TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-03-16, n. 202301695
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Pubblicato il 16/03/2023
N. 01695/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04479/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4479 del 2022, proposto da
P I, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
Comune di Quarto, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- previa sospensiva - del Decreto n.84 del 18 luglio 2022, a firma della Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio 50 09 00, U.O.D. 500901, Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo, della Giunta Regionale della Campania, recante diniego definitivo all'autorizzazione paesaggistica per la "Realizzazione di tre unità immobiliari per civile abitazione alla via Crocillo in Comune di Quarto (NA) individuate al catasto urbano al foglio 8, part.lla 382 (pratica 562/18)".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Quarto e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. Iaccarino ha impugnato il decreto n.84 del 18 luglio 2022 della Giunta Regionale della Campania, recante diniego definitivo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la "Realizzazione di tre unità immobiliari per civile abitazione alla via Crocillo in Comune di Quarto, individuate al catasto urbano al foglio 8, part.lla 382 (pratica 562/18)", oltre agli atti presupposti indicati in epigrafe.
Di seguito i motivi di gravame:
1) con il primo motivo di gravame si deduce che il Canale di Quarto - alveo a cielo aperto di modeste dimensioni - non sarebbe inserito nell’elenco delle acque pubbliche e sarebbe stato oggetto di richiesta di irrilevanza paesaggistica da parte del Comune di Quarto, sicché il diniego opposto sarebbe illegittimamente fondato sulla presenza, su parte dell’area di intervento, del vincolo derivante dalla fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde del Canale;
2) si lamenta, inoltre, la carenza di puntuale istruttoria da parte della Soprintendenza intimata e il difetto di adeguata e congrua motivazione nel parere impugnato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Quarto, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’ente locale;si sono, altresì, costituite la Regione, chiedendo la reiezione del gravame, e l’intimata Soprintendenza, che non ha svolto difese.
All’udienza in data 2 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni che si passa ad esporre.
Con il provvedimento qui oggetto di disamina l’Amministrazione resistente, preso atto del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, ha negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 152/2006, inerente la realizzazione di tre unità immobiliari per civile abitazione alla via Crocillo in Comune di Quarto, nell’ivi catasto urbano al foglio 8, part.lla 382: il diniego è stato fondato sulla circostanza che i fabbricati erigendi ricadrebbero nella fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde del Canale Quarto, ove non sarebbe consentita alcuna edificazione.
Con i due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente, il ricorrente lamenta che non sussisterebbe alcun vincolo a non edificare, giacché il canale in questione non sarebbe inserito nell’elenco delle acque pubbliche;si afferma che, in ogni caso, il Comune di Quarto avrebbe inoltrato richiesta di irrilevanza del canale e che il diniego opposto sarebbe, dunque, affetto da carenza di istruttoria e di idonea motivazione.
Dette argomentazioni non convincono.
Emerge, infatti, dalla documentazione versata in atti che il Canale di Quarto è un affluente dell’alveo dei Camaldoli, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, e, per tale via, a sua volta oggetto di tutela (cfr. relazione tecnico illustrativa di cui all’all. 2b della produzione della Regione Campania).
Del resto lo stesso ricorrente, nell’avanzare istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.431/85, art.1, lett. C), ha dimostrato di essere consapevole dell’esistenza, nella zona di interesse, di un vincolo derivante dalla presenza di un corso d’acqua.
Né, d’altro canto, può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che il Comune di Quarto ha avanzato istanza di irrilevanza paesaggistica del predetto canale (delibera n. 71 del 18/11/2011 il Consiglio Comunale: cfr. relazione illustrativa già citata): l’esistenza del vincolo –peraltro, implicitamente riscontrata anche da tale richiesta- rileva su un piano schiettamente formale, a prescindere dall’attuale consistenza del corso d’acqua, fino a diverse determinazioni dell’autorità competente.
Da quanto precede discende, altresì, l’impossibilità di riscontrare il lamentato difetto di istruttoria e motivazione dell’atto gravato, fondato, appunto, sull’esistenza del vincolo paesaggistico del quale si discorre.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la considerazione della complessiva vicenda in commento ne giustifica la compensazione tra le parti.