TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-05-12, n. 202205926
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Testo completo
Pubblicato il 12/05/2022
N. 05926/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10412/2021 REG.RIC.
N. 09519/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10412 del 2021, proposto da
S A, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Madama, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati I G B e M T D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 9519 del 2021, proposto da
G Fzoiu, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Madama, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati I G B e M T D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari,
quanto al ricorso n. 10412 del 2021:
del provvedimento del Comune di Castel Madama – settore II prot. n. 10140 del 07.07.2021, recante « dichiarazione di acquisizione opere abusive in località Monitola, via delle fontanelle snc su immobile in catasto al foglio 19 p.lla 46 », notificato all'odierna ricorrente in data 9.07.2021, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento al provvedimento del Comune di Castel Madama – settore II, avente protocollo e data ignoti, portante il rigetto dell'istanza di condono edilizio per l'immobile sito in Castel Madama, località Monitola, via delle Fontanelle snc;.
quanto al ricorso n. 9519 del 2021:
del provvedimento del Comune di Castel Madama – settore II prot. n. 10140 del 07.07.2021, recante « dichiarazione di acquisizione opere abusive in località Monitola, via delle Fontanelle snc, su immobile in catasto al foglio 19 p.lla 46 », notificato al ricorrente in data 9.07.2021, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento al provvedimento del Comune di Castel Madama – settore II, asseritamente notificato all'odierno ricorrente in data 3.06.2021 e avente protocollo e data ignoti, portante il rigetto dell'istanza di condono edilizio per l'immobile sito in Castel Madama, località Monitola, via delle Fontanelle snc, atto quest'ultimo soltanto citato nella dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale ma non altrimenti conosciuto né mai notificato all'odierno ricorrente, nonché, ancora, di ogni eventuale ulteriore determinazione, ancorché non conosciuta e/o tacita, recante il rigetto sulle istanze di condono edilizio prot. n. 1706 del 07.03.1986 e prot. n. 2119 dell'11.03.2004;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Madama;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune di Castale Madama, accertata la parziale inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 81/04 del 14.05.2004, notificata a F Ghoerge e F Sterica in relazione ad opere abusive realizzate su terreno ubicato in Zona agricola (E/a) del vigente P.R.G. e vincolato ai fini idrogeologici ai sensi del R.D. n. 3267/23 (oltre che soggetto a vincolo sismico ex L. n. 64/1974), dichiarava l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale degli immobili abusivamente realizzati (unitamente alla rispettiva area di sedime), medio tempore compravenduti alla Sig.ra A Simona (moglie di F G), oltre ad ingiungere ai Sig.ri F il pagamento della sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
Il provvedimento de quo era notificato, per quanto interessa nella presente sede processuale, sia a F G, in qualità di destinatario della citata ordinanza n. 81/04, sia alla moglie Sig.ra A Simona in qualità di proprietaria attuale degli immobili abusivi.
2. Ambedue i coniugi hanno proposto separati ricorsi, pendenti sub R.G. n. 9519/2021 e 10412/2021 (entrambi tempestivamente notificati e depositati), con i quali deducono plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando rispettivamente: i) quanto al Sig. F, l’illegittimità del provvedimento acquisitivo (e della sanzione con il medesimo irrogata) in ragione della mancata preventiva definizione del condono edilizio avente ad oggetto gli stessi immobili abusivi (chiesto con istanza prot. n. 2119/2004), non essendo stato mai notificato il relativo diniego, nonché ancora l’illegittimità dell’atto emanato in data 3.06.2021 (evocato in motivazione ma non conosciuto dal ricorrente), con cui il Comune aveva comunicato l’improcedibilità della sanatoria per esistenza di un vincolo idrogeologico, oltre alla mancanza di un’esatta individuazione delle opere oggetto di trasferimento e del preventivo frazionamento catastale; ii) quanto alla Sig.ra A, l’illegittimità del provvedimento acquisitivo adottato nei suoi confronti, non essendo la stessa responsabile dell’abuso, la perdurante pendenza del procedimento di condono e ancora la mancata esatta individuazione delle opere oggetto di trasferimento, l’omessa indicazione delle modalità di calcolo dell’area di sedime e la mancata effettuazione del preventivo frazionamento catastale dell’area da acquisire.
