TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-17, n. 202400744

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-17, n. 202400744
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400744
Data del deposito : 17 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2024

N. 00744/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00732/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento, emanato dal Prefetto della Provincia di Brescia il 31.3.2022 e notificato il 25.5.2022, di revoca del contratto di soggiorno sottoscritto dal ricorrente nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il datore di lavoro del ricorrente ha presentato in favore di questi domanda di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 d.l. 34/2020 e, dopo il rilascio dei pareri positivi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Questura di Brescia, il 9.3.2022 è stato sottoscritto il contratto di soggiorno.

A dimostrazione della presenza in Italia del ricorrente prima dell’8.3.2020, era stata presentata una copia di un contratto di utenza telefonica mobile datato 28.2.2020 con la compagnia Digi Italy s.r.l., la quale però, interpellata dalla Prefettura dopo la stipula del contratto di soggiorno, ha risposto che “ la data riportata nel contratto di attivazione da voi fornita non è corretta. La sim è stata attivata il 28.02.2022 ”.

Allora la Prefettura, considerato l’art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, e ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla legalità e al rispetto delle norme sostanziali rispetto all’interesse privato del ricorrente, che aveva ottenuto il permesso di soggiorno “ in modo fraudolento ”, ha revocato in autotutela il contratto di soggiorno e ha “annullato” l’istanza di emersione.

Avverso questo provvedimento il sig.-OMISSIS- ha proposto ricorso notificato il 24.7.2024 e depositato il 23.8.2024.

L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 706 del 30.9.2022, ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris .

Il ricorrente non ha impugnato quell’ordinanza, e circa un anno e mezzo dopo, il 18.2.2024, ha presentato istanza di prelievo, senza poi depositare una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.

DIRITTO

1.- Il dispositivo del provvedimento impugnato, per quanto utilizzi un lessico inappropriato parlando di revoca “del contratto di soggiorno” (anziché del permesso di soggiorno) e di “annullamento” dell’istanza (anziché di rigetto della stessa), va indubitabilmente inteso nel senso che è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stata respinta l’istanza di emersione.

2.- Il ricorrente non contesta il presupposto di fatto dell’atto impugnato, cioè la falsità del documento allegato in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma lamenta che, ai medesimi fini, non sia stato valutato un altro documento, cioè la copia del vecchio passaporto del ricorrente, con visto d’ingresso in Italia il 18 luglio 2016.

2.1.- La censura è inammissibile, perché non viene criticato il capo di motivazione sul quale si fonda il provvedimento impugnato, ossia che l’avvenuta presentazione di un documento falso preclude la possibilità di accogliere l’istanza di emersione. Il ricorso tace completamente sulla questione della presentazione del documento falso, sia nell’esposizione dei fatti, sia nella formulazione dei motivi.

3.- Il ricorrente lamenta anche la violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, anche se piuttosto rileva l’art. 7 della medesima legge, essendo stato avviato un nuovo procedimento per il riesame in autotutela del permesso di soggiorno già rilasciato.

La censura è infondata ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, legge 241/1990, perché, essendo stato presentato un documento falso, la revoca del permesso di soggiorno era una conseguenza inevitabile alla quale la Prefettura era vincolata, per espressa previsione dell’art. 103, comma 18, d.l. 34/2020;
il contenuto del provvedimento dunque non poteva essere diverso (in questo senso anche TAR Lazio, sez. I ter , 9.2.2022, n. 1542).

Quest’ultima disposizione prevede infatti che “ Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'art. 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ”.

Com’è stato correttamente evidenziato, l’art. 103, comma 18, cit. “ riproduce quello schema normativo in ragione del quale la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che, in conformità al combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, la presentazione da parte del cittadino extracomunitario di un documento falso in sede di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno costituisce valida causa di revoca ovvero di annullamento dello stesso, atteso che per legge la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento ” (TAR Milano, sez. III, 16.6.2022, n. 1386 e 13.4.2022, n. 835).

In altre parole, “ L'accertata falsità del documento (che non richiede l'accertamento della responsabilità penale, tanto più laddove, come nel caso di specie, non sia negata la falsità …), … non poteva che precludere l'accoglimento dell'istanza, a prescindere dalla possibilità di dimostrare aliunde la presenza in Italia alla data di riferimento, in ragione del principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui «l'ordinamento conferisce alla produzione di falsa documentazione intesa a dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno la conseguenza di precludere l'ottenimento dello stesso: valenza che non può ritenersi superabile dalla successiva dimostrazione del requisito in discorso (CdS III 6700/2021)» ” (TAR Veneto, sez. III, 11.5.2022, n. 709).

4.- Nell’istanza di prelievo il ricorrente ha evidenziato che l’art. 103, comma 18, cit. si riferisce all’ipotesi di “ istanza contenente dati non rispondenti al vero ”, mentre nel suo caso ad essere falsi non sono i dati contenuti nell’istanza (giacché egli sarebbe realmente presente in Italia da prima dell’8.3.2020), ma solo un documento volto a provare tali dati.

Questa interpretazione non può essere accolta, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, che questo Collegio condivide: basta infatti la presentazione di un documento falso in seno alla procedura di emersione perché ne discenda, come conseguenza necessitata, il rigetto dell’istanza o, se il procedimento si è già concluso positivamente, la revoca del permesso di soggiorno.

5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e nella loro liquidazione, compiuta nel dispositivo, si è tenuto conto del fatto che l’Amministrazione si è costituita solo formalmente, senza svolgere difese.

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