TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-03-13, n. 201900382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-03-13, n. 201900382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900382
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2019

N. 00382/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2007, proposto dal Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Piccirillo &
C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A B e A L G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Salerno, largo Dogana Regia, n.15;

contro

Comune di Lustra, in persona del Sindaco pt. e A.S.L. n. 3 di Vallo della Lucania, non costituiti in giudizio;
Asl di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale presso la casella pec avv.casilli@pec.aslsalerno.it ex art. 25 c.p.a.;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

a) del provvedimento del Sindaco del Comune di Lustra (SA) prot. n. 0001243 del 29.3.2007 con il quale, sulla base di una nota negativa dell'A.S.L. SA/3, si è disposto di non poter accogliere l'istanza presentata dalla società ricorrente per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento (parziale) dell'attività di prelievo svolta presso il laboratorio di analisi cliniche e, quindi, all’apertura di un cd. “punto di prelievo esterno” nel territorio comunale di Lustra;

b) della nota del Presidente della Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n. 3958/01 dell’

ASL

Salerno 3 prot. n. 8812 del 14.02.2007 richiamata nel provvedimento precedente;

c) della nota del Presidente della Commissione Regionale - ex D.P.G.R.C. n. 723 dell'8.10.2002 prot. n. 2004.0230045 del 17.3.2004, richiamata nell'atto di cui al punto che precede;

d) ove e per quanto occorra, delle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 7301 del 31.112001 e n. 3958 del 7.8.2001;

e) ove e per quanto occorra, del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 723 dell'8.10.2002, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

f) ove e per quanto occorra, del provvedimento dell'A.S.L. Salerno 3, di nomina della Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n. 3958/2001 e s.m.i., atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 480 del 24.05.2007;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Piccirillo &
C., operante nel Distretto Sanitario n. 108 dell’

ASL

Salerno 3, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con cui il Sindaco del Comune di Lustra, preso atto del parere contrario dell’ASL di Salerno, secondo cui -per come affermato dal Presidente della Commissione regionale istituita con DPGRC n. 723/2002- la tipologia di attività richiesta dalla ricorrente non troverebbe corrispondenza nel documento tecnico allegato alla D.G.R.C. n. 7301/2001, ha negato l’autorizzazione all’apertura di un cd. “punto di prelievo esterno” da ubicarsi nel territorio comunale, in località Corticelle, alla Via dell’Alento.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

“I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 193 T.U. N. 1265/1935;
ART. 3 L.R.C. N. 13/1985;
ART. 14 L. N. 833/1978;
D.P.C.M. 10.2.1984;
D.P.R. 14.1.1997;
ARTT. 3, 8

BIS E

8 TER D.LGS. N. 502/1992;
L.R.C. N. 32/1994;
L.R.C. N. 10/2002;
ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990;
ARTT. 3 E 97 COST.) - VIOLAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 3958

DEL

7.8.2001 E N. 7301

DEL

31.12.2001 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA' - ARBITRARIETA' - ABNORMITA' -TRAVISAMENTO - ILLOGICITA' - MANIFESTA INGIUSTIZIA -CONTRADDITTORIETÀ' - DISPARITÀ' DI TRATTAMENTO ¬SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ' E BUONA AMMINISTRAZIONE”.

A differenza di quanto indicato nel parere dell’ASL di Salerno sulla scorta del quale è stata respinta la richiesta della ricorrente, i modelli AReal 4 ed AReal 4 bis allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 7301/2001 prevedono espressamene tra le tipologie delle attività suscettibili di trasferimento anche i cd. “ punti di prelievo esterni ”.

“II- VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE (ORDINANZA DELLA I SEZIONE DEL T.A.R. CAMPANIA-SALERNO N. 1382/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 193 T.U. N. 1265/1935;
ART. 3 L.R.C. N. 13/1985;
ART. 14 L. N. 833/1978;
D.P.C.M. 10.2.1984;
D.P.R. 14.1.1997;
ARTT. 3, 8

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