TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-12-29, n. 202113586
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 29/12/2021
N. 13586/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09987/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9987 del 2012, proposto da
ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti N J e M G che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Alessia Serino, Dario Adolfo Maria Zamboni, Sabrina Scarcello e Marina Binda che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
per l'annullamento
del provvedimento n. 3436/12 prot. n. 14-12-012826 del 19/09/12 con cui l’Isvap ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, ivi indicata, per la violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 e dell'art. 8 d.p.r. n. 254/06 riferita ai termini per la formulazione dell’offerta o di diniego di offerta al danneggiato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Isvap;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il dott. M F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19/11/12 e depositato il 28/11/12 la Admiral Insurance Company Limited ha impugnato il provvedimento n. 3436/12 prot. n. 14-12-012826 del 19/09/12 con cui l’Isvap ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, ivi indicata, per la violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 e dell'art. 8 d.p.r. n. 254/06 relativa ai termini per la formulazione dell’offerta o di diniego di offerta al danneggiato.
L’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, succeduto all’Isvap, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19/12/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 23/11/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Admiral Insurance Company Limited impugna il provvedimento n. 3436/12 prot. n. 14-12-012826 del 19/09/12 con cui l’Isvap ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, ivi indicata, per la violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 e 8 d.p.r. n. 254/06 in riferimento ai termini per la formulazione dell’offerta o di diniego di offerta al danneggiato.
Con la prima censura la ricorrente prospetta la nullità e l’inesistenza della notificazione del provvedimento impugnato che sarebbe stato notificato ad Eui Limited, rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri di Admiral, anziché direttamente ad Admiral presso la sua sede legale, come sarebbe staro necessario.
Il motivo è inaccoglibile in quanto l’eventuale vizio della notificazione, afferendo ad una formalità estrinseca al perfezionamento dell’atto impugnato, è inidoneo ad influire sulla legittimità dell’atto stesso e, quindi, a determinarne l’annullamento giurisdizionale.
Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 193 d.lgs. n. 209/05 in quanto l’Isvap avrebbe potuto applicare una sanzione, nei suoi confronti, solo dopo avere informato l’autorità di vigilanza del Paese di origine e solo in caso di carenza o insufficienza dei provvedimenti adottati da quest’ultima nei confronti della compagnia.
Il motivo è infondato.
Secondo l’art. 193 d. lgs. n. 209/05:
“ 1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 16
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.”.
Come correttamente dedotto dall’Ivass nella memoria difensiva, l’art. 193 d. lgs. n. 209/05 prevede, in riferimento alle imprese comunitarie, un coinvolgimento dello Stato di origine, solo allorché si tratta di adottare, nell’ambito del potere di vigilanza dell’Ivass, misure che incidano sull’operatività dell’impresa stessa (commi 2 – 4) mentre l’applicazione della sanzione pecuniaria è, invece, svincolata da ogni adempimento partecipativo allo Stato di origine non potendosi, a pena della violazione dei principi comunitari e costituzionali di uguaglianza e concorrenza, prevedere un regime differenziato di applicazione delle sanzioni per le imprese comunitarie ed italiane;a riprova di ciò, il comma 5 dell’art. 193 d. lgs. n. 209/05 non menziona, a tal fine, alcun coinvolgimento dello Stato di origine e ciò a differenza di quanto previsto nei commi precedenti.
Ne consegue che il coinvolgimento dello Stato di origine non è previsto dall’art. 193 d. lgs. n. 209/05 nelle ipotesi, quali quella oggetto di causa, in cui viene in rilievo l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Con la terza e la quarta censura, tra loro connesse, la ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere, violazione del principio di buon andamento e violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 in quanto nella fattispecie i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione del diniego della stessa, a fronte della richiesta di risarcimento pervenuta l’08/03/10, sarebbero stati sospesi dalla richiesta d’integrazione istruttoria spedita il 24/03/10 che, per mero errore materiale, recherebbe la data del 05/01/10, addirittura antecedente al giorno di accadimento del sinistro, ovvero il 26/01/10, il che renderebbe tale errore evidente ed agevolmente riconoscibile.
La circostanza in esame avrebbe imposto all’Isvap un supplemento d’istruttoria, in osservanza dei principi del giusto procedimento e di buon andamento, tanto più che lo stesso provvedimento impugnato avrebbe espressamente valorizzato la richiesta istruttoria del 05/01/10 ai fini della graduazione della sanzione applicabile;ne consegue che nella fattispecie la sanzione sarebbe stata emessa in difetto dei presupposti richiesti dagli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05.
I motivi sono fondati.
Dagli atti risulta che, a fronte della richiesta di risarcimento della danneggiata datata 02/03/10, pervenuta l’08/03/10 e relativa ad un sinistro avvenuto il 26/01/10 (circostanza, quest’ultima, non contestata e, comunque, desumibile dal modello di constatazione amichevole del sinistro e dalla certificazione medica trasmessa dalla danneggiata), la Eui Limited, che gestisce in Italia i sinistri per conto della ricorrente, ha formulato una richiesta d’integrazione istruttoria relativa alla produzione dei documenti ivi indicati.
