TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-12-29, n. 202113586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-12-29, n. 202113586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113586
Data del deposito : 29 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2021

N. 13586/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09987/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9987 del 2012, proposto da
ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti N J e M G che la rappresentano e difendono nel presente giudizio



contro

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Alessia Serino, Dario Adolfo Maria Zamboni, Sabrina Scarcello e Marina Binda che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio



per l'annullamento

del provvedimento n. 3436/12 prot. n. 14-12-012826 del 19/09/12 con cui l’Isvap ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, ivi indicata, per la violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 e dell'art. 8 d.p.r. n. 254/06 riferita ai termini per la formulazione dell’offerta o di diniego di offerta al danneggiato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Isvap;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 19/11/12 e depositato il 28/11/12 la Admiral Insurance Company Limited ha impugnato il provvedimento n. 3436/12 prot. n. 14-12-012826 del 19/09/12 con cui l’Isvap ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, ivi indicata, per la violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 e dell'art. 8 d.p.r. n. 254/06 relativa ai termini per la formulazione dell’offerta o di diniego di offerta al danneggiato.

L’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, succeduto all’Isvap, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19/12/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23/11/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La Admiral Insurance Company Limited impugna il provvedimento n. 3436/12 prot. n. 14-12-012826 del 19/09/12 con cui l’Isvap ha ordinato alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, ivi indicata, per la violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. n. 209/05 e 8 d.p.r. n. 254/06 in riferimento ai termini per la formulazione dell’offerta o di diniego di offerta al danneggiato.

Con la prima censura la ricorrente prospetta la nullità e l’inesistenza della notificazione del provvedimento impugnato che sarebbe stato notificato ad Eui Limited, rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri di Admiral, anziché direttamente ad Admiral presso la sua sede legale, come sarebbe staro necessario.

Il motivo è inaccoglibile in quanto l’eventuale vizio della notificazione, afferendo ad una formalità estrinseca al perfezionamento dell’atto impugnato, è inidoneo ad influire sulla legittimità dell’atto stesso e, quindi, a determinarne l’annullamento giurisdizionale.

Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 193 d.lgs. n. 209/05 in quanto l’Isvap avrebbe potuto applicare una sanzione, nei suoi confronti, solo dopo avere informato l’autorità di vigilanza del Paese di origine e solo in caso di carenza o insufficienza dei provvedimenti adottati da quest’ultima nei confronti della compagnia.

Il motivo è infondato.

Secondo l’art. 193 d. lgs. n. 209/05:

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP può adottare nei

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