TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2017-06-22, n. 201700153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2017-06-22, n. 201700153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201700153
Data del deposito : 22 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2017

N. 00340/2017 REG.RIC.

N. 00153/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00340/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 340 del 2017, proposto da:


G D T, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, da intendersi domiciliato ai fini del presente giudizio presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina;


contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D P, da intendersi domiciliato ai fini del presente giudizio presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di annullamento in autotutela da parte del Comune di Gaeta della CILA tardiva inoltrata ai sensi dell'art 6 del D.P.R. in atti prot. 33399 del 22.06.2016 presentata dal Sig. Di Tucci Giovanni, notificato il 18.02.2017, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza mediante richiesta di accesso agli atti amministrativi del 03.03.2017;

nonché di ogni atto anteriore e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, che da un sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non appare sprovvisto di “fumus boni iuris” posto che la realizzazione del piano ammezzato, da cui scaturisce l’inosservanza dei limiti di altezza interna, è stata sanata dallo stesso Comune;

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