TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-05-22, n. 201701118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-05-22, n. 201701118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201701118
Data del deposito : 22 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2017

N. 01118/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01004/2016 REG.RIC.

N. 02458/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
I.G.M. Rifiuti Industriali srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati D Q D e C B, con domicilio eletto presso lo studio C B, a Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S B, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Caltabiano, a Catania, via Livorno 10;

Regione Siciliana – Urega di Siracusa non costituito in giudizio;

nei confronti di

Tech Servizi srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pappalardo, Stefano Scimeca, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pappalardo, a Catania, v.le Vittorio Veneto 59;

Ambiente 2.0 Soc. Coop. a rl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Elefante, Enrico Michele Alfredo Attili, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Antoci, a Catania, via Alberto Mario 32/34;

Aimeri Ambiente Srl, Pianeta Ambiente Soc. Coop. spa, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Tek.R.A. srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giannì, Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Vitale, a Catania, corso Italia 226;

sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2016, proposto da:
Tek.R.A srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giannì, Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Vitale, a Catania, corso Italia 226;

contro

Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Caltabiano, a Catania, via Livorno 10;

Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'Appalto di lavori pubblici – Urega – Sezione Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata a Catania, via Vecchia Ognina 149;

nei confronti di

Aimeri Ambiente Srl, non costituita in giudizio;

Ambiente 2.0 Soc. Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Elefante, Enrico Michele Alfredo Attili, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Antoci, a Catania, via Alberto Mario 32/34;

Tech Servizi srl, quale mandante del RTI con Ambiente 2.0 Scarl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pappalardo, Stefano Scimeca, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pappalardo, a Catania, v.le Vittorio Veneto 59;

Igm Rifiuti Industriali Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati D Q D, C B, con domicilio eletto presso lo studio C B, a Catania, via V. Giuffrida 37;

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale nel giudizio n. 1004 del 2016:

del verbale del 04.05.2016, di aggiudicazione provvisoria all’ATI Ambiente 2.0 – Tech Servizi dell'appalto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati del Comune di Siracusa, per la durata di anni sette;

quanto al 1° ricorso per motivi aggiunti:

del verbale del 29.09.2016, con cui la Commissione, a seguito della riammissione alla gara della T srl, ha nuovamente aggiudicato provvisoriamente la gara all’ATI Ambiente 2.0 – Tech Servizi;

quanto al 2° ricorso per motivi aggiunti:

della determinazione dirigenziale n. 304 del 03.11.2016, con cui il Comune ha aggiudicato in via definitiva l’appalto alla medesima ATI;

quanto al 3° ricorso per motivi aggiunti:

della determinazione dirigenziale n. 359 del 27.12.2016, con cui è stata conclusa la verifica dei requisiti.

quanto al ricorso n. 2458 del 2016:

della determinazione dirigenziale n. 304 del 03.11.2016, con cui il Comune ha aggiudicato in via definitiva l’appalto all’ATI Ambiente 2.0 – Tech Servizi.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Siracusa, Tech Servizi srl, Ambiente 2.0, Sezione Provinciale di Siracusa Urega, Tech Servizi srl, e di Igm Rifiuti Industriali Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da Ambiente 2.0, Tech Servizi srl, T srl, in proprio e n.q. di mandataria del RTI Balestrieri Appalti Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Dauno Trebastoni, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorsi in esame riguardano l’affidamento dell'appalto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati del Comune di Siracusa, per la durata di anni sette e un importo a base d’asta di € 127.909.703,03, oltre IVA.

Alla gara hanno partecipato tre Ditte, di cui due raggruppamenti [ATI Ambiente 2.0 (Aimeri Ambiente srl esecutrice e ausiliaria) – Tech Servizi (mandante) – Pianeta Ambiente;
ATI T (ausiliaria Avvenire srl) – Balestrieri Appalti (mandante) (ausiliaria Tekneco srl)], e una singola, l’IGM Rifiuti Industriali srl, che è l’attuale esecutrice del servizio.

Tutte e tre le ditte partecipanti sono state, in una prima fase, ammesse, essendo risultata regolare la documentazione presentata per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, tecnici ed economici.

Dopo di che la commissione ha proceduto, ai sensi dell'art. 48 del codice dei contratti, al sorteggio per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ed è stata sorteggiata l'ATI T – Balestrieri.

Dalle verifiche del casellario informatico presso la SOA è emersa l'esistenza di un provvedimento prefettizio interdittivo nei confronti della società Avvenire, ausiliaria della T, e per tale ragione con il verbale n. 6 del 19/10/2015 la Commissione ha escluso il raggruppamento dalla gara.

Sul ricorso proposto dalla T, questo Tribunale ha dichiarato la sua incompetenza, cosicché il giudizio è stato incardinato presso il TAR Bari, che ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento prefettizio.

La commissione di gara ha quindi proceduto alla valutazione delle due offerte rimaste in gara, aggiudicando provvisoriamente l'appalto in favore dell'ATI Ambiente 2.0 – Tech Servizi, che aveva designato come impresa esecutrice la società Aimeri Ambiente srl.

La società IGM ha presentato ricorso avverso tale aggiudicazione provvisoria.

Con atto depositato il 21.06.2016, la T srl ha proposto (generico) intervento nel giudizio n. 1004/2016, limitandosi a chiedere un rinvio della trattazione dell’istanza cautelare.

All'udienza camerale del 23/06/2016 l’IGM ha rinunciato alla domanda cautelare.

Ambiente 2.0 e Tech Servizi s.r.l. hanno presentato ricorsi incidentali che contestano l’ammissione di IGM alla gara e l’insufficiente valutazione della sua offerta.

