TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-07-01, n. 202200607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-07-01, n. 202200607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200607
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2022

N. 00607/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01322/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bridge 129 S.r.l. Safety And Security e Impresa Piazza S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato A C L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Torino, corso Re Umberto, n. 45;

contro

5T S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Gianotti e Susanna Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Project Automation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ossola Impianti S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, nonché i motivi aggiunti presentati in data 26 aprile 2022:

- della determinazione 29 novembre 2021, n. 153, a firma del Direttore di 5T S.r.l., con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, in favore del RTI Project Automation S.p.a. – Ossola Impianti S.r.l., della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto “Nuovi impianti di rilevazione del traffico - Progetto di installazione di telecamere omologate in ingresso e in uscita all'Area Centrale, in ingresso a Piazza Vittorio Veneto e in ingresso alla via di accesso al Monte dei Cappuccini a Torino” (CIG 87805188AB – CUP C19J20001200004), comunicata il 1 dicembre 2021 e della predetta comunicazione;

- della mancata esclusione del RTI Project Automation S.p.a. – Ossola Impianti S.r.l. dalla gara de qua;

- della graduatoria definitiva e degli esiti finali della procedura;

- degli atti, comunque denominati, di approvazione della graduatoria;

- della proposta di aggiudicazione di 5T s.r.l. del 14 ottobre 2021 al RTI controinteressato;

- della richiesta di giustificazioni della Stazione appaltante in data 17 settembre 2021, della successiva richiesta di integrazioni del 7 ottobre 2021, nonché di tutti gli atti, relazioni e relativi allegati, riguardanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta del RTI Project Automation S.p.a. – Ossola Impianti S.r.l.;

- della relazione del RUP di verifica d'anomalia prot. 824/2021 del 14 ottobre 2021;

- degli atti di verifica dei requisiti generali ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 in capo al raggruppamento aggiudicatario;

- del Report della procedura n. 140984114, espletata sulla piattaforma Sintel;

- di tutti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, incluso il verbale del-la seduta in data 17 settembre 2021, nelle parti di interesse;

- degli eventuali ulteriori verbali delle sedute di gara, riservate e pubbliche, nelle parti di interesse;

- delle determine, o degli atti comunque denominati, di approvazione dei verbali di gara, nei limiti dell'interesse;

- del bando, del disciplinare, del capitolato speciale e relativi allegati, ove interpretati in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e censurato;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, e di ogni ulteriore atto successivamente adottato, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente,

nonché per l'accesso, ex art. 116 CPA,

- alla nota della 5T s.r.l. in data 1 dicembre 2021, prot. 985/2021 a firma del RUP, di diniego dell'istanza di parte ricorrente del 12 novembre 2021 di accesso integrale agli atti;

- alla comunicazione della 5T s.r.l. in data 8 novembre 2021, di parziale evasione delle istanze di accesso in data 1 ottobre 2021 e 20 ottobre 2021 e, per quanto occorrer possa, della comunicazione del 26 ottobre 2021 di parziale trasmissione della documentazione di gara;

- per quanto occorrer possa, alla nota di 5T s.r.l. del 6 ottobre 2021 prot. 802/2021, ex art. 3, DPR 184/2006;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito,

e per l'accertamento,

in accoglimento del ricorso/istanza ex art. 116, CPA, del diritto di accesso di parte ricorrente ai richiesti atti e documenti di gara, con la consequenziale adozione dell'ordine all'Amministrazione intimata di esibire e/o di consentire l'accesso integrale agli stessi,

nonché per la condanna

della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Bridge 129 S.r.l. Safety and Security- Impresa Piazza S.r.l., nonché, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi delle ricorrenti medesime a causa della mancata aggiudicazione, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa,

e per la dichiarazione dell'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato medio tempore dalla 5T S.r.l. con il RTI Project Automation S.p.a. – Ossola Impianti S.r.l., in relazione al quale le ricorrenti formulano espressamente domanda di subentro, e per la condanna, anche in detta eventualità, della Stazione appaltante alla tutela in forma specifica, mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e dei consequenziali atti, incluso il subentro nel contratto, in favore del RTI Bridge 129 S.r.l. Safety and Security- Impresa Piazza S.r.l., nonché, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di 5T S.r.l., del Comune di Torino e di Project Automation S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con determina n. 74 del 1.06.2021, 5T S.r.l. (di seguito “5T”) – società in house del Comune di Torino, che svolge attività di sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità e infomobilità – indiceva una procedura aperta per la fornitura di “ nuovi impianti di rilevazione del traffico – Progetto di installazione di telecamere omologate in ingresso e in uscita all’area centrale, in ingresso a Piazza Vittorio Veneto e in ingresso alla via di accesso al Monte dei Cappuccini a Torino ”.

2. In particolare, l’oggetto dell’affidamento comprendeva: a) una prestazione principale, consistente nella fornitura e posa in opera degli elementi tecnologici del sistema di rilevazione del traffico e delle relative infrastrutture, compresi gli elementi tecnologici del sistema di Front End (interventi 1, 2A e 2B), e nella manutenzione e assistenza durante il periodo di garanzia;
b) una prestazione secondaria, consistente nel servizio di accessorio di assistenza e manutenzione successiva al periodo di garanzia.

3. La procedura di gara, del valore complessivo di euro 1.075.229,26 per 66 mesi di durata del contratto, era da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 80 punti per la valutazione della qualità della proposta progettuale e 20 punti per il prezzo.

4. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RTI tra Project Automation S.p.A. e Ossola Impianti S.r.l. (di seguito “RTI Project Automation”) risultava prima graduato con complessivi punti 90,41, precedendo la ricorrente cui erano stati attribuiti punti 64,74.

5. Espletata positivamente la verifica di anomalia dell’offerta, con determina n. 153 del 29.11.2021, la procedura veniva aggiudicata all’odierna controinteressata.

