TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2011-02-04, n. 201101064
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N. 01064/2011 REG.SEN.
N. 08767/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8767 del 2010, proposto da:
O F, rappresentato e difeso dall'avv. P N, con domicilio eletto presso P N in Roma, via della Giuliana,32;
contro
Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - RICORSO EX ART. 117 C.P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il dott. U R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente, premesse tutte le vicende relative al procedimento de quo, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.
Il ricorso è affidato alla denuncia di vari motivi di gravame relativi alla violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 nonché dell’art. 5 co. e 39 del d.lvo n. 286/1998: la mancata conclusione del procedimento nel termine di legge costituirebbe un violazione dell’obbligo della PA di provvedere.
Richiede l’accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 2 co. della legge n. 241/90.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio la causa è trattenuta in decisione
Il ricorso, nei sensi che seguono, è fondato.
____1. Come la Sezione ha più volte avuto modo di affermare, successivamente alla convocazione dell’interessata per i prescritti accertamenti foto dattiloscopici e l’acquisizione delle integrazioni documentali, l’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente risulta in contrasto con il dovere di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento finale entro il termine di 20 gg. per la definizione del procedimento previsto dall’art. art. 5 del d.lvo n. 286/98.
Orbene, nella fattispecie in esame, detto termine è inutilmente trascorso e l’Amministrazione – non costituitasi in giudizio -- non ha giustificato lo stato di protratta inerzia.
Di qui l’illegittimità ex sé del silenzio .
In relazione al predetto profilo il ricorso deve pertanto essere accolto.
___ 2. Il Collegio non può invece accogliere la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, in quanto ciò non concerne il mero riscontro dell’avvenuta presentazione della documentazione richiesta ma implica la sostituzione dell’amministrazione in valutazione discrezionali alla medesima riservate -- relativamente alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi.
L’art. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034 (introdotto dall’art. 2 della legge 21.7.2000 n. 205), detta norma prevede uno specifico procedimento processuale per i ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, caratterizzato dalla celerità del medesimo e dalla specialità del rito, configurato con caratteri tali che non si concilierebbero con una giurisdizione piena e di merito.
Tale disciplina non può ritenersi completamente modificata dal successivo art. 2, comma 5, della legge 7.8.1990 n. 241, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 6 bis del D.L. 14.3.2005 n. 35, come convertito dalla legge 14.5.2005 n. 80, il quale prevede che “Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”, in quanto, non solo sarebbe “davvero singolare aver inserito la modifica di una disposizione processuale di tale rilevanza in un corpo di norme aventi ad oggetto il procedimento amministrativo, anziché nella sede propria delle norme sul processo amministrativo”, ma, come risulta evidente già dalla sua formulazione letterale, la predetta espressione non può interpretarsi come imposizione al giudice amministrativo dell’ “obbligo” di provvedere, sempre e comunque, sulla fondatezza della domanda, ma unicamente nel senso di una mera “possibilità”, consentita nelle sole ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa sostanziale e deve pertanto essere esclusa l’Amministrazione, rispetto al provvedimento reclamato, sia titolare di un potere discrezionale, oppure, nel caso di attività vincolata, la causa non sia ancora “matura per la decisione” in quanto l’istruttoria è incompleta, come, appunto, nella fattispecie in esame.
Tale interpretazione è confermata dal fatto che, ove si accedesse alla tesi contraria, si verificherebbe l’illogica conseguenza che, in presenza di un provvedimento esplicito, adottato all’esito di una specifica istruttoria nonché fornito di congrua motivazione, al relativo ricorso si applicherebbe il rito ordinario, mentre in presenza di un mero comportamento inerte, e quindi di una situazione di fatto e di diritto carente degli elementi di giudizio derivanti dall’istruttoria e dalla valutazione dell’amministrazione competente, il giudice amministrativo dovrebbe decidere nel merito della pretesa del ricorrente nei ristretti termini previsti dal rito speciale applicabile in caso di silenzio-rifiuto.
Alla stregua delle predette considerazioni deve escludersi che il Collegio possa in sede di impugnazione del silenzio rifiuto, di valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dell’istante.
___3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della Questura di Roma di adottare un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Le spese di giudizio, onorari e competenze vanno poste a carico dell’Amministrazione che, con la sua protratta inerzia, nelle diverse fasi procedimentali sopra richiamate ha determinato il perdurare della controversia e sono liquidate come in dispositivo.