TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-07-01, n. 201406887
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Testo completo
N. 06887/2014 REG.PROV.COLL.
N. 14351/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14351 del 1996, proposto da:
M M (ed altri come da elenco allegato), rappresentati e difesi dagli Avv.ti M D P, M L, C R, M M, F G C, A C, S V, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. C R in Roma, V.le delle Milizie, 9;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
D'Erario Eufemia, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo De Jorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza del Fante, 10;
per il riconoscimento
del diritto dei ricorrenti nei confronti dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione e per la conseguente condanna di quest’ultima al pagamento del maggior compenso, aumentato di interessi e rivalutazione monetaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2009 il Cons. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, tutti dipendenti del comparto scuola, hanno proposto il presente ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento del maggiore compenso che assumono loro dovuto a partire dal 1°/1/1991 in base all’art. 36 della Costituzione.
Ritengono gli stessi che i richiesti aumenti della retribuzione sono dovuti nella misura che occorre per il riallineamento dei livelli stipendiali al parametro costituzionale dagli stessi indicato e, per quanto concerne la loro giustificazione, nella misura degli aumenti stipendiali stabiliti dal precedente accordo collettivo valevole per il triennio 1987/1990 recepito con D.P.R. n. 399/1988 (ovvero, in via subordinata, nella misura dell’aumento stipendiale medio stabilito dai precedenti contratti collettivi del comparto scuola ovvero, in via di ulteriore subordinazione, nella misura pari alla perdita del potere di acquisto del salario verificatasi a partire al 1^ gennaio 1991).
Evidenziano inoltre che i richiesti aumenti di retribuzione non sono limitati ai periodi di paga relativi al triennio 1991/1993 ma si estendono a quelli relativi agli anni successivi stabiliti dal nuovo contratto collettivo a decorrere al 1^ gennaio 1995 nel senso della loro insufficienza a realizzare aumenti integrativi satisfattivi dei minimi stipendiali garantiti dallo stesso art. 36 Cost..
Vengono dedotti, segnatamente, i seguenti motivi:
I) Violazione artt. 3, 36 e 97 Cost.;art. 2099 Cod. Civ.;art. 49-51 D.Lgs. n. 29/1993 – Eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti, del difetto di istruttoria, della manifesta ingiustizia ed irragionevolezza.
Premesso che i minimi stipendiali stabiliti dal D.P.R. 399/1988 per il triennio 1988/1990 non sono stati mai rivalutati dal 1990 a tutt’oggi se non in maniera irrisoria rispetto al potere reale della retribuzione del personale scuola che risultava diminuito dell’8,20% già alla data del 31/12/1993 e che anche il nuovo contratto collettivo relativo al quadriennio 1994/1997 ha stabilito aumenti inconsistenti senza reintegrare la retribuzione da corrispondere al personale della scuola dalla diminuzioni subite durante il lungo periodo di vacanza contrattuale, ritengono i ricorrenti, quale parametro idoneo a soddisfare il criterio della proporzionalità rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione lavorativa effettuata, quello garantito dall’art. 36 della Costituzione che gli stessi considerano di agevole applicabilità anche al rapporto di pubblico impiego.
Richiamano al riguardo, a confronti della diretta applicabilità dello stesso art. 36 della Costituzione, la giurisprudenza amministrativa che ha ammesso la retribuibilità delle mansioni superiori esercitate dal pubblico dipendente ed estendendo la loro richiesta di applicabilità del medesimo art. 36 anche in riferimento al periodo interessato dal contratto collettivo per il quadriennio 1994/97 del quale viene dedotta la illegittimità della parte in cui non ha ovviato alle negative incidenze derivanti sul piano retributivo dal lungo periodo di vacanza contrattuale mediante quantificazione di effettivo adeguamento della retribuzione in misura tale da ricondurre a proporzionalità i livelli retributivi riconosciuti al personale del comparto scuola che risulterebbero inadeguati rispetto ai canoni precettivi indicati nel più volte citato art. 36 della Costituzione.
