TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-11-16, n. 201800866

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-11-16, n. 201800866
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201800866
Data del deposito : 16 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2018

N. 00866/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00798/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2012, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, V G, con domicilio eletto presso lo studio A S in Bologna, Galleria del Toro n.3;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Forli' - Cesena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del Decreto del Questore della provincia di Forlì - Cesena del 16 aprile 2012, notificato in data 29 maggio 2012, con cui il Questore respingeva l'istanza del ricorrente volta al rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Forli' - Cesena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del Questore di Forlì Cesena 6F/2012, div. Pol amm. - sociale del 16.4.2012, con cui il Questore ha respinto l’istanza del ricorrente volta al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti 2 motivi di ricorso :

1). Violazione di legge e in particolare artt. 11 e 43 TULPS;
eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
mancanza di prova in ordine alla inaffidabilità del ricorrente al maneggio delle armi;

2). Violazione di legge e in particolare art. 3 L. 241/90;
motivazione insufficiente e perplessa, eccesso di potere, erronea valutazione dei fatti, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, manifesta arbitrarietà, illogicità e irrazionalità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria.

Controparte si costituisce in replica e chiarisce quanto segue :

a). la motivazione è adeguata e sufficiente e fa riferimento ai precedenti penali a carico del ricorrente.

Risultano:

1). Sentenza del Tribunale di Caltanissetta per detenzione abusiva di armi (16.6.2003);

2). Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta per 10 episodi di truffa e tenta truffa in concorso;
8 episodi di simulazione di reato in concorso e 7 episodi di soppressione di atti veri in concorso (28.4.2005);

3). Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GUP del Tribunale di Forlì per dichiarazione fraudolenta (21.4.2010).

Il ricorso è dunque da respingere nel merito.

Come noto, a norma dell'art. 39 T.u.l.p.s. <il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne>.

Inoltre, a norma del successivo articolo 43, ultimo comma, la licenza di porto d'armi può essere negata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi;
alla luce dell'art. 11 t.u.l.p.s., che consente la revoca delle licenze di polizia nei casi in cui sopravvengono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di rilascio, in tale ipotesi la licenza già rilasciata può essere revocata.

In materia, la giurisprudenza ha sempre affermato che – poiché la detenzione ed il porto d'armi si caratterizzano per un'intrinseca pericolosità e per la mancanza di un interesse socialmente apprezzabile - la pubblica amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale nel valutare le posizioni soggettive dei privati in rapporto ai preponderanti interessi pubblici concernenti l’ordine e la sicurezza (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 1503 del 2004).

Al riguardo, spetta all'Autorità amministrativa compiere una delicata e complessa valutazione sulla pericolosità del richiedente e sulla capacità dello stesso di abusare delle armi e munizioni.

Peraltro, considerata la finalità preventiva delle misure di polizia, la predetta valutazione sulla capacità di abuso delle armi può legittimamente basarsi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus, e la legittimità di dette considerazioni va valutata al momento in cui vengono operate, e non ex post.

In altre parole, non può ritenersi illegittimo l'atto nel caso in cui, ex post, si accerti l'insussistenza dei fatti posti a base di esso (ove gli stessi erano assistiti da fumus al momento della sua adozione).

La giurisprudenza ha affermato che – poiché le valutazioni sul pericolo di abuso hanno carattere ampiamente discrezionale – le stesse non presuppongono necessariamente l'esistenza di una sentenza di condanna, ma possono basarsi su qualsivoglia indizio di inaffidabilità di cui l'autorità di P.S. abbia cognizione (cfr., T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 21 agosto 2002, n. 3286).

Anche in altre occasioni (cfr., TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 2 settembre 2002, n. 1132) è stato chiarito che - poiché il nostro ordinamento è caratterizzato da un rigoroso sistema di controlli volti, in sostanza, a ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi ed i rischi connessi - il pericolo di abuso, inteso nella più ampia accezione possibile, può essere ravvisato in tutti i casi in cui sul conto del soggetto interessato, ovvero dal suo comportamento, emergono sospetti o indizi negativi che inducono ragionevolmente a dubitare che le armi siano godute ed usate nella più perfetta e completa sicurezza (il che riguarda anche le modalità di custodia e di conservazione delle stesse).

Nel caso di specie, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia operato legittimamente avendo la stessa posto a base del provvedimento i citati precedenti penali.

In altre parole - apparendo legittimo l’operato dell’amministrazione - il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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