TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-02-07, n. 202200211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-02-07, n. 202200211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200211
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 00211/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2021, proposto da
D L, Calo' Cosima, Calo' Clelia Carmine, rappresentate e difese dagli Avvocati M L A e A E C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il primo procuratore in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, n. 9;

contro

Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato D B, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato M R S in Lecce, via Leuca, n. 105;

nei confronti

G.A.L. Terre del Primitivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Edilia Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, Viale XXV Luglio, n. 2/B;

per l'annullamento:

- della deliberazione n. 62 del 9 aprile 2020 della Commissione Straordinaria presso il Comune di Manduria, nominata con d.P.R. del 27 aprile 2018, di approvazione del progetto esecutivo di un “ Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati in località San Pietro in Bevagna, frazione di Manduria ”, da realizzare su di un'area di proprietà comunale catastalmente identificata al Foglio n. 136, particella n. 142;

- della deliberazione n. 24 del 26 ottobre 2017 del Commissario Prefettizio presso il Comune di Manduria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, di approvazione del progetto definitivo;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;

Visto l’atto di intervento ad opponendum della società Edilia Restauri S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Le tre ricorrenti - che espongono di essere proprietarie o utilizzatrici di civili abitazioni site nel Comune di Manduria, frazione di San Pietro in Bevagna, adibite a residenze estive, immediatamente adiacenti all’area su cui insiste l’intervento di che trattasi - hanno impugnato, domandandone l’annullamento:

- la deliberazione n. 62 del 9 aprile 2020 della Commissione Straordinaria presso il Comune di Manduria, recante approvazione del progetto esecutivo di un “ Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati in località San Pietro in Bevagna, frazione di Manduria ”, da realizzare su di un’area di proprietà comunale (in catasto al Foglio n. 136, particella n. 142);

- la deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Manduria n. 24 del 26 ottobre 2017, di approvazione del progetto definitivo del predetto Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;

- ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.

A sostegno dell’impugnazione interposta hanno dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:

1) Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto - Carenza istruttoria - Illogicità manifesta - Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione ed elusione della normativa urbanistica di zona - Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione e falsa applicazione dell’art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006;

2) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto sotto altro profilo - Carenza istruttoria sotto altro profilo;

3) Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa - Contraddittorietà manifesta - Carenza istruttoria sotto altro profilo;

4) Eccesso di potere sotto altro profilo - Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 - Violazione del principio del giusto procedimento sotto altro profilo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria, eccependo in limine l’irricevibilità per tardività del ricorso (notificato in data 11 marzo 2021), assumendo, in particolare:

- che “ Le parti dichiarano in ricorso di essere a conoscenza dei lavori sin dal dicembre 2020, pertanto non possono invocare l’errore scusabile, per essere il diritto all’accesso esercitabile sin dal dicembre 2020, né l’Ente ha posto in essere politiche dilatorie sull’accesso agli atti ”;

- che le parti ricorrenti non rientrano tra i “ soggetti direttamente contemplati nell’atto ”, << Né hanno dato prova che sono attinti da “effetti insiti” nel provvedimento >>;

- che “ Per tali motivi il termine per l’impugnazione decorre dalla scadenza del termine previsto per l’espletamento della formalità di pubblicazione (Del. 62/20, immediatamente eseguibile) e quindi il termine iniziale di decorrenza dell’impugnazione coincide con la sua emissione in data 09.04.2020, giacchè la pubblicazione nell’Albo dell’Ente costituisce la situazione di conoscenza legale da parte degli interessati erga omnes, in quanto prevista da una disposizione di legge e - di

contro

- alla fattispecie non è prevista alcuna comunicazione individuale”
.

Nel merito, il Comune di Manduria ha contestato integralmente le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

Con ordinanza 16 aprile 2021, n. 223, questa Sezione ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e ha disposto incombenti istruttori a carico del Dirigente pro tempore dell’U.T.C. del Comune di Manduria resistente, segnatamente con l’acquisizione agli atti di:

<<1) una dettagliata relazione a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Manduria, corredata della documentazione di riferimento in copia autentica, da cui si evinca in particolare:

a) le modalità e gli estremi di pubblicazione delle impugnate deliberazioni;

b) l’iter procedimentale e gli atti presupposti, anche con riferimento alla eventuale valutazione della compatibilità con gli atti relativi al pregresso procedimento di approvazione del progetto finanziato dal G.A.L. (misura “Incentivazione di attività turistiche” - “Realizzazione di sentieristica compatibile con l’ambiente”);

2) copia autentica del certificato di destinazione urbanistica delle aree in questione e, nel caso di non corrispondenza della destinazione urbanistica, eventuali provvedimenti di variante adottati >>.