Richiamano specificamente la giurisprudenza che ha ritenuto ammissibile la denuncia della inosservanza dell’art. 36 Cost. anche nei confronti delle pattuizioni collettive, con conseguente potere del giudice di determinare nella fattispecie la giusta retribuzione a norma dell’art. 2099 cod. civ. e quindi di disporre l’integrazione in conformità alla predetta disposizione della Costituzione.
In particolare evidenziano che, dopo il blocco dell’indennità integrativa speciale gli unici emolumenti preordinati al mantenimento del potere d’acquisto degli stipendi, si traducono in misure del tutto insufficienti a ripristinare il potere d’acquisto degli stipendi in quanto ricondotte esclusivamente alla attribuzione di L. 20.000 a titolo di elemento distinto dalla retribuzione, e di L. 30.000 a titolo di indennità di vacanza contrattuale che non garantiscono la conservazione del rapporto di proporzionalità della retribuzione, anche senza pretendere il mantenimento del meccanismo riadeguativo stabilito dalla indennità integrativa speciale, e tanto in spregio al precetto costituzionale di cui all’art. 36 Cost..
II) Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 97 Cost. dell’art. 7, D.L. n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992 e dell’art. 1 del D.L. 27 luglio 1994, n. 469 e successive reiterazioni e conversioni. Motivo subordinato.
Con reiterato riferimento alla somma forfettaria di L. 20.000 per tredici mensilità per il 1993 e l’indennità di vacanza contrattuale per il 1994 evidenziano gli istanti che tali misure di natura provvisoria destinate ad attuare i riflessi negativi sul piano retributivo derivanti dal protrarsi della vacanza contrattuale postulavano tuttavia l’introduzione di incrementi retributivi tali da garantire l’adeguamento dei livelli stipendiali rispetto alle prescrizioni dell’art. 36 Cost. di cui i suindicati aumenti provvisori costituivano mere anticipazioni in attesa e sul presupposto che si provvedesse ad una regolamentazione organica delle posizioni retributive dei pubblici dipendenti.
In caso contrario, a ritenersi cioè elementi dei nuovi livelli retributivi nel senso di “giusti” livelli stipendiali per gli anni 1993 e 1994, vengono all’uopo formulate eccezioni di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi (art. 7, D.L. n. 384/1992 convertito nella L. n. 438/1992;art. 1, D.L. n. 469/1994 e successive reiterazioni) che hanno riconosciuto siffatti emolumenti, per violazione degli artt. 3, 35, 38 e 97 della Costituzione.
III) Violazione art. 3, 35 e 36 Costituzione – Violazione art. 2099 cod. civ., artt. 50 e 51 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29;Violazione principi generali. Eccesso di potere sotto i profili della falsità dei presupposti, della contraddittorietà e della manifesta ingiustizia.
In tale motivo, in riferimento alla previsione delle disponibilità finanziarie in materia per l’erogazione di incrementi retributivi definiti “accessori”, viene denunciata la inidoneità dei “compensi incentivanti” o “premi di produzione” da cui almeno il 50% dei dipendenti resta escluso, a costituire uno strumento destinato a retribuire il dipendente in misura conforme alle garanzie dettate dall’art. 36 Cost. la quale disposizione va direttamente riferita alla retribuzione che nell’ordinario sinallagma contrattuale è destinata a compensare la prestazione lavorativa eseguita nella normalità delle situazioni.
IV) Violazione artt. 1256, 1322 e 1325 cod. civ., violazione artt. 3, 36 e 97 Costituzione. Principi generali. Eccesso di potere. In via subordinata illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. dell’art. 52, comma 3, D.Lg.vo n. 29/1993.