6. Con il presente gravame, munito di istanza cautelare, Bridge ha impugnato l’aggiudicazione della gara e gli altri atti in epigrafe indicati, articolando quattro motivi di ricorso nei quali deduce plurime censure di violazione di legge, in particolare degli artt. 95, 97 e 59 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, nonché violazione e falsa applicazione del Bando, del Capitolato Speciale d’appalto e del Disciplinare di gara, violazione dei principi del buon andamento, imparzialità, trasparenza e dei principi generali in materia di pubbliche gare, difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

6. La ricorrente ha formulato altresì istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., decisa con separata ordinanza n. 212/2022.

7. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso 5T e Project Automation e il Comune di Torino, quest’ultimo eccependo il proprio difetto di legittimazione processuale, attesa l’estraneità dell’amministrazione comunale alla procedura d’appalto indetta dalla società 5T.

8. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 34/2022 i provvedimenti impugnati sono stati sospesi.

9. Con atto di motivi aggiunti depositato il 26.04.2022, la ricorrente ha specificato le censure già formulate nel ricorso introduttivo e articolato ulteriori doglianze, sulla base della documentazione acquisita con l’accesso agli atti.

10. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi con corredo documentale e, all’udienza dell’8 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Con il primo mezzo di gravame, integrato dal motivo aggiunto numero 6, Bridge censura l’erroneo risultato della verifica di anomalia dell’offerta in relazione ai costi della manodopera, deducendo quanto segue:

- l’offerta del RTI Project Automation non avrebbe previsto i costi della manodopera per l’attività di manutenzione nel periodo di garanzia di 24 mesi, ma solo quelli per la prestazione secondaria (servizio accessorio di assistenza e manutenzione post-garanzia pari a 3 anni), di importo pari a euro 58.055,49;
l’aggiudicataria, pertanto, avrebbe omesso di considerare almeno euro 38.703,66 (ossia i 2/3 di euro 58.005,49, ragguagliando a 2 anni l’importo della manodopera indicato dal RTI controinteressato per i 3 anni di post-garanzia);

- non sarebbe stato indicato il costo della manodopera e degli oneri di sicurezza in relazione alla miglioria offerta in gara, con cui la ricorrente si è impegnata ad offrire l’effettuazione di due interventi di manutenzione preventiva presso ogni impianto periferico (41 unità), invece di uno solo previsto dalla lex specialis di gara;
ciò comporterebbe l’esecuzione di 164 interventi nei due anni di garanzia e, dunque, un costo circa euro 50 ciascuno, considerato troppo basso in relazione all’attività da effettuarsi;

- la somma di euro 10.179,48 sarebbe insufficiente anche a coprire la sola attività di assistenza, poiché, rapportando tale costo alle 504 giornate di servizio, l’importo giornaliero da destinare a tale attività (euro 20,20) consentirebbe di remunerare solo 46 minuti al giorno di lavoro, con appena 1 minuto e 14 secondi da dedicare, quotidianamente, all’assistenza per ciascun sistema monitorato;

- nelle giustificazioni fornite dal RTI Project Automation non risulterebbero contemplati interventi di manutenzione straordinaria, né i costi della relativa manodopera, in violazione dell’art. 12.1 del Capitolato;
inoltre, mancherebbe la previsione della voce “imprevisti” e non sarebbero stati considerati i costi derivanti dalla disponibilità a magazzino di parti di ricambio, dal nolo della piattaforma aerea per la riparazione/sostituzione degli apparati, dal rilascio dell’autorizzazione all’apertura del cantiere temporaneo, dal “degrado prestazionale”, conseguente all’usura delle componenti tecnologiche, né i conseguenti oneri di manodopera.

12. Ritiene il Collegio che, alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti in vista dell’udienza fissata per la trattazione del merito della causa, la complessa censura articolata dalla ricorrente, sopra sinteticamente richiamata, debba essere disattesa.

13. In proposito occorre procedere ad una lettura sistematica della lex specialis di gara, tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle prestazioni richieste dall’amministrazione.

In particolare, l’oggetto della gara consiste in una prestazione principale e in una secondaria. La prima, definita dal disciplinare come “ Prestazione Principale e manutenzione e assistenza in garanzia ”, comprende le seguenti attività: fornitura di tutti gli elementi tecnologici del sistema e delle infrastrutture relativi agli interventi previsti, opere edili ed impiantistiche, la fornitura di tutti gli elementi tecnologici del sistema di Front End e la sua messa in servizio. La seconda, invece, è identificata con la locuzione “ Prestazione Secondaria Servizio accessorio di assistenza e manutenzione post garanzia ”. Tra le attività incluse nella prestazione principale, quindi, non sono menzionate l’assistenza e la manutenzione, che pure fanno dichiaratamente parte della stessa, per cui devono intendersi ricomprese nella prestazione principale come componente connaturata alla fornitura dei prodotti richiesti.

14. Occorre adesso esaminare la disciplina prevista nel capitolato di gara. L’art. 12 è rubricato “ Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia e servizio accessorio di assistenza e manutenzione post garanzia ”;
la disposizione precisa che i “ suddetti servizi devono essere prestati allo stesso modo sia nel periodo Assistenza e Manutenzione in Garanzia (24 mesi dal collaudo definitivo), sia nell’eventuale periodo di Assistenza e Manutenzione Post Garanzia (se attivata dal Committente) ”. In sostanza, se i servizi oggetto dell’appalto sono uguali tanto da dover essere resi allo stesso modo sia durante la durata della garanzia dei prodotti, sia nell’arco temporale successivo, è ragionevole che la locuzione “ assistenza e manutenzione ” utilizzata dall’aggiudicatario con riferimento al periodo di post garanzia identifichi le stesse prestazioni – pur indicate nelle giustificazioni con il solo riferimento all’assistenza – rese nel periodo di garanzia.

