TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-07-17, n. 201500689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-07-17, n. 201500689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201500689
Data del deposito : 17 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01342/2014 REG.RIC.

N. 00689/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01342/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2014, proposto da:
L S, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento

dell’atto 24.11.2014, n. 81526 della Croce rossa italiana avente ad oggetto annullamento della compensazione dei debiti con gli arretrati contrattuali e recupero delle somme erroneamente corrisposte, nonché di tutti gli atti presupposti e per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 17.12.2014 alla Croce Rossa Italiana e depositato il successivo 18.12.2014 il sig. L S, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, l’atto del dirigente del servizio trattamento economico e giuridico del personale della croce Rossa italiana prot. n. 81526 del 24 novembre 2014 avente ad oggetto comunicazione annullamento dispositivo di compensazione dei debiti con gli arretrati contrattuali e avvio procedimento recupero somme erroneamente erogate.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 1965 c.c. in relazione agli artt. 3 e 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt. 10, 20, 196, 197 e da 1626 al 1760 d.lgs. 15.3.2010 n. 66, violazione dei principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché in materia di risoluzione dei contratti di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di leale collaborazione, del legittimo affidamento, del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione, eccesso di potere per difetto di presupposto, in quanto il provvedimento impugnato violerebbe gli atti di transazione 23 luglio 2003 stipulati tra l’amministrazione e il ricorrente;

2) violazione dell’art. 11 l. 241/90 in relazione agli artt. 3 e 63 d.lgs. 165/01 e degli artt. 10, 20, 196, 197 e da 1626 al 1760 d.lgs. 15.3.2010 n. 66, violazione dei principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché in materia di risoluzione dei contratti di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di leale collaborazione, del legittimo affidamento, del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria, contraddittorietà, sviamento, in quanto l’amministrazione non solo non avrebbe corrisposto alcun indennizzo ma avrebbe eliminato ex abrupto i crediti vantati dal ricorrente facendo riviere esclusivamente la posizione di debito;

3) violazione dell’art. 21 nonies l. 241/90 in relazione agli artt. 3 e 63 d.lgs. 165/01 e degli artt. 10, 20, 196, 197 e da 1626 al 1760 d.lgs. 15.3.2010 n. 66, violazione dei principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché in materia di risoluzione dei contratti di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di leale collaborazione, del legittimo affidamento, del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria, contraddittorietà, sviamento, in quanto il provvedimento essendo intervenuto a distanza di oltre 11 dalla sottoscrizione degli atti transattivi non sarebbe stato emanato in un termine ragionevole;

4) violazione degli artt.7, 8, 9, 10, 11 e 21 nonies l, 241/90 in relazione agli artt. 3 e 63 d.lgs. 165/01 e degli artt. 10, 20, 196, 197 e da 1626 al 1760 d.lgs. 15.3.2010 n. 66, violazione dei principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché in materia di risoluzione dei contratti di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di leale collaborazione, del legittimo affidamento, del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria, contraddittorietà sviamento, in quanto non sarebbe stata data il ricorrente comunicazione di avvio del procedimento;

5) violazione degli artt. 3, 11 e 21 nonies l. 241/90 in relazione agli artt. 3 e 63 d.lgs. 165/01 e degli artt. 10, 20, 196, 197 e da 1626 al 1760 d.lgs. 15.3.2010 n. 66, violazione dei principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché in materia di risoluzione dei contratti di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di leale collaborazione, del legittimo affidamento, del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria, contraddittorietà sviamento, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione;

6) credito del ricorrente l’annullamento della transazione farebbe riviere il credito del ricorrente onde nulla sarebbe dovuto da questo all’amministrazione della Croce rossa italiana;

7) prescrizione del debito, le somme dovute dal ricorrente dal 26 giugno 1994 al 3 dicembre 2002 devono ritenersi prescritte atteso che il provvedimento di recupero è stato emesso in data 4 dicembre 2012.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.

Con ordinanza 9 gennaio 2015 n. 24 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza 19 febbraio 2015 n. 56 sono stati sospesi gli atti di esecuzione posti in essere dall’amministrazione successivamente all’emanazione dell’ordinanza cautelare.

All’udienza pubblica del 4 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

La vicenda si inserisce in un pluriennale contenzioso instauratosi tra la Croce rossa italiana e il personale militare della stessa.

In sintesi estrema può ricordarsi che:

1) a seguito della conseguita idoneità al grado di sottufficiale il ricorrente ebbe ad agire contro l’amministrazione per la corresponsione del relativo trattamento economico;

2) con ordinanza commissariali 17.3.2003 n. 470 e 4.5.2005 n. 227 la Croce Rossa provvide all’inquadramento del personale militare;

3) con successive ordinanze commissariali 17 luglio 2003 nn. 1382, 1383, 1384 furono disposte transazioni con il personale militare in relazione alle pretese dagli stessi vantate in relazione alle qualifiche rivestite;

5) gli atti di transazione vennero stipulati, per quanto riguarda il ricorrente, in data 23 luglio 2003;

6) le ordinanze citate al punto n. 3 furono annullate con ordinanza presidenziale 30 giugno 2008 n. 336;

7) con successiva ordinanze commissariale 2 agosto 2012 n.394 furono annullate le ordinanza 17.3.2003 n. 470 e 4 maggio 2005 n. 227 con conseguente modificazione dell’inquadramento giuridico ed economico del ricorrente e insorgenza di poste di debito a carico del personale stesso;

8) il contenzioso avverso tali ultime delibere, di annullamento dei pregressi inquadramenti fu definito con sentenza

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