TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-09-03, n. 202400248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-09-03, n. 202400248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400248
Data del deposito : 3 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2024

N. 00248/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Moligean S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

nei confronti

Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bolognano, non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per l''annullamento previa sospensiva e/o idonei provvedimenti cautelari

- dell''atto del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del 12 gennaio 2022, prot. n. 3183 ad oggetto “atto di significazione, intimazione e diffida”;

- dell''atto del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del 27 gennaio 2022, prot. n. 9662 ad oggetto “atto di significazione, intimazione e diffida – riscontro alla Vs del 21 gennaio 2022”;

nonché, per quanto occorrer possa, per l''annullamento in parte qua

- limitatamente all''ultimo cpv., della nota del Ministero della Transizione Ecologica, Ex divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale del 24 gennaio 2022, prot. 7758 ad oggetto “nota ARTA e Sersyes su gestione materiali scavati e nuova base di stoccaggio. Riscontro”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Moligean S.r.l. il 3/4/2024:

Per la declaratoria di nullità ovvero per l''annullamento previa sospensiva della nota del Ministero dell''Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 marzo 2024, prot. n. 0054861, comunicata a mezzo pec in data 22 marzo 2024 di intimazione alla "trasmissione di un cronoprogramma relativo agli interventi di demolizione dei fabbricati"


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Edison S.p.A. e di Ministero Transizione Ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori E' presente solamente l'avvocato di parte ricorrente E L;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

-parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha impugnato i provvedimenti del Ministero del 12 gennaio 2022, prot. n. 3183, e del 27 gennaio 2022, prot. n. 9662: con il primo Moligean è stata diffidata ad adempiere a quanto stabilito nella ordinanza 100 del 2021 di questo Tribunale e alla sentenza 8546 del Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza 11 del 2021 sempre di questo Tribunale;
con il secondo è stata ribadita tale diffida, precisandosi che la ricorrente avrebbe dovuto demolire tutti gli edifici “a prescindere alla loro pericolosità per consentire la bonifica del sedime sottostante”;

- con i motivi aggiunti è stato poi impugnato l’atto del Ministero del 21 marzo 2024, prot. n. 0054861, con il quale è stato ordinato alla ricorrente di provvedere immediatamente all’abbattimento dei fabbricati in questione e alla rimozione dei rifiuti da demolizione presenti sull’area;

- con la sentenza 11 del 2021 il Tribunale adito ha già statuito che “ le questioni poste avverso i provvedimenti ministeriali appaiono superate dall’adozione dell’ordinanza del Comune di Bussi che ha ordinato la demolizione delle parti pericolanti degli edifici presenti sull’area e la rimozione dei rifiuti prodotti da precedenti demolizioni ”;
mentre con la ordinanza cautelare 100 del 2021, si è ribadito (come già affermato nella sentenza 11 del 2021) che la demolizione sarebbe dovuta avvenire sulla base di un progetto condiviso con l’Amministrazione comunale, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità;

- nel presente giudizio, con ordinanza 38 del 2022 (non appellata), si è già rilevato che “- l’inserimento in questa fase già esecutiva del Ministero con un nuovo atto - che prescinde da quando già deciso e quindi si manifesta come espressione di poteri e discrezionalità ormai compressi dalle ricordate statuizioni giurisdizionali - oltre a creare un intricata sovrapposizione di atti che non giova alla celere soluzione della controversia e dello stesso procedimento di bonifica, si pone in netto contrasto con tali decisioni giurisdizionali ”;

-da ultimo, con la sentenza 155 del 2024, il Tribunale, dopo ampia attività di una commissione di Commissari ad acta all’uopo nominati, ha ordinato al Comune di adottare un nuovo ordine di demolizione, nel rispetto di quanto accertato dai medesimi e riportato dettagliatamente nella stessa sentenza, e dunque in quella sede si dovrà fissare un nuovo termine congruo per adempiere;

- appare dunque evidente che i provvedimenti oggi all’esame, adottati dal Ministero in contrasto con quanto deciso in sede giurisdizionale appaiono viziati;

- quelli impugnati con il ricorso introduttivo devono essere annullati perché hanno imposto la totale demolizione degli edifici e interferito con giudizi ancora in itinere, senza attendere l’esito di tutta la vicenda giurisdizionale, poi conclusasi in primo grado con la sentenza 155 del 2024;
tali giudizi, del resto, miravano proprio ad accertare i limiti e termini degli obblighi di demolizione in capo alla odierna ricorrente;
la pubblica amministrazione, anche se diversa dalle parti del giudizio, non può, nella propria istruttoria, non tenere conto della pendenza di procedimenti giurisdizionali che hanno ad oggetto lo stesso bene interesse sulla quale pretenderebbe di incidere, rendendo vana ogni forma di tutela e in ultima analisi la stessa attività giurisdizionale;
gli stessi provvedimenti, in ogni caso, non appaiono più corrispondere alla situazione attuale, in quanto l’attività che Moligean allo stato deve compiere è quella che risulta dalla succitata sentenza 155 del 2024, benchè pur sempre a seguito del riesame imposto al Comune;

- il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti inoltre è anche nullo per contrasto con il giudicato cautelare formatosi nel presente giudizio;

- le spese, compensate integralmente con il Comune di Bolognano, per la restante parte seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

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