TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-12-31, n. 201802888

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-12-31, n. 201802888
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802888
Data del deposito : 31 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2018

N. 02888/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01530/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P A e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, adottato con delibera 12/2018/S/GAS del 18 gennaio 2018.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con delibera n. 59 del 14.2.2013 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel proseguo “Arera”) ha approvato un programma di controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas, finalizzato alla verifica del corretto funzionamento del relativo servizio di pronto intervento, in esito ai quali, con delibera n. 102 del 13.3.2014, ha avviato un primo procedimento sanzionatorio nei confronti dell’odierna ricorrente.

Con delibera n. 71 del 26.2.2015 Arera ha approvato un ulteriore ciclo di controlli, e con delibera n. 64 del 25.2.2016 ha avviato un secondo procedimento a carico dell’odierna ricorrente, che si è concluso con il pagamento di una sanzione di Euro 24.300,00, avendo la stessa aderito alla procedura semplificata.

In esito al procedimento avviato con la delibera n. 102/2017 cit., Arera ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 20.000,00, ciò che la stessa ha contestato, mediante la proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato in data 17.5.2018.

A seguito di richiesta di trasposizione da parte di Arera, detto ricorso è stato riassunto in sede giurisdizionale, davanti a questo Tribunale.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 1006/18 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 19.12.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato risulta incentrato sulla violazione dell’art. 25 c. 1 lett. a) della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, approvata con delibera n. 120 del 7.8.2008, da parte della ricorrente, e pertanto, in conseguenza della mancata predisposizione di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche, per far fronte alle chiamate di pronto intervento, sulla lettera b) del medesimo articolo, in conseguenza dell’assenza di recapiti di telefonia fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento, senza la necessità di comporre altri numeri telefonici, e sulla lettera g), in conseguenza dell’assenza di strumenti tali da assicurare la registrazione delle chiamate pervenute ai recapiti telefonici del pronto intervento.

I.1) Con il primo motivo, l’istante deduce la violazione dell’art. 45 c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 93/2011, per avere l’Amministrazione procedente adottato il provvedimento impugnato oltre il termine di 120 giorni ivi previsto, a suo dire, decorrente dall’avvio del procedimento (delibera n. 102/2014 cit.).

I.2) Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 L. n. 241/90, per avere Arera adottato il provvedimento impugnato oltre il termine di 90 giorni da quello previsto per la conclusione del procedimento.

I.3) In primo luogo, osserva il Collegio che, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, il termine previsto dall’art. 45 c. 5 cit., che la ricorrente ritiene erroneamente violato, non si riferisce in realtà a quello relativo alla conclusione del procedimento sanzionatorio, quanto invece, a quello previsto “per la notifica degli estremi della violazione agli interessati”, e per la contestazione dell’illecito, che Arera ha pertanto rispettato.

In ogni caso, in giurisprudenza è pacifico che, nella materia di che trattasi, il termine di conclusione del procedimento, anche se stabilito dalla stessa Arera, non ha carattere perentorio, ma soltanto ordinatorio, in difetto di un’esplicita previsione legislativa, che espressamente correli al suo superamento un effetto decadenziale. In particolare, nessuna disposizione di legge stabilisce la perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori avviati da Arera, di guisa che sarebbe arbitrario, in quanto sfornito di base di legge, sostenere che lo spirare di quello fissato nell’avvio del procedimento determinerebbe ipso iure l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato (C.S., Sez. VI, 8.7.2015, n. 3401, 19.2.2018, n. 1053).

II.1) Con il terzo ed il quinto motivo, la ricorrente deduce la contraddittorietà dell’operato di Arera, che avrebbe irrogato la sanzione impugnata, pur avendo riconosciuto la cessazione della condotta contestata, come documentato dalla stessa ricorrente con nota del 5.5.2016, in cui ha comprovato di essersi dotata, in data 29.4.2016, di un numero verde, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento.

