TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-03-21, n. 202200179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-03-21, n. 202200179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200179
Data del deposito : 21 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2022

N. 00179/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00493/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 493 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e M C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M, in Ancona, viale della Vittoria 27;

contro

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C D, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale, in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;

Provincia di Ancona - Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, U.O. Valutazioni Ambientali, Provincia di Ancona - U.O. Pareri Tecnici Urbanistici ed Edilizi dei Procedimenti Intersettoriali, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Provincia di Ancona - Area Tutela e Valorizzazione Dell’Ambiente, Rifiuti, Suolo - U.O. Gestione Rifiuti, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Marche, Regione Marche, Regione Marche - PF Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio, Comune di Ostra, Comune di Trecastelli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della determinazione del Dirigente del Settore IV – Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – U.O. Valutazioni Ambientali della Provincia di Ancona n. 933 del 12.07.2021 recante ad oggetto: “Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. - 4 l.r. 11/2019 (screening). Comune di Ostra - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 dell'autorizzazione per impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in via dell'industria, zona industriale ZIPA, località Casine - Proponente: C srl. Assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale” e allegata istruttoria tecnica, trasmessa a C in data 14/07/2021 a mezzo PEC;

2) della nota prot. 24076 del 16.06.2021 della Provincia di Ancona, Area Governo del Territorio – UO Pareri Tecnici urbanistici ed edilizi dei procedimenti intersettoriali, recante contributo istruttorio nel procedimento di screening VIA, riportato in ampi stralci nella istruttoria tecnica allegata alla Determina provinciale ma non trasmesso alla ricorrente;

3) di ogni atto, parere, contributo, provvedimento comunque denominato connesso e/o collegato ai provvedimenti sopra richiamati ed emesso nel corso del procedimento, anche se non noto alla ricorrente e/o non espressamente menzionati negli atti e provvedimenti richiamati nei precedenti punti, ivi inclusi: a) la nota prot. n. 7440 del 12.02.2021 della Provincia di Ancona;
b) la nota prot. n. 9698 del 1.03.2021 della Provincia di Ancona;
c) la nota prot. n. 11701 del 19.03.2021 della Provincia di Ancona;
d) la nota prot. n. 14340 del 8.04.2021 della Provincia di Ancona;
e) la nota prot. n. 14781 del 13.04.2021 della Provincia di Ancona;
f) nota prot. n. 27928 del 14.07.2021 della Provincia di Ancona di trasmissione della Determina n. 933 del 12.07.2021;
g) nota prot. n. 88431 del 20.05.2021 di

ASUR

Marche;
h) nota prot. n. 17477 del 27.05.2021 di ARPAM;
i) Certificato di Assetto Territoriale rilasciato dal Comune di Ostra prot. n. 5681 del 08.06.2021;
l) nota prot. n. 21057 del 24.05.2021 dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo – UO Gestione dei rifiuti della Provincia di Ancona;
m) comunicazione prot. n. 40827 del 4.11.2019 della Provincia di Ancona;
n) Nota Tecnica 404.1 e relativa lettera di trasmissione nota prot. n. 40827 del 4.11.2019 della Provincia di Ancona;
o) nota prot. n. 36894 del 5.10.2021 della Provincia di Ancona, atti qui tutti pure impugnati per quanto di ragione, anche se non noti o non espressamente richiamati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 dicembre 2021:

1) della nota prot. n. 2021/37840 del 12/10/2021 della Provincia di Ancona, recante ad oggetto “ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - ART. 4 L.R. 11/2019 – MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 DELL'AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN VIA DELL'INDUSTRIA, ZONA INDUSTRIALE ZIPA, LOCALITÀ CASINE – PROPONENTE: CAVALLARI SRL – COMUNE DI OSTRA. RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 36348 DEL 30.09.2021”, trasmessa ai legali del ricorrente a mezzo PEC in data 12.10.2021;

2) di ogni atto, parere, contributo, provvedimento comunque denominato connesso e/o collegato ai provvedimenti impugnati in questa sede e con il ricorso introduttivo, ivi incluse le note prot. 38053 del 14.10.2021 e prot. n. 39511 del 27.10.2021 della Provincia di Ancona di evasione della istanza di accesso agli atti di C srl, inclusi tutti gli allegati alla PEC di trasmissione, atti qui tutti pure impugnati per quanto di ragione, anche se non noti o non espressamente richiamati,

nonché di tutti gli atti e provvedimenti già oggetto del ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La ditta C S.r.l., nel ricorso introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti, espone quanto segue.



1.1. Essa ricorrente è un’azienda che da anni opera nel settore del trattamento dei rifiuti. Nel Comune di Ostra, zona industriale ZIPA, è situato uno dei suoi stabilimenti, in cui l’azienda è autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’autorizzazione è stata rinnovata fino al 2027 con determina della Provincia di Ancona n. 161 del 7 febbraio 2017.

Nel settembre 2019 la ditta aveva avviato un procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006 in relazione ad un progetto di modifica non sostanziale dell’autorizzazione, conclusosi con la nota tecnica trasmessa con il foglio prot. n. 40827 del 4 novembre 2019, con cui la competente Provincia di Ancona segnalava la necessità di assoggettare il progetto a screening di V.I.A., allo scopo di approfondire una serie di aspetti ritenuti sensibili sotto il profilo ambientale.