Con riferimento all’art. 78, comma 2^ del nuovo contratto collettivo che prevede anche per le ipoteso di maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, la sospensione dell’esecuzione totale o parziale del contratto, viene denunciata la abnormità di tale clausola contrattuale che consentirebbe di non adempiere ad obbligazioni assunte sulla base di precedente contratto, poiché la esatta applicazione dell’art. 52 del D.Lg.vo n. 29/1993 che al 3^ comma stabilisce che i contratti collettivi potranno prevedere la possibilità che ne venga sospesa l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa, va semmai riferita alle prestazioni future, ma non sicuramente quelle passate, riguardanti il maturato del lavoratore in forza dell’attività svolta precedentemente, ormai irripetibile.
Nella contraria ipotesi di interpretazione del comma 3 dell’art. 52 del D.Lg.vo n. 29/1993 nel senso che l’amministrazione possa effettivamente liberarsi con efficacia retroattiva degli obblighi contrattualmente assunti o comunque sospendere unilateralmente viene denunciata la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
V) Violazione art. 38 Cost.. Violazione art. 43 D.P.R. n. 1092/1973. Violazione principi generali. Eccesso di potere.
Si denuncia che il contrasto dei trattamenti retributivi stabiliti dal nuovo contratto collettivo con l’art. 38 della Cost. poiché lesivi della posizione assicurativa del pubblico impiegato in considerazione che gli elementi retributivi incentivanti non fanno parte, alla luce dell’art. 43 D.P.R. n. 1092/1973, della c.d. retribuzione pensionabile sicchè la non includibilità nella base di computo del trattamento di quiescenza di detti emolumenti si traduce in inammissibile lesione della posizione previdenziale del pubblico impiego.
VI) Violazione art. 39 Cost.;artt. 49 e 51 D.Lg.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e art. 28 L. 300/90. Violazione principi generali. Eccesso di potere.
Evidenziata la omessa sottoscrizione da parte dello SNALS delle clausole del contratto collettivo relativamente alla parte economica, viene rilevato alla stregua della L. n. 93/1983 (art. 5 e 6) che imponeva di procedere alla stipulazione degli accordi con partecipazione delle delegazioni sindacali delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, che lo SNALS, quale sindacato più rappresentativo del comparto scuola, vantava innegabile diritto a partecipare alle trattative, violato dalla Pubblica Amministrazione.
Tali considerazioni, devono ritenersi valere, secondo i ricorrenti, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lg.vo n. 29/1993 che al I^ comma dell’art. 49 assicura che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”.
Viene al riguardo rilevato, con riferimento alle clausole del contratto collettivo lesive del diritto del lavoratori ad una giusta retribuzione, che ove l’Amministrazione con atti generali leda le posizioni economiche dei pubblici dipendenti risultano lesi non solo gli interessi individuali a tali ultimi afferenti ma anche l’interesse collettivo del sindacato – nella specie lo SNALS – al conseguimento di una giusta regolamentazione del rapporto di lavoro dei propri rappresentanti.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione (cui è succeduto il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) il quale, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso in mancanza di una impugnazione della autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo, intervenuta con D.P.C.M. 21/7/1995 ai sensi della legge n. 29/1993. Viene comunque sostenuta la infondatezza di tutte le censure dirette alla applicazione dell’art. 36 della Costituzione nel settore del pubblico impiego per la quale ragione viene formulata conclusiva richiesta di reiezione del ricorso.
Alla udienza del 21/5/2009 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
La pretesa dei ricorrenti, tutti dipendenti del Comparto Scuola, attiene al riconoscimento del loro diritto ai maggiori compensi che gli stessi ritengono dovuti dal 1°/1/1991 in base all’art. 36 della Costituzione nella misura che occorra per il riallineamento dei livelli stipendiali a seguito del passaggio al nuovo sistema dal vecchio basato sull’adeguamento della retribuzione secondo gli indici della c.d. “scala mobile”.
Al riguardo, in applicazione del quarto comma (nell’attuale disposizione) dell’art. 26 della legge n. 1034/1971 che consente per la decisione del ricorso il riferimento a precedente conforme, può farsi riferimento alla sentenza n. 8521/09 che ha respinto ricorso avente identico oggetto.
Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di motivi che consentono la loro compensazione tra le parti.