15. Anche le successive disposizioni contenute all’art. 12 del capitolato, sebbene non sempre coordinate e di chiara lettura, possono essere interpretate nel significato sopra delineato.

L’art. 12.1 individua le prestazioni oggetto dell’appalto nel servizio di assistenza a seguito di segnalazione di guasto o anomalia temporanea e nel servizio di ripristino on-line eseguito con gli impianti normalmente funzionanti in modo corretto. Il successivo art. 12.2., nel precisare le modalità di esecuzione delle stesse, afferma che “ il servizio consiste nella manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria ” dei software ivi indicati e sono ricompresi, al suo interno, a titolo esemplificativo: a) interventi di manutenzione preventiva, ovvero un intervento annuo presso ogni impianto periferico oggetto del contratto;
b) interventi di manutenzione ordinaria, cioè assistenza e supporto da remoto agli operatori 5T nel caso di blocchi, malfunzionamenti e/o anomalie dei software e dei sistemi;
c) interventi di manutenzione straordinaria, cioè erogati in caso di guasti e/o malfunzionamenti e/o degrado delle prestazioni varchi elettronici. Da tali previsioni emerge che il servizio – pacificamente definito all’art. 12.1 come “assistenza” – viene poi declinato sub specie di “manutenzione”, per cui, non potendosi dare una lettura distonica delle regole della lex specialis di gara, deve concludersi che le prestazioni (i.e. il servizio) da erogare comprendono indistintamente attività di assistenza e manutenzione, le quali, nella sostanza, possono sovrapporsi.

16. Una volta stabilito che la dicitura “ assistenza in garanzia manodopera ” è riferibile anche all’attività di manutenzione, occorre considerare se la verifica di congruità dei costi della manodopera effettuata dal RUP appaia o meno manifestamente illogica, sproporzionata o irragionevole.

16.1. Ai fini di detta valutazione, la stazione appaltante ha preso a riferimento e utilizzato l’indicatore dei giorni di lavoro stimati per singolo varco, ipotizzando, sulla base della propria esperienza specifica maturata per il Comune di Torino fin dal 2003, il numero di uomini/giorno da allocare e chiarendo le ragioni che hanno indotto a preferire tale metodo di valutazione;
in relazione alle informazioni fornite dall’aggiudicataria, tale dato è stato indicato in 11,49 giorni di lavoro per singolo varco per la prestazione principale e 6,86 giorni di lavoro per singolo varco per la prestazione secondaria. La relazione del RUP, quindi, conclude che “ valutata l’offerta in termini di ore uomo del personale e della manodopera (…) e tenuto conto dell’indicatore ‘giorni di lavoro lavorati/per singolo varco’ sia per la prestazione principale, sia per la prestazione secondaria (…), si può affermare che tali informazioni risultano coerenti anche con quanto preventivato dalla Stazione Appaltante in fase di progettazione e definizione dell’importo da porre a base d’asta e che conseguentemente si ritiene il RTI Project Automation – Ossola impianti in grado di portare perfettamente a compimento tutte le attività oggetto del contratto ”.

16.2. Rispetto alla metodologia di calcolo adottata dalla stazione appaltante, non emergono elementi di macroscopica illogicità e irragionevolezza tali da far ritenere inattendibili le conclusioni cui la stessa è pervenuta. La ricorrente, del resto, non contesta l’uso di tale criterio di valutazione, né allega elementi che ne dimostrino l’inaffidabilità, per cui non vi è margine per il sindacato giurisdizionale. Non valgono, in senso contrario, le affermazioni di Bridge relative alla presunta illogicità del tempo messo a disposizione dall’aggiudicataria per l’assistenza quotidiana a ciascun sistema monitorato. Il Collegio condivide, infatti, l’affermazione della stazione appaltante secondo cui ben difficilmente sarà necessario, per ciascuno degli impianti in questione, almeno un intervento al giorno di assistenza e/o manutenzione. La contestazione della ricorrente, invero, si fonda su un mero dato “medio” espressione di valutazioni astratte, che non risulta idoneo a sconfessare le conclusioni raggiunte dal RUP con riferimento alla specifica gara in esame tramite l’applicazione dell’indicatore del numero di uomini/giorno.

16.3. La stessa non condivisibile prospettiva si ritrova nelle censure relative al costo della manodopera per la manutenzione eseguita sugli impianti periferici, ritenuto inidoneo a coprire tutte le spese di allestimento di ciascun cantiere. Anche in questo caso, la ricorrente trae tale conclusione dal costo medio derivante dalla divisione del totale di ore ipotizzato per il numero degli interventi, senza tuttavia valutare in concreto le caratteristiche della cantierizzazione necessaria per il tipo di interventi previsti in gara, ragionevolmente meno complessa e onerosa rispetto a quella richiesta per cantieri di maggiori dimensioni.

16.4. Infine, risulta inammissibile la doglianza della ricorrente secondo cui nell’offerta del RTI Project Automation non sarebbero state considerate le spese per imprevisti, la disponibilità del magazzino di parti di ricambio, il nolo della piattaforma, l’autorizzazione per l’apertura del cantiere e il degrado prestazionale. La ricorrente, infatti, non quantifica tali costi, né indica l’incidenza degli stessi sulla complessiva sostenibilità dell’offerta, risolvendosi la doglianza in una valutazione meramente astratta.

La censura, quindi, è complessivamente infondata.