Il Comune di Manduria ha adempiuto ai disposti incombenti istruttori con deposito agli atti di causa del 5 maggio 2021.

In data 13 maggio 2021 è intervenuta ad opponendum la società Edilia Restauri S.r.l., ditta appaltatrice dei lavori relativi al Centro di raccolta rifiuti differenziati in questione, eccependo in limine l’irricevibilità per tardività del ricorso, ex art. 41 c.p.a. (che << fa decorrere il termine di impugnazione “per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale”, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione> >), sostenendo in particolare che “ la data di avvenuta conoscenza dell’esecuzione dei lavori, quale dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione, potrebbe al più rilevare nel caso in cui i motivi di ricorso riguardassero le modalità esecutive dei lavori medesimi, e non certo quando - come nel caso di specie - le censure si incentrano sulla localizzazione dell’intervento ”;
localizzazione che “ risale alla Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di G.C. n. 24 del 26.10.2017, con la quale veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera di che trattasi ”, “ pubblicata all’A P del Comune di Manduria al n. 2318 dal 26.10.2017 al 10.11.2017 ” e asseritamente non impugnata nei termini decadenziali ex lege ;
parimenti, sarebbe irricevibile per tardività l’impugnazione della deliberazione n. 62 del 9 aprile 2020 della Commissione Straordinaria presso il Comune di Manduria, relativa all’approvazione del progetto esecutivo, atteso che “ la mancata impugnazione degli atti di approvazione del progetto definitivo determinava l’impossibilità di impugnazione degli atti recanti la progettazione di livello successivo (id est, del progetto esecutivo) ” e che questa deliberazione “ è stata regolarmente pubblicata all’albo pretorio comunale al n. 2318 dal 21.4.2020 al 6.5.2020. E neanche avverso la Deliberazione di che trattasi, le odierne ricorrenti, rispetto alle quali alcuna notifica individuale della stessa era dovuta, hanno proposto impugnazione nell’ordinario termine perentorio previsto a pena di decadenza ”.

Nel merito, Edilia Restauri S.r.l. ha contestato integralmente le avverse pretese e chiesto la reiezione del gravame.

Con ordinanza 28 maggio 2021, n. 318, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalle ricorrenti.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

In particolare, con la Memoria di replica depositata il 18 novembre 2021, il Comune di Manduria resistente ha richiesto l’autorizzazione al deposito di documenti, affermandone la ricezione da parte dell’Ente in data successiva allo spirare del termine processuale, o, in via gradata, l’acquisizione d’ufficio, sostenendone la valenza ai fini del decidere;
in pari data ha depositato documenti, come da Foliario.

All’udienza pubblica del 15 dicembre 2021, i legali di parte ricorrente hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità processuale della documentazione tardivamente depositata dal Comune di Manduria e disporsi lo stralcio;
il legale della P.A. ha insistito per ritenersi ammissibile la documentazione citata, assumendo in particolare che l’ultima nota è pervenuta dalla Regione Puglia allorquando i termini erano già decorsi;
il Collegio si è riservato di decidere sul punto;
le parti ricorrenti, su invito del Presidente, hanno illustrato lo specifico interesse al ricorso in relazione ai principi affermati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021;
indi la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Va, innanzitutto, decisa la riserva sull’utilizzabilità della documentazione tardivamente depositata dal Comune di Manduria il 18 novembre 2021, consistente in particolare in:

- richiesta del 29 settembre 2021 del Comune di Manduria alla Regione Puglia - Sezione “ Ciclo Rifiuti e Bonifica ”, di parere in merito all’assoggettabilità o meno a variante urbanistica dell’intervento di realizzazione di un Centro di raccolta comunale;

- nota della Regione Puglia - Dipartimento “ Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana ” - Sezione “Urbanistica ” - Servizio “ Strumentazione urbanistica ” prot. n. 13705 del 12 novembre 2021, che, in particolare, richiamato l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (sulle funzioni di vigilanza comunale in ordine all’attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale) e rilevato che trattasi di opera pubblica da realizzare su di un’area formalmente non destinata a servizi pubblici (in zona agricola del P.R.G.), “ rinvia ” all’art. 16, commi 3 e 4 della legge regionale pugliese n. 13/2001, procedimento non necessitante del controllo regionale di cui alla legge regionale pugliese n. 56/1980;