C presentava una prima istanza di screening a febbraio 2021, seguita dalla nota provinciale n. 7440 del 12 febbraio 2021, recante la richiesta di integrazioni documentali, e da una seconda nota prot. n. 9698 del 1° marzo 2021, con cui si disponeva l’archiviazione del procedimento per inutile decorso del termine assegnato alla ditta per le integrazioni.



1.2. In data 10 marzo 2021 la società ha presentato una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il suddetto progetto. Con note prot. n. 11701 del 19 marzo 2021 e prot. n. 14340 dell’8 aprile 2021 la Provincia ha chiesto ulteriori integrazioni, fornite da C S.r.l. con nota inviata il 2 aprile 2021 e con il deposito dello Studio Preliminare Ambientale aggiornato.

In tale ultima documentazione è stato individuato l’oggetto della istanza di modifica non sostanziale, che consiste in un aumento dei quantitativi annui dei rifiuti trattati (operazioni di recupero R3-R4-R5) inferiore al 30% della potenzialità autorizzata in sede di screening di V.I.A. effettuato nel 2012, passandosi da 67.880 tonnellate/anno a 88.200 tonnellate/anno, senza modifiche alle strutture né alla capacità di trattamento e stoccaggio giornaliera.

Con nota prot. 14781 del 13 aprile 2021 la Provincia di Ancona ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e richiesto i contributi istruttori a tutte le amministrazioni che ha ritenuto di coinvolgere nel procedimento. Nella determinazione impugnata e nella allegata istruttoria tecnica si legge che sono stati acquisiti i seguenti contributi: nota prot. n. 88431 del 20 maggio 2021 di A.S.U.R. Marche;
nota prot. n. 17477 del 27 maggio 2021 di A.R.P.A.M.;
Certificato di Assetto Territoriale rilasciato dal Comune di Ostra prot. n. 5681 dell’8 giugno 2021;
nota prot. n. 21057 del 24 maggio 2021 dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo – UO Gestione dei Rifiuti della stessa Provincia di Ancona;
nota prot. 24076 del 16 giugno 2021 dell’Area Governo del Territorio – UO Pareri Tecnici Urbanistici della stessa Provincia di Ancona. Tali contributi istruttori non sono allegati al documento istruttorio annesso alla determinazione impugnata, ma i relativi contenuti sono ivi riportati in ampi stralci. La ricorrente ha chiesto copia di tali atti con istanza di accesso presentata in data 6 ottobre 2021, non ancora evasa alla data di notifica del ricorso (per la qual cosa la ricorrente si era riservata la proposizione di motivi aggiunti).



1.3. Alla luce dei contributi acquisiti e dell’istruttoria tecnica espletata dagli uffici interni, la Provincia ha adottato la determinazione n. 933 del 12 luglio 2021, recante l’assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di quella che è una mera modifica non sostanziale dell’autorizzazione al trattamento dei rifiuti, non comportante alcuna modifica fisica dello stabilimento.

L’unica motivazione riportata nell’istruttoria tecnica che ha determinato l’assoggettamento a V.I.A. consiste nel fatto che gli elementi forniti non consentirebbero di escludere un rischio idraulico connesso all’intervento (in verità, non c’è alcun “intervento” ma solo una modifica gestionale) e dunque non sarebbe possibile escludere la presenza di potenziali impatti significativi rispetto al contesto idraulico: di qui l’esigenza di approfondimento in sede di V.I.A. Nell’istruttoria tecnica la Provincia più volte riferisce di aver chiesto un contributo anche all’Autorità di Bacino del distretto idrografico dell’Appennino Centrale e all’Autorità Idraulica della Regione Marche, senza ricevere riscontri in merito ai profili idraulici.

Nell’istruttoria emergono ulteriori profili suscettibili di approfondimento (quanto alla matrice rumore e alle richieste dell’A.S.U.R.) che però non hanno concorso a fondare il giudizio conclusivo di assoggettamento a V.I.A.

Successivamente alla determina n. 933, è pervenuta alla ricorrente la nota rif. prot. n. 0877048 del 15 settembre 2021 della PF Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio della Regione Marche, recante la sintesi di un colloquio tra l’ufficio regionale e il tecnico di fiducia di C S.r.l. Nella nota viene precisato che l’autorità idraulica non è chiamata a esprimere pareri e comunque l’intervento proposto da C non comporta neanche il consumo di ulteriore suolo.

Anche alla luce della nota regionale, in data 30 settembre 2021 essa ricorrente, a mezzo dei suoi legali, ha inviato alla Provincia di Ancona una istanza di riesame e di ritiro/revoca/annullamento in autotutela della determina impugnata, adducendo una serie di motivazioni di ordine giuridico e fattuale.

Alla data di notifica del ricorso introduttivo la Provincia non aveva fornito riscontro alla citata istanza, anche se ha inviato alla Regione Marche e al tecnico di fiducia di essa C (dott. geol. Stronati) la nota prot. n. 36894 del 5 ottobre 2021, controdeducendo rispetto ad alcuni argomenti esposti dalla Regione, invero secondari, e affermando che il mancato invio del contributo istruttorio da parte della stessa Regione avrebbe concorso alla formulazione del giudizio di assoggettamento a V.I.A.

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