17. Con il secondo motivo di ricorso, integrato dal motivo aggiunto numero 9, Bridge lamenta che l’utile preventivato dalla controinteressata ammonterebbe solo al 3,61%, per cui, sottraendo l’importo del 3% da versare per l’avvalimento spettante all’ausiliaria, la percentuale di utile residuo in capo sarebbe solo del 0,61%. L’offerta andrebbe completamente in perdita se si considera che non sarebbero stati computati i costi della manodopera per l’attività di manutenzione nel periodo dei 24 mesi di garanzia. Nel ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente precisa poi che, rapportando il 3% al solo valore delle opere civili e impiantistiche, il costo dell’avvalimento ammonterebbe a Euro 10.851,88, per cui l’utile complessivo si ridurrebbe al solo 0,15%, mentre l’offerta della mandante Ossola Impianti (relativa alle opere civili) sarebbe in perdita. L’utile complessivo pari a euro 22.855,12, inoltre, si ridurrebbe notevolmente sottraendo la quota-parte (corrispondente a euro 10.909,03) riferibile alla prestazione secondaria per il periodo di post-garanzia, attivabile a discrezione della stazione appaltante.

Preliminarmente, il Collegio è tenuto a scrutinare l’eccezione di inammissibilità del motivo per tardività, sollevata dalla stazione appaltante. L’eccezione è infondata in quanto, nell’ambito del nono motivo del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente puntualizza la propria censura in replica alle obiezioni poste nel contraddittorio processuale, senza introdurre vizi nuovi.

Nel merito il motivo è fondato.

17.1. Con il contratto di avvalimento sottoscritto tra la mandante Ossola Impianti e Rossello Costruzioni, quest’ultima, in qualità di ausiliaria, ha messo a disposizione a favore dell’ausiliata il requisito del ““ certificato di iscrizione SOA, categoria OG03 relativa alla categoria di opere specialistiche “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”, mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari ” . Quanto al corrispettivo contrattuale, è stato previsto che “ in caso di aggiudicazione della gara, l’Impresa ausiliata Ossola Impianti s.r.l. verserà un importo pari al 3% ”.

Ritiene il Collegio che sia da condividere l’affermazione dell’amministrazione e della controinteressata secondo cui il succitato corrispettivo non può essere riferito all’importo complessivo del contratto, né a quello indicato nell’offerta economica per l’intero appalto, ma debba essere rapportato esclusivamente al valore della prestazione della mandante Ossola Impianti risultante dall’offerta, che ha sottoscritto il contratto ai fini della sua partecipazione alla gara e si è direttamente impegnata al pagamento del corrispettivo. Tuttavia, poiché il 3% del valore delle opere edili indicato in offerta (euro 260.360,61) ammonta a euro 7.810,81, sottraendo tale somma dall’utile dichiarato dalla mandante di euro 5.105,1, si ottiene una perdita di euro 2.705,71. La prestazione secondaria, pertanto, non sarebbe remunerativa per l’impresa tenuta a eseguirla.

17.2. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante e dalla controinteressata, non vi sono elementi, alla luce dei dati acquisiti nell’ambito della verifica di anomalia e della relazione del RUP, per ritenere che il costo dell’avvalimento sia incluso nella somma indicata nelle giustificazioni per le lavorazioni. In detto documento, infatti, sono menzionati specificamente i seguenti costi, che non si prestano – salva dimostrazione contraria, che l’aggiudicataria ha l’onere di allegare puntualmente – ad includere il corrispettivo dell’avvalimento: pali, noli macchinari/mezzi, materiale per cablaggio attività di installazione e opere civili (manodopera);
per quest’ultima attività, in particolare, è indicato soltanto il costo della manodopera, come risultante dall’indicazione della ditta stessa.

17.3. La questione del costo dell’avvalimento assume poi specifico rilievo – e avrebbe dovuto essere oggetto di attenta valutazione ed eventuale approfondimento – alla luce della natura “verticale” del raggruppamento aggiudicatario, in cui non si assiste al riparto orizzontale pro quota delle attività oggetto dell’appalto, ma all’esecuzione indipendente della prestazione di competenza della mandante, che assume, pertanto, piena autonomia. In questo caso, l’onere economico derivante dall’avvalimento costituisce, per la mandante Ossola Impianti, un costo contrattuale chiaramente collegato all’utilizzo della Categoria OG03, non ripartibile tra le società costituite in RTI, salva la presenza di accordi tra le parti in tal senso, che la stazione appaltante ha l’onere di acquisire in sede di verifica di anomalia e, ove esistenti, di valutare adeguatamente, che nella fattispecie non risultano (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. I, 6.11.2019, n. 1911). Peraltro, anche qualora la stazione appaltante avesse ritenuto il costo dell’avvalimento gravante sul RTI nel suo complesso, avrebbe dovuto esplicitare tale valutazione e esaminare l’impatto di detto ulteriore costo sull’utile generale di commessa, verificando che, pur a fronte della sua conseguente riduzione, vi fossero sufficienti margini per ritenere sostenibile l’offerta.

17.4. A sostegno delle censure articolate nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente richiama gli esiti di un’analoga procedura di gara bandita dal Comune di Padova, nella quale l’offerta di Project Automation, pur ammontando a circa il doppio di quella attuale, sarebbe stata esclusa per anomalia, con provvedimento confermato in giudizio.

L’argomento non persuade.

La valutazione della ricorrente, invero, si limita al semplice raffronto di taluni elementi (numero di varchi, base d’asta, valore dell’offerta) di entrambe le procedure, senza che da ciò possa evincersi l’identità dei presupposti e dei contenuti delle gare a confronto, in rapporto ai quali deve essere valutata la congruità delle offerte presentate. In sostanza, non è possibile operare un confronto ab externo tra i dati di due distinte procedure per inferire l’incongruenza di una di esse, poiché la sostenibilità dell’offerta economica deve essere apprezzata in concreto alla luce delle prestazioni richieste in gara, delle caratteristiche del contesto in cui il servizio viene ad essere prestato, delle economie di scala prospettabili e, in sintesi, di tutti gli elementi che consentono al concorrente di valorizzare la propria capacità imprenditoriale nel rispondere alle esigenze della stazione appaltante.

