TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-11-19, n. 201900845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-11-19, n. 201900845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900845
Data del deposito : 19 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2019

N. 00845/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00522/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2019, proposto da
P P, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso lo studio Renato Margelli in Cagliari, via Besta n.2;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante 23/25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
Organismo Pagatore Agea non costituito in giudizio;

per l'accertamento del diritto

alla esibizione ed estrazione di copia di tutta la documentazione afferente al procedimento di sospensione di erogazione dei contributi AGEA in favore della ricorrente Pala, prot. 2019.37554, di cui alla istanza di sulla domanda di accesso presentata a mezzo pec dalla ricorrente in data 22.5.2019;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 il dott. F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha depositato nel ricorso in epigrafe, in data 1 agosto 2019, istanza ex articolo 116, comma 2 c.p.a, (ricorso in materia di accesso in pendenza di giudizio), non avendo l’amministrazione dato corso alla propria istanza di accesso inoltrata dal difensore in data 22/5/20198, riguardante tutta la documentazione relativa al procedimento conclusosi con il provvedimento di sospensione di contributi comunitari impugnato con il ricorso.

Alla odierna camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza di accesso - avendo l'amministrazione messo a disposizione gli atti, attraverso il loro deposito in giudizio - con condanna della stessa al pagamento delle spese in ordine a questa fase processuale;
l'avvocato dello Stato ha – a sua volta - chiesto la compensazione delle spese, sottolineando come gli atti siano stati messi tempestivamente a disposizione della parte, ad eccezione di uno per difficoltà oggettive.

Ciò premesso, non resta al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla istanza di accesso, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative spese processuali, contenute peraltro nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del comportamento dell’amministrazione medesima, che ha successivamente al ricorso rilasciato i documenti richiesti.

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