TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400058
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00058/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01631/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giuseppe.fianchino@pec.ordineavvocaticatania.it;



contro

Università degli Studi di Catania, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L D, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato M D R in Catania, Corso Italia 207;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato M D R in Catania, Corso Italia 207;



per l’ottemperanza e/o l’attuazione

della Sentenza n.-OMISSIS- e per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità ovvero per l’annullamento del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, successivamente comunicato, con il quale la ricorrente è stata collocata a riposo a far data dall’-OMISSIS- nonché per l’accertamento e la conseguente condanna dell’Ateneo al risarcimento del danno ex art. 112, comma 3 CPA; ovvero in via subordinata e previa conversione del rito ex art. 32 CPA per l’annullamento del predetto Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, nonché per l’accertamento e la conseguente condanna dell’Ateneo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente.

Visti il ricorso (per motivi aggiunti) e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania, -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso per motivi aggiunti - nell’ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 1631/2017 - notificato in data 12 dicembre 2020 e depositato in data 17 dicembre 2020, la deducente ha rappresentato quanto segue.

La vicenda (avviata con ricorso iscritto al n. r.g. -OMISSIS-e definito con sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, -OMISSIS-, confermata in appello con sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur.,-OMISSIS-), aveva ad oggetto la formulazione della proposta di assegnazione delle risorse (del “Piano straordinario” per la chiamata dei professori di seconda fascia dell’Ateneo di Catania), operata dal -OMISSIS- dell’Università di Catania con la delibera del -OMISSIS- che illegittimamente aveva escluso il Settore Scientifico Disciplinare -OMISSIS-, “ -OMISSIS- ”, della ricorrente dalle predette risorse.

La deducente - in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, a far data dal 2014, a professore di seconda fascia del Settore Concorsuale -OMISSIS-, “-OMISSIS-” e unico ricercatore a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo abilitato in quel settore - aveva infatti un chiaro interesse a rivendicare una chiamata in suo favore.

Con la citata sentenza del -OMISSIS-, il Tribunale adito ha accolto integralmente il ricorso della deducente e ha annullato gli impugnati provvedimenti tra i quali il decreto rettorale n.-OMISSIS- di collocamento in quiescenza a partire dal 1 novembre 2015.

Con la citata sentenza-OMISSIS- il Giudice di seconde cure ha rilevato che “ l’effetto finale del presente giudizio, favorevole alla Dott.ssa-OMISSIS-, comporterà la necessità di bandire un posto da professore associato per il settore concorsuale -OMISSIS- ”.

Successivamente l’Ateneo, a distanza di oltre due anni, in data -OMISSIS-, ha dato esecuzione alla sentenza pubblicando il relativo bando; l’ottemperanza, tuttavia, oltre che tardiva era elusiva del giudicato (come veniva confermato dalla sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 febbraio 2019, n. 289) in quanto l’Ateneo aveva omesso di reintegrare in servizio la deducente, ritenendola in quiescenza, e aveva aperto la procedura alla partecipazione di ogni candidato in possesso di abilitazione conseguita successivamente alla data di proposizione del ricorso, ignorando l’obbligo di riportare ex tunc la situazione concorsuale e “ vanificando il principio della retroattività dell’annullamento giurisdizionale e pregiudicando il principio dell’effettività della tutela ”.

Nel ricorso per l’ottemperanza (sempre nell’ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 1631/2017), proposto ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm., la deducente lamentava una evidente elusione in suo danno del giudicato e la illegittimità del provvedimento di indizione della procedura in quanto:

- l’Ateneo, nelle premesse del bando, aveva citato espressamente il suo nome e cognome, così rendendo noto il suo nominativo a tutti i futuri commissari e partecipanti e violando il principio dell’anonimato dei candidati e le evidenti ragioni di privacy ;

- l’Ateneo aveva omesso di considerarla in servizio, anzi la menzionava nel bando come candidato in quiescenza, nonostante l’annullamento del provvedimento di collocamento a riposo.