Coerentemente, 5T ha evidenziato di aver strutturato – a differenza di altre stazioni appaltanti –un’organizzazione aziendale con personale specializzato in grado di gestire in autonomia i sistemi di cui si discute e di interfacciarsi in modo efficiente con il fornitore per la successiva fase di esercizio, circostanze, queste, che consentono un’ottimizzazione di risorse e tempo a vantaggio del prezzo offerto.

18. La ricorrente lamenta, altresì, la sottostima delle spese generali indicate dall’aggiudicataria nella misura di euro 45.357,14, cioè un importo talmente basso da rendere inattendibile l’offerta. La stazione appaltante, inoltre, non avrebbe considerato che all’interno di detta categoria sarebbero stati inclusi gli oneri aziendali della sicurezza per euro 14.800, da sottrarre all’ammontare delle spese generali che si ridurrebbe, pertanto, ad appena euro 30.562,22, ossia solo al 4,65% dell’offerta. Misura, questa, che contrasterebbe in modo netto con l’importo delle spese generali riportato nella relazione sulla gestione per il bilancio 2020 della Project Automation, da cui esse risulterebbero pari a circa il 32,5% - 33,5% del suo fatturato (doc. 24, pag. 115).

Il motivo è fondato.

18.1. Nella relazione sulle giustificazioni, il RUP afferma che le spese generali – pari a 45.362,22 – ammontano complessivamente al 6.91% calcolato rispetto al prezzo offerto in gara, senza tuttavia effettuare alcuna valutazione in merito alla congruità di detto importo e limitandosi a prendere atto del dato esposto. La stazione appaltante, invece, avrebbe dovuto ponderare l’adeguatezza della somma indicata a titolo di spese generali alla luce delle caratteristiche dell’appalto, considerando la peculiarità della prestazione richiesta e la sua natura eterogenea, in cui ai lavori edili si affianca anche l’esecuzione di forniture di impianti e l’erogazione di servizi. Peraltro, il calcolo delle spese generali è differente in base al tipo di prestazione considerata e, in particolare, diversi sono i criteri da utilizzare a seconda che si tratti di appalto di lavori o di servizi e forniture. Nel primo caso, infatti, il legislatore ha previsto un’indicazione specifica, per quanto derogabile con adeguata motivazione, della misura di dette spese, individuandola in una percentuale variabile tra il 13% e il 17% a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori (art. 32 del DPR n. 207/2010). Per gli appalti di servizi e forniture mancano riferimenti puntuali, per cui la relativa valutazione dovrà essere contestualizzata nell’ambito della prestazione complessivamente richiesta e tenuto conto dell’insieme delle giustificazioni fornite. E ciò anche considerando che l’aggiudicataria ha indicato nei propri bilanci un importo delle spese generali che si attesta intorno al 32,5% - 33,5% del suo fatturato (doc. 24, pag. 115), ovvero una somma decisamente maggiore di quella individuata per la commessa in esame (Tar Liguria, Sez. I, 25.11.2020, n.841).

18.2. Va poi evidenziato che nelle giustificazioni e nella relazione sull’anomalia dell’offerta la voce “spese generali” è indicata in termini unitari, senza alcun riferimento alle sottovoci di costo che vi sarebbero ricomprese, per cui non si comprende come la stazione appaltante abbia potuto valutare l’effettiva adeguatezza di detto ammontare in assenza di puntuale indicazione dei singoli costi rientranti all’interno di detta categoria.

18.3. Sotto altro e concorrente profilo, nella relazione sulla verifica di anomalia neppure viene rilevato che il costo degli oneri aziendali della sicurezza, pari Euro 14.800, è stato incluso all’interno delle spese generali, per cui la stazione appaltante ha omesso ogni verifica in ordine sia alla correttezza di tale modus procedendi , sia all’eventuale adeguatezza delle spese generali al netto di detta voce.

18.4. In conclusione, a fronte dei dati e degli elementi sopra indicati, la verifica di anomalia dell’offerta avrebbe dovuto svolgere una puntuale analisi, che nella fattispecie è mancata.

19. Con il terzo mezzo di gravame, la ricorrente articola plurimi profili di doglianza in relazione all’attribuzione del punteggio, con particolare riferimento a quello riconosciuto dai seguenti criteri: n. 1 – “ Forma e fattura delle infrastrutture di sostegno di nuova realizzazione ”;
n. 7 – “ Complessità dell'architettura dei varchi ”;
n. 13 – “ Capacità di mantenere elevate prestazioni in qualsiasi condizioni meteo e livello di luminosità ”;
n. 15 – “ Diagnostica del sistema periferico ”;
n. 16 – “ Front End e interfacce verso il centro di gestione esistente, in conformità con le linee guida riportate nel capitolato tecnico di appalto al capitolo 9 ”.

La doglianza è infondata.

19.1. Tali punteggi sono stati attribuiti attraverso il metodo del confronto a coppie, in cui i punti finali attribuiti ai singoli concorrenti non esprimono in termini assoluti il valore delle rispettive offerte, ma costituiscono un parametro di tipo relativo-comparativo con valutazione “a due a due”. Una volta accertata la corretta applicazione del metodo del confronto a coppie, non sussiste alcun margine per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati (Cons. Stato, sez. VI, 19.06.2017, n. 2969). In tal caso, il giudice non può entrare nel merito delle valutazioni discrezionali spettanti all'amministrazione, salvo che l’uso di tale metodo si riveli palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola. Circostanze, queste, che devono essere puntualmente dimostrate dall’interessato in termini oggettivi – come invece non è avvenuto nel caso sub iudice – non essendo sufficiente evidenziare le ragioni di non condivisibilità del giudizio comparativo, richiedendosi la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.

