TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2018-12-20, n. 201812400
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2018
N. 12400/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07024/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7024 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valerio Publicola, 41;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al servizio di polizia per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198: “-OMISSIS-.”, espresso in data 22.03.2018 dalla Commissione medica - nominata con Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.2.17/F1/18899 del 7 dicembre 2017, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio di polizia dei candidati dei concorsi pubblici, per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del 18 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 40 del 26 maggio 2017 (Doc. A);
- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, nominata con D.M. 333-B/12D.2.17/F1/18899 del 7 dicembre 2017, e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica, mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente (Doc. 1);
- del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione del ricorrente dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;
- del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, ove adottati;
- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;
per la disapplicazione
del d. m. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, co. 2, con rinvio alle ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15,
nonché, per il riconoscimento
del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui