TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2016-10-05, n. 201601809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2016-10-05, n. 201601809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201601809
Data del deposito : 5 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2016

N. 01809/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02547/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2015, proposto da:
Agricola Tiraboschi s.s. di Giuseppe e Gianpaolo, Azienda Agricola Mapelli Ferdinando Umberto, Azienda Agricola Annovazzi Ermes, Azienda Agricola Pesenti Maurizio e Manuel s.s. già Azienda agricola Giovanni e Maurizio, Azienda Agricola Fumagalli s.s., rappresentate e difese dagli avvocati G M e P B, domiciliate ex lege presso la segreteria del Tribunale, in Milano, via Corridoni, n. 39;

contro

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

dei provvedimenti emessi dall’AGEA aventi ad oggetto "Regime delle quote latte - Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato";
di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’AGEA per il conteggio delle quantità di latte assoggettate a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione delle somme già riscosse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Agricola Tiraboschi s.s. di Giuseppe e Gianpaolo, l’Azienda Agricola Mapelli Ferdinando Umberto, l’Azienda Agricola Annovazzi Ermes, l’Azienda Agricola Pesenti Maurizio e Manuel s.s. già Azienda Agricola Giovanni e Maurizio, l’Azienda Agricola Fumagalli s.s. – aziende agricole produttrici di latte vaccino sottoposte al regime comunitario delle quote latte - impugnano i provvedimenti CPR65-04157399-P, CPR65-041556437-P, CPR65-04157904-P, CPR65-04157675-P e CPR65-04155410-P, tutti adottati in data 29.7.2015, con cui l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha imputato loro il prelievo supplementare per l’annata lattiero casearia 2014/2015, nella misura, rispettivamente, di euro 54.616,38, euro 51.041,33, euro 16.118,02, euro 13.656,18 ed euro 88.529,73.



2. Questi i motivi dedotti: violazione di legge in relazione al 39° considerando ed agli artt. 75, 78 e 84 del regolamento CE/2007/1234 ed in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria di settore;
violazione di legge in relazione all’art. 9, c.

4.ter.1 del d.l. n. 49/2003, convertito in l. n. 119/2003 ed in relazione all’art. 2, c. 1, d.l. n. 51/2015, convertito in l. n. 91/2015;
incompatibilità dell’art. 9, c.

4.ter.1 e 4.quater del d.l. n. 49/2003, convertito in l. n. 119/2003 con la normativa comunitaria;
eccesso di potere per sviamento del fine, illogicità e manifesta irragionevolezza.



3. Si è costituita in giudizio l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.



4. Alla camera di consiglio del 21 settembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata.



5. Il Collegio rileva preliminarmente che sussistono i presupposti per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm., in considerazione dell’analogia del presente ricorso con il giudizio definito con sentenza di questo Tribunale, sez. I, n. 1334 del 6 luglio 2016.



6. Stante l’infondatezza nel merito delle censure proposte, il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame delle possibili ripercussioni sull’interesse alla decisione del ricorso derivanti dalla modifica del quadro normativo conseguente all’entrata in vigore dell’art. 23, c. 6 quater del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (norma che ha modificato l'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, aggiungendo, dopo il comma 4, i seguenti commi "

4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.



4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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