20. La ricorrente sviluppa, in relazione all’all’attribuzione del punteggio, ulteriori due profili di censura.

20.1. Sotto un primo profilo, lamenta l’erronea applicazione della formula matematica per il calcolo del punteggio economico, per cui avrebbe dovuto ottenere punti 13,11 e non 12,99;
la doglianza è evidentemente inammissibile perché non supera la prova di resistenza, stante il divario di punteggio esistente tra l’aggiudicataria e la ricorrente.

20.2. Sotto un secondo profilo, Bridge articola una complessa censura – approfondita nei motivi aggiunti numeri 5 e 10 – con cui denuncia il carattere fuorviante delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria in relazione al criterio n. 10 - “ Percentuale di rilevamento dei veicoli, così come calcolata con 'Indice di rilevamento', definito nel paragrafo 8.4.2 del Capitolato Tecnico” , nonché l’erronea attribuzione del punteggio previsto per detto criterio. Va premesso che la lex specialis attribuiva un coefficiente pari a 1, in caso di indice di rilevamento superiore al 98%, 0,5, in caso di indice di rilevamento fra il 96% e il 98%, e 0, in caso di indice di rilevamento inferiore al 96%. La lettura delle parti oscurate del documento allegato all’offerta dell’aggiudicataria, denominato “ Relazione di verifica di conformità area B-appalto 31/2018 ”, dimostrerebbe che i dati utilizzati a supporto non proverrebbero da verifiche in fase di collaudo, come pure dichiarato dal RTI Project Automation nella propria offerta, ma da test effettuati in forma semplificata e solo su cinque veicoli di prova con targa nota;
inoltre, il rilevamento non sarebbe superiore alla percentuale del 98% dichiarata in offerta dalla controinteressata e la valutazione sarebbe avvenuta non con le geometrie più elevate. Da qui, secondo la ricorrente, la falsità delle dichiarazioni rilevante ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 tale da determinare l’esclusione della controinteressata dalla procedura o, comunque, l’erronea attribuzione di punteggio, meritando essa un coefficiente di solo 0,5 in relazione al minore indice di rilevamento.

La doglianza non persuade.

20.2.1. Ritiene innanzitutto il Collegio, con riferimento alla veridicità di quanto dichiarato da Project Automation in ordine all’indice di rilevamento, che l’oscuramento di alcuni aspetti relativi a una diversa procedura di gara non costituisca dichiarazione falsa o fuorviante, tale da comportarne l’esclusione dalla gara, non vertendo su elementi direttamente connessi all’attribuzione di punteggio e all’individuazione della migliore offerta.

20.2.2. Sotto altro profilo, la ricorrente non dimostra che, prendendo in considerazione gli elementi oscurati, la commissione si sarebbe effettivamente determinata in modo diverso e in termini tali da consentirle di superare in graduatoria l’aggiudicataria, tenuto conto della rilevante differenza di punteggio che separa le due società concorrenti e del punteggio massimo assegnabile per tale criterio, pari a punti 6. La censura è quindi inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, essendo state respinte le altre doglianze relative all’attribuzione di punteggio.

In limine , evidenzia il Collegio come le conclusioni cui perviene la ricorrente in merito all’inattendibilità dell’indice di rilevamento indicato dall’aggiudicataria risultino inficiate dall’erroneo presupposto da cui le stesse muovono. Infatti, il capitolato richiedeva che l’indice di rilevamento si riferisse esclusivamente ai transiti in violazione (cfr. par. 8.4.2), ossia i veicoli in infrazione e con esclusione di tutti quelli a vario titolo non sanzionabili. Le frasi oscurate, invece, si riferiscono a percentuali di rilevamento relative a “ un totale generale di veicoli transitati ”, pertanto non soltanto ai veicoli in violazione. La differenza riscontrata nell’indice di rilevamento, pertanto, è conseguenziale al diverso oggetto dei test effettuati e non è indice di inattendibilità delle indicazioni fornite in gara dall’aggiudicataria.

21. Sostiene poi la ricorrente che le denunciate carenze istruttorie riguarderebbero anche il criterio di valutazione n. 8, ovvero la “ capacità del sistema di rilevare a fini statistici la classe dei veicoli in transito sotto il varco, con distinzione in più categorie, ovvero Motocicli, Autoveicoli leggeri,

Autoveicoli pesanti, non classificati ”. In particolare, non sarebbe stata prodotta l’apposita certificazione o autocertificazione richieste a corredo della dichiarazione del proponente;
inoltre, il sistema di rilevamento offerto in gara dall’aggiudicataria, essendo basato sulla lettura delle targhe, non sarebbe in grado di analizzare le dimensioni dei veicoli e, quindi, non consentirebbe di distinguere tra auto, furgoni, bus e autocarri, avendo essi le stesse targhe destinate alle automobili e, altresì, non sarebbe veritiera la dichiarazione secondo cui il sistema rileva 5+1 veicoli.

21.1. La censura è inammissibile innanzitutto per mancato superamento della prova di resistenza, essendo prevista, in relazione al criterio in questione, l’attribuzione di massimo punti 3, insufficiente a colmare il divario che separa la prima dalla seconda graduata, tenuto altresì conto che sono state respinte le altre censure relative all’attribuzione di punteggio. Il motivo è altresì inammissibile per genericità, in quanto espresso dalla ricorrente in termini meramente dubitativi: la stessa si chiede, infatti, come sia possibile che il sistema di rilevamento offerto in gara dal RTI Project Automation, in quanto basato sul sistema di lettura delle targhe, sia in grado di distinguere le diverse classi di veicoli. Non vi è tuttavia dimostrazione che ciò sia effettivamente impedito dalle specifiche caratteristiche operative del sistema o da eventuali limiti di funzionalità dello stesso, né parte ricorrente allega elementi oggettivi atti a supportare le proprie deduzioni.