- nota della Regione Puglia, Dipartimento “ Ambiente, Qualità urbana e Paesaggio ” - Sezione “ Ciclo Rifiuti e Bonifiche ”, prot. Comune di Manduria n. 45709 del 6 ottobre 2021 , con cui, in particolare, premesso che il Centro di raccolta ex art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n. 152/2006 “ non rientra nei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti ”, si è affermato che, “ per quanto riportato nel D.M. 8 aprile 2008 ”, << si ritiene non necessario che il centro di raccolta venga localizzato su un’area a destinazione “dedicata” ai rifiuti, ben potendo sorgere su un’area avente tutt’altra destinazione >>, richiamando poi il punto 2.4 dell’Allegato 1 al citato D.M. 8 aprile 2008 (il quale dispone che “ Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell’impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell’area ”) e richiamando la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 377 del 27 aprile 2021 (che, ribadita la natura di servizio pubblico della raccolta dei rifiuti e lo svolgimento delle sole attività di raccolta nel C.C.R., ha ritenuto “ fisiologico” che l’ubicazione del centro di raccolta “prescinda, tendenzialmente, dalla destinazione urbanistica delle singole aree” );

- comunicazione dell’Ente Gestore delle Riserve regionali orientate del litorale tarantino orientale prot. n. 33803 del 19 luglio 2021 del Comune di Manduria, con cui si afferma che l’area oggetto di intervento è all’esterno sia del perimetro delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, sia del perimetro dei S.I.C., nonché richiesta di relazione del Responsabile dell’Area Servizi Legali del Comune di Manduria del 30 settembre 2021, recante in calce la conferma di quanto già dichiarato dal suddetto Gestore con la citata nota prot. n. 33803/2021;

- comunicazione n. 15 del 15 novembre 2021 del D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), relativa essenzialmente alla indispensabilità della realizzazione del Centro raccolta presso la Marina di San Pietro in Bevagna.

2.1 - Il Collegio ritiene di dichiarare l’inutilizzabilità della predetta documentazione (consistente essenzialmente in pareri facoltativi, comunicazioni e relative richieste): sia per la tardività del deposito della medesima, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del c.p.a.;
sia per la concreta irrilevanza della stessa ai fini del decidere, in ragione delle dirimenti considerazioni di seguito illustrate, poste a base dell’accoglimento nel merito del ricorso (la necessità della variante urbanistica in forma semplificata, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale pugliese n. 13/2001).

3. - Ciò posto, vanno, in limine , disattese (come già rilevato nella fase cautelare del giudizio) le eccezioni preliminari di irricevibilità del ricorso per tardività, formulate dal Comune di Manduria resistente e dalla Società Edilia Restauri S.r.l., considerato, in particolare:

- che la nota del 15 dicembre 2020, a firma della sola Signora D L, è mera segnalazione al Comune di Manduria dei rilevati lavori in corso “ presumibilmente edili ”, peraltro “ privi di qualsiasi segnaletica ”;
sicchè non risultava in concreto possibile conoscere la specifica tipologia dell’intervento, né la relativa consistenza e finalità;

- che non rileva l’ ex adverso invocato regime della pubblicità legale, ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo n. 267/2000, delle gravate deliberazioni comunali di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo (con la correlata decorrenza dei termini decadenziali di impugnazione dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione), in ragione della posizione qualificata e differenziata delle odierne ricorrenti, in quanto proprietarie (o utilizzatrici) di immobili adiacenti al sito di realizzazione dell’impianto in questione;
sicchè, trattandosi di soggetti immediatamente e direttamente incisi dai menzionati atti, anche se in questi non contemplati (non assimilabili, quindi, a un mero “ gruppo di cittadini ”, come tali non titolari, come condivisibilmente rilevato dalle ricorrenti, di una posizione effettivamente differenziata dalla generalità della popolazione residente), il termine decadenziale di impugnazione decorre dall’effettiva piena conoscenza degli atti medesimi (arg. ex Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 marzo 2013, n. 1775), individuata a partire dall’accesso agli atti o dal momento in cui l’opera edilizia rivela in modo certo ed univoco le sue caratteristiche essenziali;
nel caso in esame, la concreta entità e tipologia dell’intervento, con la correlata compromissione delle situazioni giuridiche delle ricorrenti, è stata in concreto appresa dalle stesse solo ed esclusivamente a seguito dell’accesso agli atti, con l’acquisizione degli elaborati progettuali e delle relazioni (cfr. la nota comunale prot. n. 2204 del 16 gennaio 2021).

