TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2023-02-06, n. 202300167
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Pubblicato il 06/02/2023
N. 00167/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2022, proposto da
V S C, rappresentato e difeso dall'avvocato A G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
, in Venezia, San Marco 63;
per l’accertamento
del danno sofferto dal ricorrente in dipendenza dell'illegittimo comportamento dell’Amministrazione che con il verbale n.454/1 del 03.01.2021 ha sospeso la patente di guida ottenuta in Italia dal ricorrente, poi convertita in patente rilasciata dal Regno Unito, e ha quindi trasmesso tale documento all’Autorità straniera, ancor prima di conoscere l'esito del ricorso incardinato presso il Giudice di Pace e nonostante la conoscenza/conoscibilità delle Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29.01.2021 n.3401 nonché dal Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/3855/21/111/84/2/7 del 23 aprile 2021;
e per la condanna della suddetta Amministrazione del risarcimento del danno sofferto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere stato titolare di una patente di guida rilasciata dal Regno Unito. Tale titolo è stato convertito in una patente di guida italiana, rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Rovigo il 16 agosto 2018.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha formalmente cessato di appartenere all'Unione europea.
Accadeva che in data 3 gennaio 2021 veniva contestata al ricorrente la violazione degli artt. 135, comma 14 e 126 comma 11 del Codice della Strada (in seguito C.d.S.). In particolare, il citato art. 135, C.d.S. stabilisce che " il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea […] che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126 comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata " (comma 14).
La patente di guida italiana veniva quindi ritirata e inviata alla Prefettura di Padova.
2. L'interessato proponeva ricorso avverso il verbale di ritiro, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. (doc. 2 ricorso), innanzi al Giudice di Pace di Padova. Durante tale procedimento, con circolare n. 300/A/3855/21/111/84/2/7 del 23 aprile 2021, il Ministero dell’Interno chiariva che, posto che sino al 31 dicembre 2020 le patenti di guida britanniche sarebbero state da considerare quali rilasciate da uno Stato membro dell'Unione europea, il termine di un anno, previsto dall'art. 135, comma 14, C.d.S. - entro il quale i titolari di patente britannica che hanno acquistato la residenza in Italia avrebbero dovuto chiedere il rilascio della patente italiana - sarebbe decorso dal 1° gennaio 2021, non dalla data di acquisizione della residenza italiana. La medesima circolare precisava che le patenti britanniche derivanti – come nel caso del ricorrente - dalla conversione di patenti italiane avrebbero dovuto considerarsi convertibili, sicché, in caso di ritiro operato ai sensi dell’art. 135, comma 14, C.d.S., il documento avrebbe dovuto essere trasmesso all'ufficio della Motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dello stesso, ai soli fini della conversione.
Il Giudice di Pace di Padova con sentenza n. 1174 del 2021 accoglieva il ricorso, annullando il verbale impugnato.
La Prefettura, ritenendo che la patente ritirata non fosse più convertibile, aveva nel frattempo trasmesso il documento all’autorità del Regno Unito, ai sensi dell’art. 135, comma 14, ultimo periodo, C.d.S. All’interessato veniva quindi rilasciato un permesso provvisorio di guida e, soltanto in data 22 ottobre 2021, il titolo definitivo.
3. In questo giudizio, il ricorrente agisce per ottenere la condanna al risarcimento del danno subito in ragione dell’illegittima attività della Prefettura. A sostengo della richiesta deduce come, a seguito del ritiro – in seguito annullato – e del susseguente inoltro all’Autorità straniera della propria patente di guida, egli avrebbe subito un danno ingiusto, occasionato dalla perdita, per oltre nove mesi, della possibilità di condurre lecitamente un veicolo, con conseguente compromissione del diritto – costituzionalmente garantito - alla libertà di circolazione. La condotta dell’Amministrazione avrebbe inciso negativamente sulle modalità di esercizio del diritto di svolgere nel concreto il proprio lavoro, per il quale al ricorrente risulterebbe necessario poter condurre un automezzo. La privazione della patente di guida lo avrebbe esposto al rischio di licenziamento, così da cagionargli un grave stress psico-fisico. La condotta della Prefettura risulterebbe inoltre inescusabile, poiché contrastante con le istruzioni ministeriali intervenute a definire le procedure da seguire, in materia, durante la delicata fase di fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
Sulla base di tali presupposti il ricorrente chiede la liquidazione del danno (indicativamente stimato nella somma di € 70.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria) in via equitativa.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno che ha resistito in rito e nel merito.
Chiamata infine alla camera di consiglio del 13 luglio 2022, fissata ai sensi 72 bis , cod. proc. amm., in relazione alla profilata inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in relazione alla rilevata inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, circostanza di cui le parti sono state rese edotte nel corso dell’udienza, come attestato nel relativo verbale.
6. La causa verte attorno alla pretesa risarcitoria conseguente all’illegittima adozione di un provvedimento, il ritiro della patente, disposto a titolo di sanzione accessoria ad un illecito amministrativo.
L’adozione di tale provvedimento sanzionatorio costituisce esercizio di un'attività amministrativa priva di caratteri di discrezionalità, cui è correlata una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, così da collocare la controversia – riguardante dunque diritti soggettivi non pertinenti al circoscritto ambito della giurisdizione esclusiva assegnata al giudice amministrativo – esclusivamente nell’alveo dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A conferma di tale conclusione, va ricordato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tema di impugnazione - ai sensi degli artt. 22 s. della legge n. 689 del 1981 - delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del Codice della Strada, così come nel caso di revisione della patente conseguente alla perdita dei punti (vd. Cons. St., Sez. IV 1342 del 2019, n. 1342) e dei provvedimenti di diniego della patente adottati ai sensi dell'art. 120 del d. Lgs. n. 285 del 1992. Si tratta, in tali fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, di atti vincolati incidenti su posizioni soggettive, non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, la cui tutela appare assegnata nella sua pienezza (e quindi anche in riferimento ad ogni pretesa conseguenziale, ivi compresa quella riguardante il risarcimento del danno) alla cognizione del Giudice ordinario (vd. C. Cost. 9 febbraio 2018, n. 22;20 febbraio 2020, n. 24;27 maggio 2020, n. 99).
7. In conclusione, vertendo la presente controversia sul risarcimento del danno conseguente all’adozione di un provvedimento di natura sanzionatoria coinvolgente diritti soggettivi non altrimenti degradati, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale, per essere munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto entro i perentori termini di legge.
8. In ragione dell’esito in rito e della particolarità della questione esaminata sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.