TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-17, n. 202400744

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-17, n. 202400744
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400744
Data del deposito : 17 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2024

N. 00744/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00732/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;



per l'annullamento

- del provvedimento, emanato dal Prefetto della Provincia di Brescia il 31.3.2022 e notificato il 25.5.2022, di revoca del contratto di soggiorno sottoscritto dal ricorrente nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il datore di lavoro del ricorrente ha presentato in favore di questi domanda di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 d.l. 34/2020 e, dopo il rilascio dei pareri positivi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Questura di Brescia, il 9.3.2022 è stato sottoscritto il contratto di soggiorno.

A dimostrazione della presenza in Italia del ricorrente prima dell’8.3.2020, era stata presentata una copia di un contratto di utenza telefonica mobile datato 28.2.2020 con la compagnia Digi Italy s.r.l., la quale però, interpellata dalla Prefettura dopo la stipula del contratto di soggiorno, ha risposto che “ la data riportata nel contratto di attivazione da voi fornita non è corretta. La sim è stata attivata il 28.02.2022 ”.

Allora la Prefettura, considerato l’art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, e ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla legalità e al rispetto delle norme sostanziali rispetto all’interesse privato del ricorrente, che aveva ottenuto il permesso di soggiorno “ in modo fraudolento ”, ha revocato in autotutela il contratto di soggiorno e ha “annullato” l’istanza di emersione.

Avverso questo provvedimento il sig.-OMISSIS- ha proposto ricorso notificato il 24.7.2024 e depositato il 23.8.2024.

L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

Questo

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