Peraltro, nella peculiare fattispecie de qua , può anche farsi applicazione, per eadem ratio , dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di impugnazione del permesso di costruire (provvedimento anche questo soggetto a pubblicità legale, ex art. 20, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001), secondo cui le formalità previste dall’articolo 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 “(affissione all’albo pretorio del permesso di costruire….) non sono idonee a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale ” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 30 agosto 2019, n. 5999).

4. - Sempre preliminarmente, giova precisare la sussistenza della legittimazione e dell’interesse al ricorso, in ragione:

- per un verso, della posizione qualificata e differenziata delle odierne ricorrenti, in quanto - come detto - proprietarie (o utilizzatrici) di immobili adiacenti al sito di realizzazione del particolare impianto in questione (sia pure oggetto di condono edilizio e, quindi, legittimamente esistenti);

- e, per altro verso, della specifica dimostrazione, nelle allegazioni racchiuse negli atti difensivi di causa (e peraltro ribadito anche nel corso della discussione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021), dello specifico pregiudizio loro derivante dagli atti impugnati (arg. ex Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22, sia pure in tema di impugnazione del permesso di costruire), segnalando in particolare come detto Ecocentro sia destinato a ospitare anche la frazione umida dei rifiuti che, come da previsioni progettuali, dovrebbe stazionare nel sito fino a settantadue ore (e questa circostanza trova espressa conferma a pag. 17 della Relazione tecnica generale di progetto), e rilevando pure, considerato che si tratta di “ una località di mare ad alta incidenza turistica (San Pietro in Bevagna), che si popola soprattutto nella stagione estiva - e ben oltre le previsioni di progetto, calibrate … sulla sola popolazione residente - producendo ingenti quantità di rifiuti umidi, …. gli effetti in termini di sporcizia, cattivi odori, richiamo di animali selvatici che la frazione umida immancabilmente provocherebbe soprattutto nella stagione calda ” (si veda in particolare la Memoria difensiva del 13 novembre 2021).

A ciò si aggiunga che, in proposito, la Relazione tecnica di parte del 4 marzo 2021 (allegato n. 13 al deposito in giudizio del 13 marzo 2021) evidenzia puntualmente (pag. 12), in particolare:

- che << Il calcolo del bacino d’utenza è fatto erroneamente soltanto sulla presenza stabile (12 mesi su 12) ovvero sul “numero totale di 1039 abitanti (popolazione residente stabilmente al 1 Gennaio 2016, dati anagrafe comune di Manduria)” suddivise tra 423 utenze domestiche (le uniche che vengono realmente calcolate e solo al 10%) e 100 utenze non domestiche complessive >>
e che la Relazione tecnica generale di progetto si limita ad affermare che “ nel periodo estivo la popolazione cresce notevolmente per la presenza di considerevoli flussi turistici legati al turismo balneare” (cfr. pagine 9 e 10 - paragrafo n. 2.1 - “ Bacino di utenza ”, laddove si legge che “ Il Bacino di utenza dell’Ecocentro della frazione di San Pietro in Bevagna è rappresentato dal numero totale di 1039 abitanti (popolazione residente stabilmente al 1 Gennaio 2016 , dati anagrafe comune di Manduria ”, e pagina 11 della Relazione tecnica generale di progetto);

- ed essenzialmente che il conferimento della Frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) in un unico contenitore di “ soli 1.100 litri ” (si veda pag. 30 della Relazione tecnica generale di progetto) per settantadue ore risulta inadeguata in relazione all’aumento delle utenze nel periodo estivo.

5. - Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

6. - Fondata e assorbente (e ciò dispensa il Collegio dall’esame delle ulteriori censure dedotte) è il motivo con cui le ricorrenti essenzialmente deducono la carenza di idonea variante allo strumento urbanistico generale, per contro necessaria ai fini dell’insediamento del Centro raccolta rifiuti differenziati in questione in area classificata agricola dal vigente P.R.G. del Comune di Manduria.

6.1 - E’ opportuno premettere che l’art. 16 della legge regionale pugliese 11 maggio 2001, n. 13 (“ Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici ”) dispone che:

1. Le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l’approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.

4-bis. La delibera di cui al comma 4 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ”.

