TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-06, n. 202401656
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 01656/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati M B ed H I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-dal quale è conseguita la sospensione senza diritto alla retribuzione, né a qualsiasi altra forma di emolumento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e della Guardia di Finanza - Comando Provinciale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- -OMISSIS-della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Provinciale di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento, adottato il -OMISSIS-con cui l'amministrazione ha accertato l'inosservanza, da parte del lavoratore, dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e lo ha sospeso dall'esercizio dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4 ter d.l. 44/2021, come introdotto dal d.l. 172/2021, privandolo per i giorni di sospensione della retribuzione e di ogni altro “compenso o emolumento, comunque denominati”.
Il ricorrente, oltre alla domanda di annullamento, ha chiesto il versamento di tutte le retribuzioni non percepite e godute durante il periodo di sospensione o, in via gradata, la corresponsione della retribuzione nella misura del 50% come previsto dal Codice dell’Ordinamento Militare, nonché la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti.
2. I motivi di ricorso possono essere così riassunti:
- in primo luogo, il ricorrente lamenta l'illegittimità dell’invito alla vaccinazione e della conseguente sospensione dal servizio poiché disposti quando egli si trovava in stato di malattia (cfr lett. A e B del ricorso);
- in secondo luogo, l'esponente lamenta l’illegittimità, per contrasto con il Codice dell’Ordinamento Militare, della previsione contenuta nell’art. art. 4 ter d.l. 44/2021 ove prevede che “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ” (cfr lett.C del ricorso)
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate con il patrocinio dell’Avvocatura dello Sato, la quale ha eccepito in rito e nel merito: a) il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Difesa, atteso che tali rami dell’Amministrazione statale non svolgono alcuna funzione datoriale nei confronti della controparte, che invece avanza domande tutte inerenti al rapporto di lavoro;b) la legittimità del provvedimento impugnato in quanto nel caso esaminato non ricorre nessuna delle esimenti all’obbligo vaccinale previste dalla legge, né può considerarsi tale la circostanza che il ricorrente si trovasse in congedo per malattia. Nella fattispecie, il ricorrente ha prodotto certificazione di malattia fino al 24 dicembre 2021;c) il legislatore esclude espressamente la possibilità di corrispondere al lavoratore sospeso qualsivoglia forma di emolumento.
Con memoria in data 21 febbraio 2023, l’amministrazione ha, altresì: a) eccepito la sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere, in quanto, ai sensi dei novellati artt. 4 ter.1 e 4 ter.2 del D.L. 01/04/2021 n. 44, l’obbligo vaccinale per il personale docente e del comparto difesa deve ritenersi ormai cessato, in quanto previsto fino alla data del 15 giugno 2022. Da ciò discenderebbe per l’Amministrazione resistente la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande volte alla declaratoria di annullamento del provvedimento di sospensione impugnato, rispetto a cui – allo stato attuale – non potrebbe sussistere alcun interesse ad agire, non potendo parte ricorrente conseguire alcun vantaggio concreto ed attuale dal detto annullamento;b) ribadito la legittimità del provvedimento di sospensione anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 14 e 15 del 2023, che hanno ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate le scelte adottate del legislatore sull’obbligo vaccinale del personale sanitario, così come non fondate, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso;c) l’Amministrazione ha in ultimo insistito per la legittimità della propria condotta amministrativa, atteso che i provvedimenti impugnati sono stati adottati in conformità alla vigente normativa, trattandosi, comunque, di atti di natura vincolata.