Nel medesimo giudizio la ricorrente ha chiesto, altresì, l'accertamento e la conseguente condanna dell'Ateneo al risarcimento del danno derivante dai ratei di stipendio non corrisposti.

Con la cit. sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 febbraio 2019, n. 289 il Tribunale adito ha accolto il ricorso, annullando il bando di concorso e ordinando il reintegro in servizio della stessa; in particolare: “ il ricorso introduttivo va accolto stante la fondatezza con riferimento sia a detto profilo che alle altre censure formulate avverso il provvedimento di indizione della procedura, che va annullato in quanto viziato per due motivi di illegittimità: poiché occorre evitare che il soggetto risultato vittorioso nel contenzioso patisca il pregiudizio determinato dal trascorrere del tempo necessario per la definizione della causa; correttamente la ricorrente rileva che i candidati debbano essere ristretti a coloro che fossero in possesso di abilitazione alla data della precedente procedura, non potendo trovare nella specie applicazione il criterio relativo alle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile (Consiglio di Stato ad. plen., 09/06/2016, n.11) in quanto consentirebbe l’ampliamento della platea dei concorrenti rispetto la data di indizione della precedente procedura vanificando il principio della retroattività dell’annullamento giurisdizionale e pregiudicando il principio dell’effettività della tutela. In secondo luogo, in coerenza con il principio dell’anonimato dei candidati e per evidenti ragioni di privacy, deve essere espunto dal decreto di indizione della procedura ogni riferimento personale alla ricorrente (tra l’altro menzionando un suo stato di collocamento in quiescenza che risulta annullato), in quanto non essenziale (ben potendo l’Amm.ne nelle premesse dell’atto limitarsi a citare gli estremi –data e numero- della decisione giurisdizionale in ottemperanza alla quale viene bandita la procedura “ora per allora”) ”.

Quanto alla domanda risarcitoria: “ Nel caso in questione, in conclusione – data la sussistenza dei presupposti della fattispecie risarcitoria con riferimento al danno, al nesso di causalità tra l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione e il danno subito ed alla colpa grave dell’Amm.ne , non avendo la stessa provveduto a reintegrare la ricorrente nel proprio incarico- deve riconoscersi in favore della ricorrente la ricostruzione giuridica ed economica incluso il pagamento del trattamento stipendiale non percepito dalla data del collocamento in pensione in virtù dell’atto annullato con la sentenza n.-OMISSIS--, oltre interessi, e con detrazione di quanto la ricorrente risulti avere percepito a qualsiasi titolo nel periodo in questione (come potrà essere desunto dalle dichiarazioni dei redditi che la ricorrente dovrà produrre all’Amm.ne). ”.

La parte ricorrente ha poi richiamato (pagg. 4-6 del ricorso in epigrafe) delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite come fonti di prova ai fini del processo penale n. -OMISSIS- relativo ai vertici dell’Ateneo catanese dalle quali, argomenta la deducente, emerge l’intento ostruzionistico dell’Ateneo nei suoi confronti e la dettagliata programmazione della elusione della sentenza del Giudice d’appello nonché la chiara volontà di escludere la stessa ricorrente dalla chiamata (procedura poi annullata con la cit. sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 febbraio 2019, n. 289).

Solo a seguito dell’insediamento del commissario ad acta e del suo operato, l’Università resistente ha provveduto ad immettere in servizio la ricorrente (provvedimento prot.-OMISSIS-), a corrispondere, quale misura risarcitoria, i ratei stipendiali e a ricostruire la carriera pensionistica della stessa, quale ricercatrice a tempo indeterminato che era rimasta per quasi 4 anni, - dal -OMISSIS- - senza stipendio e senza pensione e nella impossibilità a proseguire la sua attività di ricerca e di produzione scientifica.

In data 24 marzo 2020, con ben 5 anni di ritardo, e ad un anno di distanza dalla cit. sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 febbraio 2019, n. 289, con decreto n. 862 l’Università resistente ha indetto una procedura di valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale -OMISSIS- “-OMISSIS-”, profilo del bando “-OMISSIS- “-OMISSIS-”.

L’avviso, che in conformità alla sentenza del

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