TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-05-13, n. 202101188
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Testo completo
Pubblicato il 13/05/2021
N. 01188/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
1. della determinazione n. -OMISSIS-del 07/02/2020, notificata in data 13 marzo 2020, emessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, con la quale si è statuita la “cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare” a carico del Carabiniere – in prolungamento della ferma – -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 951, comma 1 e 1357, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per l'effetto, il predetto cessa dal rapporto di servizio e viene collocato in congedo illimitato ai sensi dell'art. 952 commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 66 del 2010” (All. 1);
2. del giudizio della Commissione di Disciplina che, nella seduta del 24 gennaio 2020, ha dichiarato il ricorrente “non meritevole di permanere in ferma”;
3. di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza di merito del 5 maggio 2021, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 ed al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. G Z e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’esponente, arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri (CC) nel 2014, prestava servizio in varie Stazioni, ultima quella di -OMISSIS-, nell’ambito del Comando Legione Lombardia.
A seguito di rinvio a giudizio da parte della -OMISSIS- il Tribunale della stessa città lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di multa per il reato di minaccia aggravata (art. 612 del codice penale).
La sentenza penale passava in giudicato e l’Amministrazione avviava nei confronti del sig. -OMISSIS-un procedimento disciplinare, che si concludeva con il provvedimento del 7.2.2020 del Comando Generale dell’Arma, il quale disponeva la cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare, con conseguente collocamento in congedo illimitato.
Contro la determinazione suindicata era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva, affidato a tre distinti motivi.
Con decreto del Presidente di questa Sezione n. -OMISSIS-era rigettata la domanda di misure cautelari monocratiche ex art. 56 del c.p.a. contenuta nel ricorso.
Si costituiva poi in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale adito e concludendo in ogni modo per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza nel merito del gravame.
In esito all’udienza in camera di consiglio del 17.6.2020 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-.
L’ordinanza di primo grado era appellata, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione IV n. -OMISSIS-, respingeva l’impugnazione cautelare.
Alla successiva udienza davanti al TAR Lombardia del 5.5.2021 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve rigettarsi l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, che reputa competente nella