Tale richiesta d’integrazione reca nell’intestazione la data del 05/01/10 ma il riferimento in questione è sicuramente frutto di un errore materiale, probabilmente conseguente all’uso di modelli già predisposti in relazione a precedenti fattispecie (come prospetta parte ricorrente), come è desumibile dal fatto che tale data è antecedente a quella di accadimento del sinistro, pacificamente avvenuto il 26/01/10, data, quest’ultima, indicata nella stessa richiesta d’integrazione istruttoria.
Dalla documentazione trasmessa da parte ricorrente emerge che la richiesta d’integrazione è stata spedita il 24/03/10 ed è pervenuta al destinatario entro il mese di marzo 2010 (il giorno indicato nell’avviso di ricevimento non è compiutamente leggibile) e, quindi, entro il termine prescritto dall’art. 7 D.P.R. n. 254/06;in proposito le contestazioni dell’Ivass non risultano di natura tale da inficiare le risultanze documentali predette.
In ogni caso, la data della notifica della richiesta d’integrazione istruttoria non assume significativa rilevanza ai fini della decisione a fronte della totale mancata valutazione, da parte dell’Isvap, di tale richiesta d’integrazione in relazione alla stessa integrazione dell’illecito contestato in merito alla quale va rilevato che, secondo il d. lgs. n. 209/05, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie:
- “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139…
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime ” (art. 149);
- “ 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:…
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno” (art. 150).
Il D.P.R. n. 254/06, emanato in attuazione dell’art. 150 d. lgs. n. 209/05, stabilisce, poi, che:
“ 1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti” (art. 7);
- “ 1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni… ” (art. 8).
Le disposizioni in esame attribuiscono alla richiesta istruttoria formulata dalla compagnia assicuratrice l’effetto di sospendere i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione del diniego di risarcimento e, quindi, un effetto potenzialmente ostativo ai fini dell’integrazione dell’illecito.
Ne consegue che l’Isvap, in ossequio ai principi di buon andamento e giusto procedimento indicati nel gravame, avrebbe dovuto effettuare un approfondimento istruttorio circa la corretta data di trasmissione della richiesta istruttoria, approfondimento nella fattispecie vieppiù necessario alla luce del carattere palese dell’errore materiale che caratterizza la data di redazione della richiesta istruttoria antecedente alla stessa data di accadimento del sinistro.
Il provvedimento impugnato, sul punto non privo di profili d’illogicità, ha espressamente preso in considerazione la richiesta d’integrazione istruttoria, formulata dalla ricorrente, ai soli fini della graduazione della sanzione sul presupposto, ivi espressamente esplicitato, “che già in data 5 gennaio 2010 la società ha trasmesso al danneggiato motivata richiesta integrativa, ancor prima di ricevere l’istanza di danno”.
Premesso che, anche a seguire la ricostruzione dell’Isvap, non è agevole comprendere come una richiesta d’integrazione istruttoria possa essere formulata ancor prima dell’istanza di risarcimento formulata dal danneggiato, in realtà l’Istituto, così facendo, non si è accorto del fatto che la data della richiesta d’integrazione istruttoria, da esso considerata (ovvero il 05/01/10), è antecedente allo stesso accadimento del sinistro il che avrebbe imposto all’ente di effettuare approfondimenti in proposito.
Né, in senso ostativo alla fondatezza della censura, assume significativa rilevanza la condotta tenuta dalla ricorrente la quale effettivamente nel corso del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione non ha mai segnalato l’errore materiale della data indicata nella richiesta d’integrazione istruttoria.
In proposito, il Tribunale non intende disconoscere il principio, più volte affermato in sede giurisdizionale e richiamato dall’ente resistente nella memoria conclusionale depositata il 05/11/21, secondo cui la legittimità della sanzione deve essere valutata alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento e non già anche di quelli ostesi in sede giurisdizionale.
Però, proprio la valorizzazione di tale principio, in riferimento all’evidenza dell’errore materiale relativo alla data della richiesta d’integrazione istruttoria, avrebbe imposto all’Isvap di effettuare approfondimenti in ordine alla circostanza in esame ai fini della valutazione degli elementi essenziali per l’integrazione dell’illecito, valutazione non effettuata in sede procedimentale ed in relazione alla quale non assumono significativa rilevanza le deduzioni difensive dell’ente resistente in ordine ad una pretesa inidoneità di tale integrazione ai fini dell’esclusione dell’illecito stesso, prospettata per la prima volta in sede giurisdizionale e, per di più, sul non condivisibile presupposto per cui la richiesta d’integrazione sia stata effettuata prima dell’istanza risarcitoria del danneggiato.
La fondatezza della terza e della quarta censura comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Ivass riterrà di adottare in sede di riedizione del procedimento.
La particolarità fattuale della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;