando entrambi la reiezione del gravame.

II. Con successive deliberazioni 13 dicembre 2005, 59/19 e 26 gennaio 2006, n. 19, la Giunta comunale ha meglio precisato i termini dell’intervento proposto, individuando, quale soluzione progettuale preferibile, quella denominata “B” e basata sulla redistribuzione delle volumetrie residenziali da realizzare in tre lotti funzionali;
tale soluzione è stata poi definitivamente approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 22 febbraio 2006, n. 25.

Avverso tali nuovi provvedimenti i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, notificati in data 31 marzo 2006, estendendo le medesime censure dedotte con il ricorso principale.

III. Con deliberazione 12 ottobre 2006, n. 388, la Giunta comunale ha ulteriormente precisato il contenuto del progetto, anche al fine di adeguarlo alle esigenze degli abitanti del quartiere, prevedendo la realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica sull’area originariamente individuata e di altri 50 alloggi su di un diverso lotto ubicato tra la via Piero della Francesca e la via Cimabue.

Mediante motivi aggiunti notificati in data 6 dicembre 2006 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di quest’ultima deliberazione, deducendo le medesime censure già oggetto dei precedenti gravami.

IV. Successivamente, con deliberazione 29 novembre 2006, n. 117, il Consiglio comunale ha definitivamente approvato le soluzioni progettuali individuate dalla Giunta con la sopra citata deliberazione n. 388/2006.

Tale nuova deliberazione è stata impugnata con ulteriori motivi aggiunti, notificati in data 17 gennaio 2007, anch’essi affidati alle medesime censure contenute nel ricorso introduttivo.

V. Con deliberazione 25 luglio 2007, n. 44, il Consiglio comunale - su proposta della Giunta con deliberazione 11 luglio 2007, n. 186, nonché previo parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Urbanistica in data 20 luglio 2007 e del Consiglio Circoscrizionale in data 19 luglio 2007 - ha adottato una nuova variante al Piano Urbanistico Comunale vigente, modificando da zona S3 “Verde pubblico” a zona B4 “Completamento residenziale” la destinazione di due aree prospicienti le vie Binaghi-Aresu e Crespellani-Cimabue, nonché trasformando in zona S3 “Verde pubblico” alcuni tratti già occupati da collegamenti stradali (di cui è stata ridotta la sezione) e, infine, modificando da B4 a S3 la destinazione urbanistica dell’area attualmente occupata dagli edifici di edilizia residenziale pubblica di cui è stata prevista la demolizione.

A mezzo di motivi aggiunti notificati in data 7 novembre 2007 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di quest’ultima deliberazione, deducendo in via derivata i medesimi motivi già oggetto dei precedenti gravami, nonché nuove e autonome censure di difetto di motivazione e violazione della normativa in materia di classificazione urbanistica del territorio, con specifico riferimento all’art. 3 del D.A. n. 2266/1983.

VI. Con deliberazione 18 dicembre 2008, n. 79, il Consiglio comunale ha definitivamente approvato la variante di piano adottata con la precedente deliberazione n. 44/ 2007.

Anche la deliberazione n. 79/2008 è stata poi impugnata con motivi aggiunti, notificati in data 19 febbraio 2009 e affidati alle medesime censure contenute nei precedenti motivi aggiunti.

Il Comune di Cagliari, con memoria difensiva del 26 febbraio 2010, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse dei ricorrenti, nonché la tardività del gravame.

La difesa erariale, con propria memoria difensiva in pari data, ha a sua volta eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando, inoltre, come le censure dedotte non siano direttamente riferibili ad atti di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Alla pubblica udienza del 9 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire formulata dal Comune.

Essa deve ritenersi fondata con specifico riferimento al difetto di legittimazione attiva del Comitato di Quartiere Mulinu Becciu” (in nome e per conto del quale agisce il sig. C), in considerazione del consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale che esclude in radice la legittimazione ad agire dei comitati istituiti in forma associativa temporanea, aventi uno scopo specifico e limitato nel tempo, in quanto gli stessi costituiscono una mera proiezione degli interessi dei soggetti individuali che ne fanno parte e non sono, quindi, portatori di interessi diffusi radicati nel territorio, per cui nei confronti di tali centri rappresentativi difettano in radice la qualificazione e la differenziazione dell’interesse portato all’attenzione del giudice (in tal senso cfr, da ultimo, T.A.R. Latina, Sez. I, 8 luglio 2009, n. 670, e TAR Liguria, Sez. II, 27 marzo 2008 n. 439).