Nel frattempo, l'ordinanza del TAR Bari è stata impugnata dalla T s.r.l. dinanzi al Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello, e ha quindi riammesso il raggruppamento, ritenendo che ai fini dell'ammissione alla gara la stazione appaltante potesse valutare l'istanza di sostituzione dell'ausiliaria destinataria dell'interdittiva.

Con un 1° ricorso per motivi aggiunti, IGM ha impugnato il verbale, non identificato né allegato, con cui la commissione di gara, preso atto della sostituzione dell’ausiliaria, ha riformulato la graduatoria, indicando l’ATI Ambiente 2.0 prima, l’ATI T seconda, e IGM terza.

Trattasi del verbale n. 26 del 29.09.2016, con cui la Commissione ha nuovamente aggiudicato (ancora) provvisoriamente la gara all’ATI Ambiente 2.0 – Tech Servizi.

Tuttavia, con la medesima determinazione il Comune si è riservato di rendere efficace tale aggiudicazione definitiva “con un successivo provvedimento…previa verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria”.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 304 del 03.11.2016, il Comune ha aggiudicato in via definitiva l’appalto alla medesima ATI.

Con un 2° ricorso per motivi aggiunti, IGM ha impugnato anche tale determinazione dirigenziale, impugnata anche dalla T con l’autonomo ricorso n. 2458/2016.

Ambiente 2.0, Tech Servizi s.r.l. e T s.r.l. hanno presentato ricorsi incidentali riproduttivi delle censure - di cui alle impugnative incidentali di Ambiente e Tech in contrasto all’atto introduttivo del giudizio - avverso l’ammissione di IGM in gara e la valutazione della sua offerta. Le controparti eccepiscono, altresì, l’improcedibilità dei motivi originari del ricorso di IGM.

IGM ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi incidentali in quanto non tempestivamente proposti con decorrenza dei termini dal 1° ricorso principale per motivi aggiunti, che ha contestato la nuova aggiudicazione provvisoria.

Con un 3° ricorso per motivi aggiunti, IGM ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 359 del 27.12.2016 con cui è stata conclusa la verifica dei requisiti.

Ambiente 2.0 ha presentato un terzo ricorso incidentale, riproduttivo delle censure dei primi due.

Con memoria depositata il 4.4.2017 la IGM formula eccezione d’improcedibilità dei ricorsi incidentali di Tech Servizi e di T, in quanto non riproposti in corrispondenza con il 3° ricorso principale per motivi aggiunti.

In considerazione dei due rinvii della decisione di merito (una prima udienza pubblica era stata fissata per l’01.12.2016, e una seconda per il 12.01.2017), legati alla necessità per le imprese ricorrenti di proporre motivi aggiunti e ai ritardi con cui il Comune ha adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva prima e concluso la verifica dei requisiti poi, nonché del fatto che il Comune aveva formalizzato la sua decisione di non concedere all’IGM, attuale esecutrice del servizio, ulteriori proroghe oltre all’ultima concessa fino al 28.02.2017, con ordinanza n. 114 del 10.02.2017 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’IGM, con riferimento al prevalente interesse pubblico di non causare interruzioni nell’esecuzione del servizio.

Con ordinanza n. 176 del 09.03.2017 questa Sezione ha invece rigettato l’analoga istanza cautelare presentata dalla T nel giudizio instaurato col ricorso n. 2458/2016.

Alla pubblica udienza del 20.04.2017 la causa è stata posta in decisione. Il rappresentante processuale di IGM ha eccepito l’intempestività dei depositi dei ricorsi incidentali di Ambiente 2.0 proposti in corrispondenza con i secondi e i terzi motivi aggiunti..

Innanzitutto, i ricorsi IGM e T vanno riuniti, essendo proposti contro i medesimi provvedimenti.

RICORSO PRINCIPALE IGM

Con il ricorso principale l’IGM ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria del 04.05.2016 in favore dell'ATI Ambiente 2.0 – Tech Servizi.

Tale ricorso è improcedibile, come eccepito dalle controparti, perché la prima aggiudicazione provvisoria del 04.05.2016 è superata dal verbale n. 26 del 29.09.2016, con cui la Commissione ha nuovamente aggiudicato provvisoriamente la gara sempre all’ATI Ambiente 2.0 – Tech Servizi.

Sono quindi improcedibili anche i ricorsi incidentali proposti dalla Ambiente 2.0 e Tech Servizi.

1° RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI IGM

Con un 1° ricorso per motivi aggiunti, l’IGM ha impugnato il verbale n. 26 del 29.09.2016 con cui la commissione di gara, preso atto della sostituzione dell’ausiliaria della T, ha riformulato la graduatoria, indicando l’ATI Ambiente 2.0 prima, l’ATI T seconda, e IGM terza.

Anche il 1° ricorso per motivi aggiunti è improcedibile, perché se la prima aggiudicazione provvisoria del 04.05.2016 è stata superata dal verbale del 29.09.2016, con cui la Commissione ha nuovamente aggiudicato provvisoriamente la gara all’ATI Ambiente 2.0, quest’ultimo verbale è stato a sua volta superato dalla successiva determinazione dirigenziale n. 304 del 03.11.2016, con cui il Comune ha aggiudicato in via definitiva l’appalto alla medesima ATI.

Improcedibile è anche il ricorso incidentale (l’unico) della T, nella parte in cui è stato proposto avverso il medesimo provvedimento impugnato con il 1° ricorso per motivi aggiunti. Ambiente 2.0 e Tech Servizi non avevano proposto ricorsi incidentali in corrispondenza dei primi motivi aggiunti.

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