TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-07-25, n. 202201238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-07-25, n. 202201238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201238
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2022

N. 01238/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00471/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2017, proposto da
Prealpi Soccorso Associazione Volontari Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C T, M C, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Pea in Venezia-Mestre, via Ospedale, 18;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

nei confronti

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A Cusin, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, avente ad oggetto “provvedimento di esclusione dal beneficio del 5 × 1000 anno 2015 Provvedimento di esclusione dal beneficio del 5 per mille anno 2015 PREALPI SOCCORSO ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE con sede in Via delle Sorgenti 11 - 30129 VITTORIO VENETO (TV) - c.f. 93009590261.” Prot.4474 del 30.1.2015, nonché della nota Regione Veneto 17 giugno 2016 prot. 220624 avente ad oggetto istanza di conferma al registro regionale della lr. 40 1993. Rilievi istruttori


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Veneto e di Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 2.5.2017, Prealpi Soccorso Associazione Volontari Protezione Civile ha impugnato il provvedimento di data 30.1.2017 dell’Agenzia delle Entrate, meglio descritto in epigrafe, avente ad oggetto “ provvedimento di esclusione dal beneficio del 5 × 1000 anno 2015 PREALPI SOCCORSO ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE con sede in Via delle Sorgenti 11 - 30129 VITTORIO VENETO (TV) - c.f. 93009590261 .”, denunciando i seguenti vizi: “ I) Motivo: violazione di legge: art. 10-bis L.241/90-ecceso di potere: carenza di istruttoria;
II) Motivo: violazione di legge: omessa e/o falsa applicazione articolo 6 secondo comma legge 266/ 91- violazione di legge – Falsa applicazione art. 4 L.R. 40/1993- eccesso di potere - Carenza dei presupposti;
III) Motivo: violazione di legge: erronea e/o falsa applicazione legge 266/ 91 articolo 6 , II comma-violazione di legge : erronea e/o falsa applicazione art. 11 preleggi - violazione di legge: violazione del principio di irretroattività della legge - eccesso di potere: contraddittorietà;
IV) Motivo: violazione di legge: violazione per falsa e/o omessa applicazione

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