Ciò, tuttavia, non è di per sé concludente, posto che entrambi i ricorrenti hanno proposto il ricorso anche a titolo personale (in qualità di residenti in zone immediatamente adiacenti a quella del previsto intervento di edilizia residenziale pubblica) e si dolgono del fatto che quest’ultimo comporterà la trasformazione dell’area interessata da zona S3 “Verde pubblico” a zona residenziale, con una conseguente diminuzione di valore economico e di concreta fruibilità delle abitazioni limitrofe.

È, quindi, necessario esaminare l’interesse individuale dei sig.ri C e Uselli alla proposizione del ricorso, tenendo conto, peraltro, della diversa natura dei numerosi provvedimenti impugnati.

Cominciando dai provvedimenti che riguardano l’indizione, lo svolgimento ed i risultati della procedura di gara indetta dalla Regione - nonché la partecipazione del Comune alla stessa - il Collegio ritiene che i ricorrenti siano privi di un interesse qualificato ad ottenerne l’annullamento.

E, difatti, questi ultimi, nel lamentare una lesione del loro diritto di proprietà su case di abitazione adiacenti l’area direttamente interessata dall’intervento, pongono a base del ricorso una situazione giuridica per definizione non giuridicamente incisa dalla procedura di selezione dei progetti ammissibili a finanziamento, la quale ha la funzione di assicurare una lata forma di “concorrenza” tra gli enti pubblici interessati a conseguire dei contributi erogati da altri enti pubblici loro sovraordinati. Tanto è vero che, laddove, per ipotesi, fosse escluso dal finanziamento in questione, il Comune di Cagliari ben potrebbe perseguire, comunque, il proprio obiettivo (quello cioè di realizzare l’intervento contestato), reperendo aliunde le risorse necessarie, la qual cosa conferma come la lesione della posizione giuridica dei ricorrenti non sia direttamente ricollegabile alla procedura di gara.

Né può ipotizzarsi, peraltro, un interesse dei ricorrenti di tipo meramente “strumentale” - nel senso di interesse a ritardare o rendere più improbabile, o comunque più difficile, la realizzazione dell’intervento - perché nel caso di specie difetta in radice, ancor prima che l’attualità della lesione, la stessa qualificazione giuridica dell’interesse fatto valere in giudizio, posto che, come già si è rilevato, le norme di cui i ricorrenti deducono la violazione attengono al regolare svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all’attribuzione di un finanziamento pubblico e come tali “qualificano” esclusivamente gli interessi di coloro che a quella gara hanno partecipato, o potrebbero partecipare (cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8969), tra cui ovviamente non rientrano i privati proprietari di abitazioni in zone limitrofe.

A ciò consegue l’inammissibilità di tutte le domande aventi ad oggetto l’annullamento di atti finalizzati all’indizione, alla predisposizione, allo svolgimento e all’aggiudicazione della gara pubblica di selezione dei progetti finanziabili, nonché degli atti preordinati alla partecipazione del Comune alla gara stessa. Si tratta, in particolare, di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, tra i quali fa eccezione la sola deliberazione consiliare n. 80/2005, che riguarda, invece, una variante al Piano Urbanistico del Comune di Cagliari ed ha, quindi, contenuto ed effetti tipicamente urbanistici (sui quali si tornerà fra breve).

Viene poi in rilievo l’eccezione di tardività del ricorso e dei motivi aggiunti sollevata dallo stesso Comune, il quale sostiene che la conoscenza legale, da parte dei ricorrenti, di molti dei provvedimenti impugnati, dovrebbe essere retrodatata al 22 aprile 2005, data in cui è stata pubblicata nel B.U.R.A.S. la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2005, n. 13/7, di approvazione del progetto ai fini del suo cofinanziamento regionale e ciò in quanto tale deliberazione conteneva menzione dei provvedimenti impugnati e, in particolare, del decreto ministeriale di approvazione del progetto.

L’eccezione difensiva non merita di essere condivisa, posto che la conoscenza legale di un provvedimento può essere, a certe condizioni, ricollegata alla sua pubblicazione, non certamente alla sua mera menzione in altro provvedimento, questo soltanto pubblicato. In un simile contesto il presupposto della “conoscenza legale” non si configura, quanto meno, in relazione al profilo della conoscibilità del contenuto sostanziale e lesivo delle scelte compiute dall’Amministrazione, necessaria affinché cominci a decorrere il termine per la proposizione del ricorso.