Il motivo è infondato, essendo infatti acclarato che, nell’arco temporale preso in esame dai controlli avviati con la delibera n. 59/cit., che hanno dato luogo al provvedimento impugnato nel presente giudizio, la ricorrente sia risultata inadempiente agli obblighi previsti dall’art. 25 c. 1 lett. b) cit., avendo provveduto a dotarsi di un recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento solo tardivamente, ed in particolare, successivamente all’avvio del procedimento sanzionatorio, ciò che non poteva che dare luogo all’adozione di una sanzione a suo carico.

Come correttamente ricordato dalla difesa erariale, l'ispezione della rete gas è ispirata ad un’evidente finalità di tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18.12.2007, n. 6685), che richiede un’anticipazione della protezione dei beni giuridici sottesi alla stessa, non potendo conseguentemente l’Autorità rinunciare ad esercitare la propria potestà sanzionatoria nei confronti delle imprese che, come avvenuto nella fattispecie per cui è causa, abbiano svolto il servizio in violazione degli standard qualitativi dalla stessa fissati.

II.2) Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta che la sanzione impugnata risulterebbe errata dal punto di vista quantitativo, essendo stata adottata nell’anno 2018, ma parametrata ai dati di bilancio relativi all’anno 2013, ciò che violerebbe i principi di cui all’art. 11 L. n. 689/1981, secondo cui la quantificazione della sanzione andrebbe correlata alle condizioni economiche dell’agente.

II.2.1) Il motivo è infondato atteso che, in base a quanto previsto nell’Allegato A dell’art. 31 della delibera n. 243 del 14.6.2012 (“Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”), non impugnata nel presente giudizio, l’importo della sanzione “viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, risultante dall’ultimo fatturato realizzato dall’esercente nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio”, come avvenuto nel caso di specie.

II.2.2) Nella propria memoria finale, la ricorrente sostiene che l’art. 31 cit. dovrebbe essere interpretato ritenendo “che lo stesso faccia riferimento ai casi in cui Arera sia rispettosa dei termini prescritti per l’adozione del provvedimento sanzionatorio finale”, laddove invece, come avvenuto nel caso di specie, se gli stessi fossero stati violati, occorrerebbe fare riferimento ai bilanci più “prossimi” alla rilevazione delle condotte lesive.

Osserva in contrario il Collegio che l’interpretazione dell’art. 31 cit. suggerita dalla ricorrente si scontra con il suo tenore letterale, secondo cui, come detto, l’importo della sanzione “viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, risultante dall’ultimo fatturato realizzato dall’esercente nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio”, che nella fattispecie per cui è causa è stato in realtà tempestivo, senza che rilevi, pertanto, il momento di adozione del provvedimento finale.

II.2.3) Ulteriormente, nella propria memoria finale, la ricorrente censura sotto vari profili la quantificazione della sanzione (pagg. 18-21), deducendo in particolare che Arera avrebbe in realtà violato l’art. 31 cit., dovendo a tal fine tenere conto della rete locale afferente all’attività interessata dalla violazione.

Dette argomentazioni sono tuttavia inammissibili, non essendo contenute nel ricorso e sollevate per la prima volta in una memoria non notificata.

III) Con il quarto motivo, l’istante deduce la violazione del principio del ne bis idem, ritenendo che Arera avesse già sanzionato la stessa nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 64/2014 cit.

Ritiene il Collegio che, malgrado le due sanzioni abbiano ad oggetto condotte astrattamente identiche, le stesse non sono tuttavia incentrate sui medesimi presupposti di fatto.

La delibera n. 64/2014 cit., riguarda infatti la “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, di cui alla delibera n. 574 del 12.12.2013, laddove quella posta a fondamento del provvedimento impugnato si riferisce invece al periodo 2009-2012 (delibera n. 120 del 7.8.2008).

La ricorrente, che come detto ha provveduto al pagamento della sanzione alla stessa irrogata riferita al periodo 2014-2019, non ha peraltro contestato la scelta di Arera di procedere ad effettuare controlli riferiti a diversi ambiti temporali, pur aventi ad oggetto il rispetto delle medesime prescrizioni, non avendo impugnato in particolare né la delibera n. 574/2013, né la n. 120/2008 cit.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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