TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2014-05-06, n. 201404685

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2014-05-06, n. 201404685
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404685
Data del deposito : 6 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12892/2013 REG.RIC.

N. 04685/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12892/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12892 del 2013, proposto dalla società Freedom Logistic S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R G e G M, con domicilio eletto presso l’Avv. R G in Roma, V.le Ippocrate, 92;

contro

l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - INVITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S G, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via della Giuliana, 37;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della deliberazione di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del D.Lgs. n. 185 del 2000 per un progetto nel settore della logistica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Invitalia Spa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare;

PREMESSO che Freedom Logistic s.n.c. impugna la deliberazione di INVITALIA – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – S.p.a., adottata in data 29.7.2013 e comunicata con nota prot. n. 18456 datata 29.8.2013, di revoca delle agevolazioni finanziarie già concesse alla suddetta società con delibera del 20.9.2011 e regolate con apposito contratto “inter partes” del 13.10.2011, al fine di incentivare il progetto imprenditoriale presentato dall’istante ed avente ad oggetto l’attività di “servizi logistici alle imprese” , nel quadro degli incentivi alla microimpresa di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 185 del 21 aprile 2000 (cfr. in particolare artt. 19 e 20);

CHE, conformemente alle previsioni di legge, l’agevolazione è complessivamente consistita nell’attribuzione di un contributo in conto capitale, a “fondo perduto”, per l’ammontare di Euro 52.604,51, nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato di Euro 62.604,52 e di un ulteriore contributo in conto gestione per Euro 10.000,00, anch’esso a fondo perduto;

RILEVATO che il menzionato provvedimento di “revoca” si fonda sulla seguente motivazione: “superamento del limite massimo degli investimenti ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 185 del 2000”;

CONSIDERATO che il riferimento all’art. 18 cit. risulta essere frutto di un mero refuso, in quanto questo articolo è collocato nel capo I del Titolo II del citato D.Lgs., dedicato alla disciplina degli incentivi al lavoro autonomo, mentre il limite quantitativo agli investimenti incentivabili relativi alla microimpresa (tale è certamente la società ricorrente) è invece fissato testualmente dall’art. 20 comma 2, lett. a) in Lire 250.000.000 corrispondenti ad Euro 129.114,00;

CONSIDERATO, più specificamente, che, secondo INVITALIA, nel corso di un sopralluogo eseguito nel dicembre 2012, è stata rilevata la presenza presso la sede aziendale di attrezzature per un ammontare di circa Euro 92.000 (più Iva), acquistate dalla ricorrente con mezzi propri, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni (29.9.2010), attrezzature ulteriori rispetto a quelle indicate nel progetto finanziato, il valore delle quali, sommato all’incentivo poi erogato (Euro 112.714,57), ha determinato il superamento del limite massimo di cui all’art. 20 cit.;

CONSIDERATO che la società ricorrente, ai fini dell’annullamento del provvedimento impugnato, svolge quattro articolati motivi di ricorso nei quali (ad eccezione del motivo sub 2) dove si lamenta la violazione degli artt. 7 e ss. L. 241 del 1990) si contesta in sostanza il carattere immotivato, illegittimo ed infondato del provvedimento, in quanto né le disposizioni sopra menzionate né altre previsioni del D.Lgs. 185 / 2000 sanzionano con la revoca ovvero con la decadenza dalla misura di agevolazione concessa, il superamento, mediante impiego di risorse proprie, del limite di investimento incentivabile;

CONSIDERATO che INVITALIA eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso;

CONSIDERATA in via pregiudiziale, ed in accoglimento della specifica eccezione sul punto sollevata, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito;

CONSIDERATO, infatti, che nel caso in esame il termine “revoca” non è impiegato in modo tecnicamente appropriato e conforme al paradigma di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241 del 1990, in quanto è evidente che l’ente resistente non svolge una nuova valutazione di opportunità dell’interesse pubblico né della situazione di fatto inizialmente considerata ai fini della concessione degli incentivi economici ma considera, invece, condotte successive poste in essere dal soggetto beneficiato, che avrebbe travalicato il parametro quantitativo di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 185 / 2000;

CONSIDERATO che, per giurisprudenza ormai costante (cfr. “ex multis” Cons. Stato Sez. IV, 15.11.2004, n. 7384;
Cass. Civ. Sez. Un., 7.5.2002, n. 6489), in materia di sovvenzioni da parte della p.A. la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume la consistenza del diritto soggettivo ove insorga controversia relativa alla pretesa del privato alla conservazione della somma percepita, nei confronti della contraria posizione assunta dalla p.A., attraverso provvedimenti che possono assumere eterogenee definizioni (quali revoca, decadenza, risoluzione ecc.) ma che sono comunque emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolare: in tali ipotesi l’ente pubblico non svolge una ponderazione tra interesse pubblico e privato, come nella fase anteriore del procedimento valutativo diretto alla concessione del beneficio, ma verifica piuttosto il puntuale rispetto, da parte dell’impresa sovvenzionata, delle prescrizioni derivanti dalla legge di riferimento ovvero dal contratto che regola la fase esecutiva successiva all’erogazione del beneficio;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la verifica effettuata dall’ente resistente non solo si colloca cronologicamente in un momento successivo alla erogazione degli incentivi (peraltro quasi integralmente fruiti dall’impresa), momento in cui la società istante deve considerarsi ormai titolare di un diritto soggettivo al pagamento delle somme non ancora corrisposte ovvero alla conservazione di quelle già ottenute, ma contiene in sé la contestazione di un inadempimento rispetto a quanto statuito da una prescrizione di legge, avvenuto successivamente alla presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio: pertanto, al di là dell’imprecisione nel “nomen juris” utilizzato (“revoca” ), nel caso in esame l’atto di ritiro del finanziamento già concesso adduce a propria giustificazione l’inadempimento, da parte del soggetto sovvenzionato, di obblighi impostigli dalla legge e deve, pertanto, qualificarsi come atto privo di discrezionalità, meramente applicativo della legge e, in definitiva, di natura non autoritativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2542 del 3.5.2012): esso, in effetti, non è riconducibile all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241 del 1990, in quanto non è posta in discussione la legittimità dell’originario provvedimento di attribuzione del contributo (in realtà concesso nel pieno rispetto dei presupposti di legge, pacificamente sussistenti al momento di presentazione dell’istanza);
tantomeno esso è avvicinabile al modello della revoca amministrativa ex art. 21 quinquies L. 241 del 1990, in quanto l’atto impugnato pretende di fondarsi su un preciso divieto legale non osservato dall’impresa e non certo su nuove valutazioni circa l’opportunità, al fine dell’adeguata cura dell’interesse pubblico, dell’originario provvedimento di ammissione;

CONSIDERATO che le argomentazioni che precedono trovano pieno supporto nella recentissima sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 29.1.2014, la quale ha ritenuto “di dover confermare il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776;
Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710;
Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150;
Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867;
Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806;
Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896;
Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:(………)- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776);
- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710;
Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17)”.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto precede, ai sensi degli artt. 9, 11 e 35 comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 104 / 2010 va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;

RITENUTO di liquidare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza;

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