TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202302375

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202302375
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302375
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 02375/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00971/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 971 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. V Srti, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

a) del provvedimento dell’8.3.2022, notificato il 12.3.2022, dispositivo della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dal 28 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 per la durata di 13 giorni con disconoscimento di qualsiasi compenso, anche nella parte in cui considera le giornate di sospensione non utili agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, licenza ordinaria, a fini pensionistici, contributivi, con diminuzione su trattamenti ed assegni di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di sospensione, ed anche con detrazione di anzianità, ed infine per lo svolgimento delle attribuzioni per l’avanzamento;

b) del procedimento nella sua interezza ed ampia latitudine, come scandito nell’art. 4 ter del D.L. 44/2021, inseritovi dal D.L. n. 172/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 3/2022, sia prima che dopo la sua riscrittura ad opera del D.L. n. 1/2022, del suo disposto, quindi, che si strutturerebbe, alla stregua di una legge-provvedimento, in quanto impositivo di un obbligo ad una determinata platea di soggetti, senza lasciare alla pubblica amministrazione alcuna discrezionalità, ma gravandola di una attività in tutto e per tutto vincolata alla legge stessa, frutto di un bilanciamento di interessi operato in sede legislativa e non di un procedimento amministrativo;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2023 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 971 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere maresciallo ordinario presso il Gruppo di Monreale della Legione dei Carabinieri Sicilia;

- di aver subito la sospensione dall’esercizio della propria attività lavorativa, in ragione della mancata vaccinazione avvenuta nel periodo dal 28 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;

- che le giornate di sospensione non erano state considerate utili per la maturazione di tutti gli scatti economici, con un’interpretazione preater legem.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

All’udienza pubblica del 3 luglio 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) l’art.

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