21.2. Ad ogni buon conto, rileva comunque il Collegio che l’aggiudicataria ha fornito nella relazione tecnica un’articolata spiegazione in ordine alle funzionalità del sistema per la classificazione dei veicoli, basate su differenti algoritmi di analisi delle immagini (cfr. par. 3.3.), in merito ai quali parte ricorrente non sviluppa alcuna contestazione.

22. Con il quarto mezzo di gravame, integrato dal motivo aggiunto numero 11, la ricorrente lamenta che il RTI Project Automation avrebbe proposto l’utilizzo di sistemi tecnologici al di fuori dei limiti per i quali sarebbe stata rilasciata l’omologazione ministeriale. Nel decreto di omologazione del sistema offerto dall’aggiudicataria, infatti, non vi sarebbe traccia di funzionalità statistiche, né del rilevamento della velocità dei veicoli in transito;
inoltre, non verrebbe consentito il trattamento generalizzate delle targhe di tutti i veicoli in transito, ma solo di quelle dei veicoli in violazione. L’offerta, quindi, sarebbe stata suscettibile di esclusione per inidoneità tecnica e per contrasto con le specifiche tecniche richieste dalla lex specialis .

Il motivo è infondato.

Il decreto ministeriale di omologa stabilisce, all’art. 1, che “ il sistema K53800 è in grado di rilevare il transito di veicoli, acquisire le immagini, riconoscere automaticamente le targhe dei veicoli e gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, proprie di un sistema di controllo accessi e finalizzate al sanzionamento automatico ”. Tale sistema dovrà essere commercializzato unitamente al Manuale Utente Rev.2 del 18 febbraio 2018 che costituisce parte integrante del presente decreto. In quest’ultimo documento, agli articoli 2.7 e 2.8, contempla sia la funzionalità della classificazione “ a fini statistici per analisi di traffico o similari ”, sia quella di stima della “ velocita di transito dei veicoli ” (documenti 26 e 27 – decreto omologazione e manuale istruzioni). La velocità di transito dei veicoli è dunque prevista nel modello offerto in gara dall’aggiudicataria, né risultano elementi concreti per affermare che il sistema consenta la rilevazione delle targhe per i soli veicoli in violazione. L’art. 1 del decreto di omologa descrive, infatti, tale funzionalità in termini generali, indicando il “ sanzionamento automatico ” quale finalità del sistema di controllo accessi, non come limite operativo al suo funzionamento.

23. Si può passare adesso all’esame dei motivi aggiunti che contengono censure nuove rispetto a quelle devolute nel ricorso introduttivo, articolate sulla base della documentazione fornita con l’accesso agli atti.

24. Con il motivo aggiunto numero 7, la ricorrente contesta un ulteriore profilo di incongruità dei costi della manodopera indicati dall’aggiudicataria, lamentando che non sarebbe stata considerata la maggiorazione retributiva per il lavoro da svolgersi in orario notturno. Allo stesso tempo, l’aggiudicataria avrebbe violato il PSC per quanto concerne le misure di sicurezza e salute dei lavoratori, giacché avrebbe previsto all’interno dell’offerta tecnica l’utilizzo della scala a sfilo autoportante per le lavorazioni da svolgersi in prossimità di linee elettriche, da disattivare nel corso dell’operazione di manutenzione, mentre detto documento imporrebbe, a tal fine, l’esclusivo utilizzo di una piattaforma aerea.

Il motivo è infondato.

24.1. Con riferimento al primo dei profili di doglianza sopra richiamati, rileva il Collegio come parte ricorrente si sia limita a dedurre la violazione del PSC in relazione alla mancata previsione, nell’offerta dell’aggiudicataria, delle ore di lavoro notturno per interventi da eseguirsi presso varchi in prossimità della linea tramviaria. Il PSC, tuttavia, contempla la mera eventualità di lavorazioni notturne con riferimento a soli 8 varchi, precisando che l’appaltatore “ avrà l’onere di concordare modi e tempi di esecuzione delle lavorazioni con l’ente gestore del servizio (GTT);
si presume in questa fase progettuale che detti interventi debbano essere previsti in orario notturno
”. Tale documento, inoltre, chiarisce che “ tutte le fasi lavorative che non consentono di rispettare la distanza di sicurezza di 3 m dalla linea elettrica tranviaria devono essere eseguite in orario notturno con linea messa fuori servizio dall'ente gestore ”. Conseguentemente, la necessità di eseguire lavorazioni nelle ore notturne dipende dalla possibilità di rispettare la prevista distanza di 3 metri, fermo restando che le modalità di esecuzione saranno da concordare con il gestore, potendosi quindi individuare soluzioni diverse in base al caso concreto. Ciò posto, la ricorrente neppure quantifica l’incidenza del costo del lavoro notturno sull’affidabilità dell’offerta, né dimostra che tale mancata previsione comporti un aggravio di costi tale da rendere l’offerta insostenibile.

24.2. Quanto all’uso della piattaforma aerea, la lettura della lex specialis di gara non conforta l’affermazione della ricorrente. In primo luogo, l’art. 12.5.2 del capitolato prevede che l’attività di sostituzione/riparazione degli apparati potrà avvenire attraverso l’utilizzo “ di piattaforma aerea o altra attrezzatura necessaria per effettuare l’intervento ”, riconoscendo quindi espressamente che è concesso all’appaltatore l’utilizzo di un sistema in grado di garantire i medesimi standard di sicurezza offerti dalla piattaforma aerea. Peraltro, dall’esame dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (doc. 38, prima parte, produzione della ricorrente), risulta che quest’ultima abbia incluso nella propria offerta la fornitura di piattaforme aeree: a) Piattaforma Socage modello SO-0030 A 314 installata su Renault Trucks RTF 110.35;
b) Piattaforma Oil &
Steel mod. 21.12;
c) Piattaforma Oil &
Steel Scorpion.

