TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-02-17, n. 201600186
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N. 00186/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Porcelluzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, alla via Andrea da Bari, n. 35;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3626/13 Tribunale di Trani Sezione Lavoro, del 12.11.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Anna Chiara Porcelluzzi, su delega orale dell'avv. Domenico Porcelluzzi e avv. dello Stato Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con sentenza n. 7416/11, depositata il 12.11.2013, la Sezione lavoro del Tribunale di Trani, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ordinava al Ministero della salute il pagamento della somma di €. 9.016,32, oltre accessori di legge, a titolo di rivalutazione dell’assegno vitalizio di cui alla legge n. 210/1992, nonché la somma complessiva di €. 1.200,00, oltre Iva e CAP, per spese e competenze di causa;quest’ultima da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
La sentenza, ritualmente notificata all’Amministrazione, non essendo stata impugnata, passava in giudicato con apposizione della relativa formula in data 24.1. 2014.
Il Ministero non provvedeva al pagamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, giusta atto depositato in data 10 febbraio 2015, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2015.
2.- Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l'attuazione " delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ".
In questo caso, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ritualmente notificata in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice, è passata in giudicato, come da attestazione posta in calce alla stessa datata 24 gennaio 2014.
Tuttavia, dagli atti di causa, non risulta che l’amministrazione stessa vi abbia dato ottemperanza. Ricorrendo pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda, va di conseguenza dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione –entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione- alla sentenza in epigrafe meglio specificata.
Al Ministero della Salute va, pertanto, ordinato di pagare €. 9016,32 a titolo di rivalutazione dell’assegno di cui alla legge n. 210/1992, nonché €. 1.200,00, oltre IVA e CAP, per spese e competenze del giudizio di cui alla sentenza n. 3626/2013 del Tribunale civile di Trani, in favore –rispettivamente- dell’odierno ricorrente e del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale, dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della serialità dei ricorsi.