3. Il Comune si è costituito in entrambi i giudizi, eccependo: i) l’inammissibilità del ricorso proposto dal Sig. F per difetto di interesse, poiché non più proprietario dell’immobile, oltre che per decorso dei termini di legge per l’impugnazione del diniego di condono, nonché comunque l’infondatezza del gravame in punto di merito; ii) quanto al ricorso della Sig.ra A, l’infondatezza di tutte le censure dedotte.
4. Con ordinanza n. 5901/2021 del 27.10.2021 questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta dal Sig. F, mentre con la successiva ordinanza n. 6405/2021 del 17.11.2021 è stata accolta parzialmente quella proposta dalla Sig.ra A.
5. Nel giudizio sub R.G. n. 9519/2021 entrambe le parti hanno depositato memorie e il ricorrente memoria di replica, mentre nel giudizio sub 10412/2021 la sola ricorrente ha presentato memorie.
6. In occasione dell’udienza pubblica del 12 aprile 2022 entrambi i ricorsi sono trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi pendenti sub R.G. n. 9519/2021 e n. 10412/2021, in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento.
2. Al fine di meglio comprendere la portata delle censure dedotte, nonché delle eccezioni sollevate dalla difesa comunale, giova brevemente ricostruire i fatti di causa, per come descritti dalle parti e ricostruibili sulla scorta della documentazione versata in atti.
In data 7 marzo 1986 veniva acquisita dal Comune di Castel Madama, con prot. n. 1706, istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985 relativamente all’immobile ubicato al Foglio n. 19, p.lla 46, con cui l’allora proprietario Sig. T O chiedeva la regolarizzazione “ di circa mq 60,00 di superficie utile abitabile al piano terra ” (in tal senso cfr. la parte motiva del provvedimento acquisitivo oggi impugnato, avendo i ricorrenti versato in atti soltanto un estratto dell’istanza di condono).
A seguito di sopralluogo eseguito in data 3.03.2004 (le cui risultanze erano trasfuse nel verbale dell’11.03.2004), l’Amministrazione comunale accertava la realizzazione di opere in assenza dei necessari titoli abilitativi: in particolare, oltre alla porzione ubicata al piano terra, oggetto della menzionata istanza di condono e articolata in due vani contrassegnati nella planimetria allegata al verbale di sopralluogo con i numeri 1 e 2, appurava l’avvenuta realizzazione di un ulteriore porzione (sempre al piano terra) articolata in due vani, ivi contraddistinti con i numeri 3 e 4 e di dimensioni pari rispettivamente a 26 mq e 21,50 mq circa, oltre che un primo piano di circa 88,39 mq, nonché ancora due baracche (contrassegnate con le lettere “A” e “B”, delle dimensioni rispettivamente di 37,80 e 20 mq circa).
Successivamente, con istanza presentata dai Sig.ri F e acquisita al prot. n. 2119 dell’11.03.2004 (anch’essa non presente in atti ma richiamata sia nella motivazione del gravato provvedimento di acquisizione, sia nella nota prot. n. 8234 del 3.06.2021), veniva chiesta la sanatoria per “ ampliamento di fabbricato al piano terra e sopraelevazione ” con riferimento al medesimo immobile.
In data 24.05.2004 il Comune, senza aver previamente provveduto alla definizione di tale seconda domanda di condono, notificava ai Sig.ri F G e Sterica l’ordinanza n. 81/04 del 14.05.2004, con la quale ingiungeva la sospensione dei lavori, con demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, per opere realizzate in assenza di permesso di costruire e/o d.i.a. consistenti in “ immobile al piano terra costituito da quattro ambienti più il locale w.c. per complessivi mq 98,00 circa. Piano primo di mq 88,00 circa; n. 2 baracche in lamiera una di mq 37,80 e l’altra di mq 19,90 ”.
L’ordinanza non è stata mai impugnata.
Il Comune, a seguito delle note ricevute in data 12.01.2011 e 16.02.2011, con le quali la Sig.ra F Sterica comunicava rispettivamente l’avvio e la fine dei lavori