Ciò posto, restano da esaminare la domanda di annullamento della sopra citata deliberazione n. 80/2005 del Consiglio comunale di Cagliari, unitamente a quelle oggetto dei cinque motivi aggiunti, anch’esse aventi ad oggetto atti di natura urbanistica adottati dal Comune in relazione all’intervento in oggetto. Si fa riferimento, nella specie, alle deliberazioni n.59/19/2005 e n. 19/2006, con cui la Giunta comunale ha concretamente distribuito le volumetrie residenziali secondo la cd. “soluzione B” ed alla successiva delibera consiliare di approvazione n. 25/2006 (entrambe impugnate con i primi motivi aggiunti);
alla deliberazione n. 388/2006, con cui la Giunta comunale ha precisato i termini dell’intervento, prevedendo la realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica sull’area originariamente individuata e quella di altri 50 alloggi nell’ambito di un diverso lotto ubicato tra la via Piero della Francesca e la via Cimabue (impugnata con i secondi motivi aggiunti);
alla deliberazione n. 117/2006, con cui il Consiglio comunale ha definitivamente approvato le soluzioni progettuali individuate con la sopra citata deliberazione n. 388/2006 (impugnata con i terzi motivi aggiunti);
alla deliberazione n. 44/2007, con cui il Consiglio comunale ha adottato una nuova variante al Piano Urbanistico comunale, modificando da zona S3 “Verde pubblico” a zona B4 di “Completamento residenziale” la destinazione di due aree prospicienti le vie Binaghi-Aresu e Crespellani-Cimabue, nonché trasformando in zona S3 “Verde pubblico” alcuni tratti già occupati da collegamenti stradali e, infine, modificando da B4 a S3 la destinazione urbanistica dell’area attualmente occupata dagli edifici di edilizia residenziale pubblica di cui è stata prevista la demolizione (impugnata con i quarti motivi aggiunti);
alla deliberazione n. 79/2008, con cui il Consiglio comunale ha definitivamente approvato la variante di piano dianzi citata (oggetto dei quinti motivi aggiunti).

Il Collegio ritiene che rispetto a tali provvedimenti i ricorrenti vantino legittimazione ed interesse a ricorrere, in quanto proprietari di aree adiacenti alla zona interessata dal contestato intervento, di cui si prevede la trasformazione da zona verde in zona residenziale, come tali direttamente incise (sul piano del valore economico e della concreta fruibilità) dalle nuove scelte urbanistiche effettuate dal Comune.

Passando, quindi, all’esame del merito di tali domande di annullamento, giova rilevare che le censure all’uopo dedotte dai ricorrenti, in seno al ricorso principale ed ai motivi aggiunti, possono essere suddivise in due gruppi.

Il primo gruppo comprende le censure di illegittimità derivata da vizi dedotti nei confronti della procedura concorsuale per l’attribuzione del finanziamento;
si tratta, in particolare, delle censure dedotte nel ricorso principale e poi estese, in via derivata, a mezzo di tutti i motivi aggiunti, nei confronti di tutti gli atti successivamente adottati e approvati.

Tale primo gruppo di censure non merita accoglimento, per l’evidente ragione che la già descritta parziale inammissibilità del ricorso, relativa agli atti della procedura di aggiudicazione, comporta di per sé l’infondatezza di tutte quelle doglianze che proprio ai vizi originari di quella procedura si collegano in via di illegittimità derivata.

Il secondo gruppo di censure comprende, invece, tre distinte doglianze autonomamente riferibili ai provvedimenti di natura urbanistica ora in esame.

La prima, ripetuta in tutti i gravami, riguarda il mancato previo coinvolgimento degli abitanti del quartiere nella scelta amministrativa inerente il contestato intervento di riqualificazione, con la conseguente violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.

Il motivo non merita accoglimento.

Si osserva, al riguardo, che le scelte di natura urbanistica adottate dal Comune riguardano la destinazione urbanistica della zona complessivamente intesa e, pertanto, incidono solo indirettamente sugli immobili di proprietà dei ricorrenti (in termini di eventuale perdita di fruibilità e valore economico), senza produrre, invece, effetti giuridici ad essi direttamente riferibili (come accade, invece, nei casi in cui la variante di piano sia finalizzata alla localizzazione di un determinata opera pubblica proprio sul terreno di proprietà del privato interessato).