25. Con il motivo aggiunto numero 8, la ricorrente sostiene che non sarebbe veritiera la tesi dell’aggiudicataria secondo cui nel primo periodo di vita degli apparecchi la frequenza di guasti sarebbe inferiore a quella del periodo post-garanzia. In particolare, tale affermazione sarebbe smentita dal paragrafo 3.2.1.2 dell’offerta tecnica del RTI Project Automation, in cui si dichiara che “ è ipotizzabile una frequenza di guasto costante modellato dalla curva c.d. a “vasca da bagno ”: secondo tale modello, tuttavia, eccettuato un periodo iniziale in cui i guasti sono più frequenti (tipici del primo periodo di vita del sistema o delle sue componenti, per difetti occulti di fabbricazione, errori di assemblaggio, ecc.), i guasti diminuiscono e rimangono costanti durante la vita utile del prodotto, per poi aumentare con l’usura delle componenti.

Il motivo non è fondato.

La curva “a vasca da bagno” rappresenta un modello matematico astratto per valutare l’affidabilità di un sistema nell'intervallo di misura considerato, cioè la capacità dello stesso di funzionare nelle modalità e per il tempo per il quale è stato progettato. La curva è il risultato finale e “sintetico” dato dalla valutazione di tre curve singolari: quella dei guasti precoci o guasti infantili, dove il tasso di guasto è decrescente con il tempo, quella della vita fisica del prodotto dove il tasso di guasto si mantiene costante rispetto al tempo e, infine, la curva delle usure, in cui il tasso di guasto diviene crescente molto rapidamente.

Da quanto sopra si ricava, dunque, che la probabilità che il guasto si verifichi è massima all’inizio della curva, nella fase di rodaggio del prodotto, mentre il tasso di guasto diminuisce fino a raggiungere il fondo della curva (cioè della “vasca”) nel corso della vita utile, per iniziare a crescere progressivamente con il passare del tempo in ragione dei fattori usuranti. Tali conclusioni non smentiscono la previsione dell’aggiudicataria, in quanto la specifica curva delle usure, utilizzata nell’ambito dei dati ivi applicati ai fini dell’elaborazione del modello generale, dimostra che le esigenze manutentive e di assistenza diventano progressivamente maggiori con il trascorrere del tempo e l’uso delle componenti del sistema.

26. Lamenta, inoltre, la ricorrente che sarebbero stati sottostimati i costi della voce “H” dell’offerta relativi alla “ documentazione tecnica indicata all’art. 11.11 del Capitolato tecnico ” e ai “ corsi di formazione del personale 5T di cui all’art. 11.9 ”, avendo l’aggiudicataria indicato, a tale riguardo, soltanto euro 880,00. Cifra che sarebbe insufficiente per la produzione di molteplici documenti, tra cui il progetto esecutivo, gli “ eventuali aggiornamenti delle installazioni delle porte in ognuno dei varchi ” e i “ disegni as – built di ogni realizzazione ”.

La censura è inammissibile e infondata.

26.1. In primo luogo, la ricorrente non indica in che termini l’eventuale sottovalutazione dei costi di predisposizione dei documenti in questione potrebbe rendere l’offerta insostenibile, tenendo conto che sembra ragionevole trattarsi di cifre ex se non impattanti sull’utile complessivo, né tantomeno indica quale sarebbe la cifra da considerarsi adeguata per detta attività e secondo quali parametri.

In secondo luogo, l’art. 11 del Capitolato contempla una lunga serie di documenti eterogenei, alcuni dei quali devono essere consegnati già in sede di presentazione dell’offerta tecnica e, pertanto, rientrano nei costi che il concorrente sostiene a monte, con la propria struttura organizzativa, ai fini della partecipazione alla gara.

26.2. Quanto agli ulteriori documenti indicati dalla disposizione sopra richiamata, è condivisibile l’affermazione della controinteressata secondo cui taluni di essi – quali, ad esempio, la descrizione del sistema, i decreti di omologazione, il manuale d’uso e di manutenzione del sistema – sono documenti ripetitivi, già preesistenti o da ottimizzare in funzione delle singole procedure di gara. Altri, invece, fanno parte degli atti da predisporre necessariamente in fase di approvazione dei sistemi, antecedente alla presentazione dei medesimi in gara, con la sola necessità di allegare tali documenti all’offerta.

27. Con ulteriore profilo di doglianza sviluppato nell’ambito dello stesso motivo, la ricorrente lamenta la sottostima dell’importo di Euro 500,00 per la voce “ assistenza in garanzia parti di consumo ”, ossia per i ricambi: tale somma, se ripartita per il numero dei 41 varchi, corrisponderebbe a euro 12,20 per ciascun varco nei due anni di garanzia. L’inaffidabilità di tale importo risulterebbe confermata anche dalla circostanza che nell’offerta dell’aggiudicataria sono state previste n. 2 batterie per ciascun varco, per cui, anche ipotizzando un solo cambio al secondo anno, la spesa sarebbe di euro 1.736,76 e non di euro 500,00.

La censura è inammissibile e infondata. Parte ricorrente, infatti, non dimostra che le batterie offerte in gara dall’aggiudicataria siano soggette a usura e debbano essere cambiate al secondo anno di vita. Non vi sono elementi che depongano in tal senso, né alcuna prova che, in relazione alle specifiche caratteristiche del prodotto (e non in astratto), sarebbe sempre necessario procedere alla sostituzione indicata dalla ricorrente.

28. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento alle censure dedotte con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il motivo aggiunto numero 9;
la stazione appaltante dovrà quindi rinnovare il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, esaminando anche i profili evidenziati nella presente sentenza.

29. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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