6.2 - Orbene, come già rilevato nella fase cautelare del giudizio, all’esito dell’istruttoria disposta con la citata ordinanza di questa Sezione n. 223 del 16 aprile 2021, il Comune di Manduria resistente ha chiarito che “ Agli atti non risultano provvedimenti di variante urbanistica ”: variante urbanistica - invece - necessaria ai sensi della disciplina regionale speciale di cui al sopra riportato art. 16 della legge regionale pugliese 11 maggio 2001, n. 13, in ragione della destinazione “agricola” dell’area de qua secondo il vigente P.R.G. del Comune di Manduria, che consente solo costruzioni a servizio dell’economia agricola, case coloniche, ville e villette residenziali e, in via eccezionale, impianti produttivi legati all’utilizzazione del suolo (costruzioni facenti parte integrante di attrezzature per attività agricole o estrattive) - si veda il certificato di destinazione urbanistica del 20 aprile 2021, a firma del Responsabile dell’Area “ Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale ” del Comune di Manduria (rispetto al quale assume valenza recessiva la mera affermazione del Responsabile dell’Area “ Lavori Pubblici ” contenuta nella menzionata relazione istruttoria, secondo cui “ la particella in questione... si connota attualmente come area per servizi ”, evidentemente riferita allo stato di fatto delle aree).

6.2.1 - Non soccorre in proposito l’ ex adverso invocata disposizione di cui al comma 2 dell’art. 16 della legge regionale pugliese n. 13/2001, il quale - nel prevedere, appunto, che, “2 . Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo ” - si riferisce alle sole ipotesi in cui lo strumento urbanistico vigente già contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, ma diverse rispetto all’opera pubblica che invece l’Ente intenda realizzare: ipotesi che non ricorre nella fattispecie concreta in esame, trattandosi, appunto, di area a destinazione agricola (ruralità peraltro “confermata” nelle previsioni del P.U.G. adottato con la delibera commissariale n. 79 del 22 luglio 2020) e non già a “servizi” (zone “F”, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, come, peraltro, nella fattispecie concreta di cui alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana 27 aprile 2021, n. 377 - ubicazione del centro di raccolta differenziata “ all’interno di un’area …. comunque ricadente all’interno di una “zona F” >>, invocata dal Comune di Manduria resistente con la Memoria di replica del 17 novembre 2021).

Di contro, lo stesso art. 16 della legge regionale pugliese n. 13/2001 espressamente ribadisce la necessità del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti nella scelta delle aree occorrenti per l’esecuzione di opere pubbliche (comma 1), prescrivendo, poi, norme speciali “semplificate” per le relative varianti urbanistiche (commi 3, 4 e 4 bis), con il doppio passaggio dell’approvazione del progetto in Consiglio Comunale, e l’intermedia imprescindibile fase del deposito presso la Segreteria comunale e delle osservazioni (a garanzia delle specifiche esigenze partecipative in subiecta materia) , senza necessità di controllo regionale;
procedimento speciale “semplificato”, questo, che - però - non è stato seguito nel caso in esame.

A ciò si aggiunga che le gravate deliberazioni (come pure rilevato nella Relazione istruttoria comunale depositata in giudizio il 5 maggio 2021 e risultante dalle allegate relative schede - Servizi on line - A P) sono state espressamente adottate dall’Organo commissariale con i poteri della Giunta comunale.

6.2.2 - Non si dimentichi, poi, che lo stesso D.M. 8 aprile 2008 (“ Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ”) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare espressamente dispone all’art. 2 che “ 1. La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia … ”: norma, questa, pure espressamente richiamata nella stessa nota prot. n. 4034 del 22 marzo 2018 della Regione Puglia, di comunicazione dell’ammissibilità a finanziamento (laddove espressamente si afferma che “ L’ammissione a finanziamento non costituisce approvazione del progetto in quanto a norma dell’art. 2 del DM 8 aprile 2008 come modificato dal DM 13 maggio 2009 la realizzazione del centro comunale dovrà essere eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e dunque di competenza comunale ”), nonché nell’art. 1, comma 2 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Manduria (prot. comunale del 4 maggio 2018).

7. - Fermo e dirimente quanto innanzi esposto, per mera completezza espositiva si rileva pure che non risulta valutata la compatibilità delle opere di che trattasi con il già realizzato progetto di sentieristica del G.A.L. “Terre del primitivo”.

8. - Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento delle impugnate deliberazioni n. 62 del 9 aprile 2020 della Commissione Straordinaria e n. 24 del 26 ottobre 2017 del Commissario Prefettizio del Comune di Manduria.

9. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

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