Trova, quindi, applicazione il consolidamento orientamento giurisprudenziale, che il Collegio pienamente condivide, secondo cui - con la sola eccezione del proprietario del terreno direttamente oggetto della localizzazione di un’opera pubblica, che nel caso di specie non si configura - la variante, in quanto provvedimento di pianificazione, non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, posto che la tutela ordinaria della partecipazione al procedimento non opera, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, in relazione ai procedimenti di adozione degli strumenti urbanistici, anche perché la relativa esigenza risulta già sufficientemente salvaguardata dalla disciplina (artt. 20 e 21 L.r. 45/89) che regola il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici primari (cfr., ex multis, T.A.R. Bari, Sez. III, 8 ottobre 2009, n. 2392;
T.A.R. Salerno, Sez. I, 6 giugno 2007, n. 711).

Le altre due censure sono contenute, in termini identici, nei quarti e nei quinti motivi aggiunti.

La prima attiene ad un preteso difetto di motivazione, in quanto la scelta urbanistica di fondo operata dal Comune (cristallizzata nelle tre delibere di variante n.80/2005 del Consiglio comunale, n. 44/2007 e n. 79/2008) - cioè quella di eliminare le grandi aree destinate a verde ed effettuare una mera “compensazione matematica” mediante la riduzione di alcuni tratti stradali e la simmetrica trasformazione di piccole porzioni originariamente destinate a completamento residenziale - non sarebbe supportata da ragioni logiche sufficientemente chiare, anche tenuto conto del fatto che l’assetto urbanistico originario, delineato dal P.U.C. del 2004, era, invece, coerente con i numerosi piani attuativi già da tempo intervenuti.

Il motivo è infondato.

Le scelte di natura pianificatoria, come noto squisitamente discrezionali, non necessitano di una motivazione specifica, essendo sufficiente che trovino una razionale e coerente giustificazione nelle linee portanti della pianificazione, il che certamente esclude la necessità di una motivazione puntuale, che ponga in comparazione gli interessi pubblici perseguiti dall'ente pianificatore con quelli confliggenti dei privati incisi (cfr. ex multis, Consiglio Stato, Sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3400). Tali condizioni “minime” certamente si riscontrano nel caso di specie, laddove la motivazione delle nuove scelte urbanistiche è chiaramente desumibile dall’intero e complesso iter procedimentale, volto alla riqualificazione di un’area particolarmente degradata, mediante l’utilizzo di finanziamenti statali, seppure con parziale (e giustificabile, quanto meno sul piano estrinseco della logicità e trasparenza della scelta) sacrificio di altri interessi contrapposti.

Vi è poi l’ultima censura dedotta con i quarti ed i quinti motivi aggiunti, ove si denuncia la violazione dell’art. 3 del D.A. n. 2266/1983, nella parte in cui, con le impugnate delibere di variante, il Comune avrebbe classificato come B4 (di completamento residenziale) aree sprovviste del requisito richiesto dalla citata disposizione regionale (il fatto, cioè, di essere già occupate da edifici aventi complessivamente una volumetria non inferiore al 10% di quella complessivamente realizzabile), trattandosi, invece, di aree completamente libere e dotate di una naturale vocazione a verde pubblico, come in effetti prevedeva il P.U.C. del 2004 nella sua originaria versione.

Neppure questa censura merita di essere condivisa.

E, difatti, il richiamato art. 3 del D.A. 2266/83/U (cd. “Decreto Floris) impone la verifica di sussistenza del rapporto minimo del 10% tra volumetria esistente e volumetria complessivamente realizzabile solo in relazione a comparti ancora da urbanizzare, secondo una logica di espansione dell’abitato nelle aree agricole contermini già parzialmente oggetto, in via di fatto, di insediamenti abitativi. Nel caso ora in esame, invece, l’intervento urbanistico riguarda un’area compresa in un comparto già ampiamente edificato ed urbanizzato (tanto è vero che la destinazione urbanistica originaria dell’area, invocata dagli stessi ricorrenti, era quella a “Verde pubblico”, quale servizio per le aree adiacenti già impegnate da residenze), nel quale il rapporto tra la volumetria esistente e quella realizzabile risulta addirittura superiore all’80% (cfr., sul punto, l’allegato tecnico alla deliberazione consiliare n.79/2008, prodotta quale doc. 21 dal Comune di Cagliari).

Per quanto premesso il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, nei termini in precedenza descritti.

Sussistono giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese processuali, vista la particolare complessità della vicenda dal punto di vista giuridico e procedimentale.

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